Il consiglio dei ministri ha deciso di non impugnare la legge della Regione Calabria n. 51 del 28/12/2018, che contiene modifiche alla precedente “regionale 26 aprile 2018, n. 9” e che di fatto aggiorna alcuni interventi relativi al settore dei giochi.
Abrogato in particolare il comma secondo il quale “Ai fini della tutela della salute e della prevenzione della dipendenza dal gioco, è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse o all’installazione degli apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931presso gli esercizi pubblici e commerciali, i circoli privati e tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui al comma 2. La Regione promuove accordi con gli enti di esercizio del trasporto pubblico locale e regionale per favorire l’adozione di un codice di autoregolamentazione, finalizzato a vietare la concessione di spazi pubblicitari relativi al gioco a rischio di sviluppare dipendenza sui propri mezzi di trasporto. Il mancato rispetto del divieto di pubblicità di cui al presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.” lp/AGIMEG