Consiglio di Stato, Sisal interviene nel ricorso intentato da una sala contro il distanziometro di Venezia: “La norma tutela gli investimenti delle attività già esistenti. Il cambio gestione non è una nuova attività”

Sisal interviene al Consiglio Di Stato – per tutelare il proprio investimento – nel ricorso intentato da una sala slot e scommesse chiusa dal Comune di Venezia, dopo che la gestione era passata a un nuovo soggetto. La sala in questione ha aperto i battenti prima che entrasse in vigore il regolamento Comunale del 2016 che adottava il distanziometro, ha quindi potuto proseguire l’attività beneficiando delle norme che tutelano gli esercizi già esistenti.
A detenere la concessione della sala – sia per le scommesse ippiche che per quelle sportive – è Sisal che aveva inizialmente affidato la gestione a una prima società. Il contratto è stato però rescisso e nel 2017 è subentrata una nuova società. Il Comune tuttavia ha intimato lo stop dell’attività, sostenendo che il passaggio di consegne tra una società e l’altra debba essere considerato una nuova apertura, la sala a quel punto deve rispettare le distanze minime.
Il Tar Venezia in primo grado ha accolto le ragioni del Comune, ricordando una precedente pronuncia su un caso simile. Il regolamento comunale tutela “coloro che, prima della entrata in vigore della nuova normativa, avevano già iniziato l’attività ed ottenuto le relative autorizzazioni”. Si dovranno rispettare le distanze, invece, “nei casi in cui la suddetta esigenza di tutela non sussiste: ovvero in tutti i casi in cui vi sia un cambiamento della situazione giuridica o fattuale rispetto a quella esistente al momento dell’entrata in vigore” del regolamento. E questo avviene “non solo qualora il medesimo soggetto trasferisca la propria attività in nuovi locali (….), ma anche qualora nei medesimi locali venga ad operare, a qualsiasi titolo, un nuovo soggetto, rispetto al quale, come è evidente, non sussistono le esigenze di tutela dell’affidamento che invece presidiaviano e garantivano la posizione del precedente titolare”.
Il Tar ha bollato come “‎del tutto irrilevante” il fatto che la concessione sia sempre stata detenuta dalla Sisal: “il mutamento del soggetto gestore dell’attività di raccolta di scommesse ippiche e sportive integra una nuova apertura”.
Ma ha anche scritto che la norma che tutela le attività preesistenti ha come obiettivo quello di tutelare gli investimenti effettuati: “intende contestualmente tutelare coloro che, prima della entrata in vigore della nuova normativa, avevano già iniziato l’attività ed ottenuto le relative autorizzazioni, ponendo in essere i necessari investimenti finanziari che l’indiscriminata applicazione della nuova disciplina regolamentare avrebbe potuto gravemente pregiudicare”. Sisal – secondo quanto apprende Agimeg a margine dell’udienza di oggi – nell’intervento ha sostenuto che questo obiettivo viene pregiudicato, e quindi che il suo investimento non viene tutelato, se si considera il secondo contratto di gestione come una nuova apertura.
La decisione adesso spetta al Consiglio di Stato, l’ordinanza è attesa domani. lp/AGIMEG