Consiglio di Stato: Legge Lombardia è chiara quando individua i luoghi sensibili, non è incostituzionale

La Legge regionale della Lombardia, quando elenca i luoghi sensibili ai fini del distanziometro, è “sufficientemente chiara ed esaustiva e non impone necessariamente l’adozione di ulteriori provvedimenti attuativi generali da parte dei singoli Comuni, che peraltro richiederebbero un continuo aggiornamento, con evidente – e non necessariamente giustificato – appesantimento dell’azione amministrativa”. Lo afferma la Prima Sezione del Consiglio di Stato nel parere con cui respinge il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica intentato da un operatore che intendeva aprire una sala da gioco a Saronno, in provincia di Varese. L’operatore aveva chiesto un permesso di costruire, ma le autorità locali avevano negato le autorizzazioni dopo aver rilevato che la sala non avrebbe rispettato le distanze da una serie di luoghi sensibili. Nel ricorso l’operatore ha sostenuto che la norma della Legge lombarda fosse contraria alla Costituzione, ma il Collegio – dopo aver richiamato diverse pronunce sia della Consulta sia del Consiglio di Stato – non ha sollevato la questione di legittimità. “Così richiamati i principi sanciti dalla Corte costituzionale e dal Consiglio di Stato” spiega infatti, “deve evidenziarsi come il diritto alla libera iniziativa economica, che non è qui certamente posto in discussione, sia necessariamente recessivo rispetto, tra l’altro, al diritto alla salute, alla cui tutela sono dichiaratamente finalizzate le disposizioni regionali che limitano l’insediamento di nuove sale giochi entro una limitata distanza dai luoghi sensibili, al di fuori della quale dette attività, ove ne ricorrano anche gli altri presupposti di legge, possono essere regolarmente e legittimamente avviate”. rg/AGIMEG