Consiglio di Stato respinge ricorso sala scommesse contro distanziometro: “Anche le palestre sono luoghi sensibili in quanto centri sportivi”

Anche le palestre sono luoghi sensibili e dunque alle attività di gioco poste in prossimità delle stesse si applica il distanziometro. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha respinto il ricorso presentato da una sala scommesse di Prato, cui è stata rigettata la domanda per l’ampliamento dell’offerta di gioco attraverso terminali Vlt presentata ai sensi dell’art. 88 T.U.L.P.S., per “mancato rispetto delle distanze da luoghi sensibili”. Dopo il diniego in primo grado, dunque, anche il CdS respinge il ricorso della sala giochi. Il rigetto è stato giustificato con la mancanza della distanza minima di legge di 500 metri tra la sede del negozio di scommesse e una palestra, che in quanto affiliata al Coni rientra nel novero dei luoghi sensibili come “centro sportivo”. “Come correttamente osservato dalla difesa del Comune di Prato, la palestra (…) era già presente dal 2010 nei locali di Via Roubaix, a distanza inferiore ai 500 metri prescritti dalla legge regionale, e in tale sede era adeguatamente segnalata da cartellonistica e insegne di rilevanti dimensioni, assolutamente visibili dalla pubblica via. Sia la ricorrente, che la sua dante causa ancor prima, al momento della presentazione delle rispettive istanze volte all’ampliamento della offerta di gioco, erano dunque ben consce che, a distanza inferiore a quella di legge, era presente una palestra” sottolineano i giudici che, definitivamente pronunciando sull’appello, lo respingono. lp/AGIMEG