Decreto Dignità, a breve la votazione. Ecco alcuni emendamenti riformulati che verranno esaminati

Sono stati riformulati gli emendamenti Bellucci e Carnevali e depositati in Commissione Finanze alla Camera. Ecco il testo del nuovo emendamento:

“Dopo l’articolo 9 aggiungere il seguente

ART. 9-bis

(Logo free-slot e realizzazione di campagne di sensibilizzazione)

  1. E’ istituito, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, il logo “No Slot”
  2. I Comuni possono prevedere, per i titolari di pubblici esercizi ovvero che eliminano o si impegnano a non installare gli apparecchi da intrattenimento previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, il rilascio e il diritto d’uso del logo identificativo.
  3. Con apposito decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata e conversione del presente decreto, il Ministro dello Sviluppo Economico su proposta dell’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, definisce le condizioni per il rilascio del diritto d’uso del logo identificativo “No Slot”, nonché per la sua revoca.
  4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi oneri a carico della finanza pubblica.”

Riformulato anche il testo dell’emendamento Fregolent relativo alla pubblicità dei giochi, nel quale si chiede oltre a sostituire una serie di parole in tutti i testi normativi, (ad esempio ludopatia viene modificata nella definizione disturbo da gioco d’azzardo), che per le lotterie istantanee non sia necessario ricomprendere tra le probabilità di vincita, i premi che hanno un importo identico al prezzo di acquisto del tagliando. Inoltre, i programmi televisivi nel corso dei quali vengono trasmesse pubblicità dei giochi (durante il periodo transitorio previsto dal decreto) devono riportare avvertenze sui rischi di dipendenza che può provocare il gioco, sia nel corso della trasmissione, sia nella mezzora antecedente e successiva.

Riformulato anche un emendamento Ascani sulle “misure a tutela dei minori” : 1. “L’accesso agli apparecchi da intrattenimento previsto dall’articolo  110, comma 6 lettera a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentito esclusivamente mediante l’utilizzo della tessera sanitaria al fine di impedire l’accesso ai giochi da parte dei minori. Dal 1° gennaio 2020 gli apparecchi di cui al presente comma privi di meccanismi idonei ad impedire l’accesso al gioco  ai minori di età, devono essere rimossi dagli esercizi. La violazione di tale prescrizione è punita con la sanzione amministrativa di 10 mila euro per ciascun apparecchio”. cr/AGIMEG