Consiglio di Stato accoglie ricorso Sisal su campagne comunicazione 2020-2021, sospende versamento di 24,2 milioni di euro e fissa trattazione nel merito al 17 maggio 2022

“Le censure formulate dall’appellante richiedono, per la novità e la complessità delle questioni proposte, l’approfondimento proprio della sede di merito. Dall’esecuzione degli atti gravati, con i quali si intima il versamento nei confronti dell’Erario dell’ingente somma di euro 24.288.420,22, deriva per l’appellante un immanente e grave pregiudizio“.

Con questa motivazione il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha accolto il ricorso di Sisal contro Adm per la riforma della sentenza del Tar Lazio (Sezione Seconda) concernente la “Valutazione del piano dei progetti e delle iniziative di comunicazione ed informazione anno 2021″ e delle iniziative effettuate o ancora da effettuarsi nel periodo 1° giugno – 31 dicembre 2020, nonché delle annualità contabili pregresse relative al periodo di proroga dell’attuale convenzione.


“In considerazione della natura degli interessi in gioco – affermano i giudici – l’interesse dell’appellante a non versare la somma se non in caso di definitivo accertamento della sua debenza e l’opposta esigenza alla riscossione fatta valere dall’Amministrazione procedente” possono essere “equamente contemperati disponendo la sospensione dell’efficacia della sentenza appellata e condizionando l’accoglimento dell’istanza cautelare all’estensione da parte dell’appellante delle fideiussioni già in essere in favore dell’Amministrazione, valevole sino alla definizione della causa ed avente ad oggetto la garanzia del pagamento di un importo pari alla somma portata dai provvedimenti gravati in primo grado, da prodursi all’Amministrazione entro il termine di venti giorni dalla comunicazione del presente provvedimento a pena di decadenza, in via retroattiva, della misura cautelare disposta”.

“La stessa parte appellata – prosegue il CdS – alla camera di consiglio di discussione della sospensiva ha ribadito la propria disponibilità a provvedere all’estensione delle garanzie fideiussorie già in essere e che la difesa dell’Amministrazione ha dichiarato di non opporsi ad una sospensione della riscossione delle somme de quibus nelle more del definitivo accertamento della debenza degli importi richiesti“.

Il Consiglio di Stato dunque accoglie l’istanza cautelare e, per l’effetto, sospende l’esecutività della sentenza appellata e del provvedimento impugnato in primo grado, condizionando la sospensione stessa all’estensione da parte dell’appellante delle garanzie fideiussorie in favore dell’Amministrazione ai sensi di cui in motivazione, e fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 17 maggio 2022. cr/AGIMEG