Slot, Consiglio di Stato boccia il distanziometro di Medole che blinda completamente il Comune. “Serve un’istruttoria puntuale per portare le distanze da 500 a 3mila metri”

La Prima Sezione del Consiglio di Stato accoglie il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una sala slot contro il regolamento adottato dal Comune di Medole, Mantova, che di fatto espelleva il gioco da tutto il territorio comunale. Il Comune nel 2017 ha adottato un regolamento che porta allunga le distanze fino a 3mila metri (le legge della Regione Lombardia si ferma a 500 metri) e classificando come luoghi sensibili anche le fermate degli autobus. Il distanziometro in questo modo copre l’intera superficie del Comune, che per la cronaca conta poco più di 4mila abitanti e si estende su una superficie ridotta. Lo stesso Consiglio di Stato riconosce che il regolamento “si traduce nei fatti, sostanzialmente, in un divieto di esercizio del gioco legale nell’intero perimetro del territorio comunale, stante l’impossibilità, conseguente al criterio del distanziamento utilizzato, di individuare luoghi in cui ubicare esercizio di gioco che rispettino le distanze dai luoghi sensibili”. I giudici di Palazzo Spada sottolineano quindi che per discostarsi così tanto dalle previsioni della Legge Regionale è necessaria “una motivazione rafforzata, specifica e puntuale, frutto di una istruttoria approfondita e tecnicamente supportata”. Tuttavia “Di tale istruttoria non v’è traccia nella versata documentazione”. E ancora, “L’unico documento successivamente acquisito e prodotto dal Comune è rappresentato, invero, da un elenco di dati inerenti la raccolta e le vincite di gioco nel territorio provinciale. Un documento, questo, senz’altro sintomatico e preoccupante ma purtroppo insufficiente a supportare la decisione nei termini assoluti in cui essa è stata presa”. Dal canto suo, il Comune – solo nelle controdeduzioni presentate nel ricorso – si è limitato a spiegare che ha adottato questa decisione “in quanto necessaria alla salvaguardia dei siti sensibili, data la particolare conformazione del territorio”. Per il Consiglio di Stato “La motivazione (postuma) addotta appare apodittica e tautologica, replicabile per qualunque tipo territorio comunale in quanto astratta e generica”. Anzi, “Proprio il riferimento alla conformazione del territorio è indice, semmai, dell’eccesso di potere perché utilizzato strumentalmente per vietare in modo generalizzato e surrettizio l’esercizio dell’attività economica sull’intero perimetro del territorio comunale, laddove essa conformazione avrebbe dovuto imporre un maggiore onere motivazionale per addivenire alla scelta più oculata”. lp/AGIMEG