Ddl Fiscale, nove gli emendamenti riguardanti i giochi per l’art. 20. Si chiede l’avvio del bando di gara per la concessione dei Gratta e Vinci e l’aumento del Preu

Sono nove gli emendamenti presentati al ddl Fiscale riguardo il comma 1 dell’art. 20 sulla proroga della concessione dei Gratta e Vinci. Gli emendamenti di Endrizzi, Milo e Ricchiuti chiedono di sopprimere il comma 1. L’emendamento De Petris chiede la sostituzione con il seguente testo: «1. In previsione della prossima scadenza della vigente concessione per la raccolta, anche a distanza, delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nel pieno rispetto dei princìpi comunitari sulla concorrenza in materia di concessioni pubbliche statali generatrici di entrate erariali, avvia entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge le procedure di selezione concorrenziali occorrenti per conseguire tempestivamente l’aggiudicazione di una nuova concessione sulla base dei criteri di cui all’articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2009». Lo stesso emendamento chiede anche di aggiungere un comma 7-bis con il quale “a decorrere dal 1° gennaio 2018 la percentuale del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (…), è fissata in misura pari al 7,25 per cento dell’ammontare delle somme giocate”. Sempre Ricchiuti ha presentato un altro emendamento dove chiede la sostituzione del comma 1 con i seguenti: “1. Per assicurare la maggiore concorrenzialità economicità e capillarità distributiva della raccolta delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, in previsione della scadenza della vigente concessione per l’esercizio di tale forma di gioco, entro il31 dicembre 2017 1’Agenzia delle dogane e dei monopoli avvia le procedure occorrenti per conseguire tempestivamente l’aggiudicazione della concessione, relativa alla raccolta, anche a distanza, delle predette lotterie, ai più qualificati operatori di gioco, nazionali e comunitari; individuati in numero comunque non superiore a quattro e muniti di idonei requisiti di affidabilità morale, tecnica ed economica.
1-bis. La concessione di cui al comma 1 prevede un aggio comprensivo del compenso non inferiore all’8 per cento dovuto ai punti vendita per le lotterie ad estrazione istantanea, pari all’11,90 per cento della raccolta e valori medi di restituzione della raccolta in vincite, per ciascun concessionario aggiudicatario, non superiori al 75 per cento.
1-ter. La selezione concorrenziale per l’aggiudicazione della concessione è basata sul criterio, dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nell’ambito della quale valore prioritario è attribuito ai seguenti criteri:
a) rialzo delle offerte rispetto ad una base predefinita che assicuri, comunque, entrate complessivamente non inferiori a 800 milioni di euro nell’anno 2018, indipendentemente. Dal numero finale dei soggetti aggiudicatari;
b) previsione di una entrata a titolo di cauzione da parte dei partecipanti alla gara pari a 50 milioni di euro per l’anno 2017;
c) offerta di standard qualitativi che garantiscano la più completa sicurezza dei consumatori in termini di non alterabilità e non limitabilità dei biglietti, nonché di sicurezza del sistema di pagamento delle vincite;
d) capillarità della distribuzione attraverso una rete su tutto il territorio nazionale, esclusiva per concessionario, costituita da un numero non inferiore ai punti vendita garantiti dall’attuale concessionario, da attivare entro il 31 dicembre 2019, fermo restando il divieto a pena di nullità, di clausole contrattuali che determinino restrizioni alla libertà contrattuale dei fornitori di beni o servizi.
1-quater. Le concessioni di cui al comma 1, eventualmente rinnovabili per non più di una volta, hanno la durata massima di nove anni, suddivisi in due periodi rispettivamente di cinque e quattro anni. La prosecuzione della concessione per il secondo periodo è subordinata alla positiva valutazione dell’andamento della gestione da parte dell’amministrazione concedente da esprimere entro il primo semestre del quinto anno di concessione.”.
L’emendamento Broglia chiede di avviare, “entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le procedure per la selezione pubblica per l’affidamento in concessione dell’esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea”. Anche nell’emendamento Bencini si chiede l’avvio di un bando di gara, mentre negli emendamenti di Berger e Di Biagio, si torna sull’aumento del Preu, a decorrere dal 1° gennaio 2018, per gli apparecchi comma 6b, “in misura pari al 58 per cento dell’ammontare della somma risultati dalla differenza tra il totale delle somme giocate e l’ammontare delle somme restituite in vincita e delle somme spettanti all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a titolo di canone”. es/AGIMEG