Decreto Dignità, continua l’esame degli emendamenti. Ecco altri dichiarati inammissibili

Continua in Commissione Finanze l’esame degli emendamenti al Decreto Dignità. Per quanto riguarda l’articolo 9, ecco ulteriori emendamenti dichiarati inammissibili.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
7-bis. A tutela della dignità della persona, della salute pubblica e del diritto degli utenti ad una corretta informazione sanitaria, l’impiego di comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi dei relativi Ordini delle professioni sanitarie di cui al Capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, ivi ricomprese le società di cui all’articolo 1 comma 153 legge 4 agosto 2017 n. 124, può contenere unicamente le informazioni di cui all’articolo 2, comma 1, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali all’oggetto di garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari nell’esclusione di qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestionale nel rispetto della libera e consapevole determinazione del paziente.
7-ter. Gli Ordini professionali sanitari territoriali e le Federazioni, in caso di informative con qualunque mezzo diffuse a livello nazionale, ne verificano preventivamente la correttezza autorizzandone l’impiego nel termine di trenta giorni dall’istanza, decorso il quale i messaggi possono essere diffusi, salva, in ogni caso, la facoltà degli Ordini e delle Federazioni di intervenire in via successiva con provvedimento che inibisca la diffusione del messaggio.
7-quater. In caso di violazione delle disposizioni sull’informativa sanitaria gli Ordini territoriali, anche su segnalazione delle Federazioni, procedono in via disciplinare nei confronti dei professionisti o società iscritti e segnalano all’Autorità di cui ai precedenti commi 3 e 4 le strutture sanitarie private di cura per i provvedimenti sanzionatori di competenza.
7-quinquies. Tutte le strutture private di cura sono tenute a dotarsi di direttore sanitario iscritto all’Albo territoriale in cui hanno sede operativa entro 120 giorni dalla, data di pubblicazione del presente decreto.
9. 137. Polverini.
(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
7-bis. A tutela della dignità della persona, della salute pubblica e del diritto degli utenti ad una corretta informazione sanitaria, l’impiego di comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi dei relativi Ordini delle professioni sanitarie di cui al Capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, ivi ricomprese le società di cui all’articolo 1 comma 153 legge 4 agosto 2017 n. 124, può contenere unicamente le informazioni di cui all’articolo 2, comma 1, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali all’oggetto di garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari la loro trasparenza e veridicità nella libera e consapevole determinazione del paziente, con esclusione di qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestionale.
7-ter. A garanzia del pieno rispetto dell’efficacia delle disposizioni sull’informativa sanitaria di cui al comma 7-bis, gli Ordini professionali sanitari territoriali verificano preventivamente la correttezza delle comunicazioni procedendo in via disciplinare nei confronti dei professionisti o società iscritti e segnalando all’Autorità di cui al comma 3 del presente articolo ogni altro caso involgente le strutture sanitarie private di cura per i provvedimenti sanzionatori di competenza.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: giochi e scommesse, sono aggiunte le seguenti: e limiti alla pubblicità sanitaria.
9. 148. Carnevali.
(Inammissibile)

Art. 9-bis.

  1. A tutela della dignità della persona, della salute pubblica e del diritto degli utenti ad una corretta informazione sanitaria, l’impiego di comunicazioni informative da parte delle strutture sanitarie private di cura e degli iscritti agli albi dei relativi Ordini delle professioni sanitarie di cui al Capo II della legge 11 gennaio 2018, n. 3, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività, ivi ricomprese le società di cui all’articolo 1, comma 153 legge 4 agosto 2017 n. 124, può contenere unicamente le informazioni di cui all’articolo 2, comma 1, decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, funzionali all’oggetto di garantire la sicurezza dei trattamenti sanitari la loro trasparenza e veridicità nella libera e consapevole determinazione del paziente, con esclusione di qualsiasi elemento di carattere promozionale o suggestionale.
2. A garanzia del pieno rispetto dell’efficacia delle presenti disposizioni sull’informativa sanitaria, gli Ordini professionali sanitari territoriali verificano preventivamente la correttezza delle comunicazioni procedendo in via disciplinare nei confronti dei professionisti o società iscritti e segnalando all’Autorità di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo ogni altro caso involgente le strutture sanitarie private di cura per i provvedimenti sanzionatori di competenza.
9. 022. Carnevali.
(Inammissibile)

lp/AGIMEG