Carpi (MO), approvato il nuovo regolamento comunale che limita il funzionamento degli apparecchi da gioco a 8 ore giornaliere. Ecco il testo dell’ordinanza

A Carpi, in provincia di Modena, la Giunta comunale ha approvato il nuovo regolamento – che entrerà in vigore dal 14 settembre – sulle fasce orarie degli apparecchi da gioco. Il loro utilizzo è stato limitato a 8 ore giornaliere, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 22.00. Inoltre, i gestori avranno l’obbligo di esporre un cartello in cui siano ben visibili gli orari in cui è possibile giocare. Le sanzioni per la mancata esposizione della tabella informativa va da un minimo di 50 euro ad un massimo di 300 euro, mentre per ogni apparecchio trovato in funzione fuori dagli orari previsti sarà applicata una multa che può arrivare a 450 euro.

Ecco il testo integrale dell’ordinanza:
“L’orario di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all’art. 110 c. 6 del TULPS, ovunque collocati, autorizzati ai sensi degli art. 86 e 88 del TULPS sia fissato come segue: dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni, festivi compresi
Che gli apparecchi di cui sopra, nelle ore di sospensione del funzionamento, debbano essere spenti tramite l’apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio.
L’obbligo di esposizione, all’esterno e all’interno del locale, in luogo ben visibile al pubblico, di apposito avviso di dimensioni minime cm 20 x cm 30 che renda nota la fascia oraria fissata con il presente provvedimento, in cui è consentito l’utilizzo dei dispositivi da gioco d’azzardo lecito e contenga anche formule di avvertimento sui rischi connessi alla pratica dei giochi con vincita in denaro, nonché alle sanzioni applicabili.
Che fatta salva l’applicazione di altre disposizioni di legge, la violazione relativa all’accensione degli apparecchi durante gli orari di sospensione del funzionamento degli stessi sarà punita applicando la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da un minimo di € 75,00 ad un massimo di € 450,00, da applicare secondo i principi di cui alla Legge n. 689/81 e riferita ad ogni singolo apparecchio.
Che fatta salva l’applicazione di altre disposizioni di legge, la violazione relativa alla mancata esposizione all’esterno e/o all’interno del locale, in luogo ben visibile al pubblico dell’avviso degli orari di funzionamento degli apparecchi e/o dell’avviso sui rischi connessi alla pratica dei giochi con vincita in denaro sarà punita applicando la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00, da applicare secondo i principi di cui alla Legge n. 689/81.
Che la presente ordinanza entrerà in vigore a partire dal giorno 14 settembre 2020.

Che la verifica del rispetto della presente ordinanza è demandata al Corpo Polizia Locale dell’Unione Terre d’Argine e alle Forze di Polizia che potranno anche avvalersi dell’Applicativo SMART, previsto dal decreto direttoriale n° 31516/R.U. del 22 febbraio 2019, per il monitoraggio a distanza degli apparecchi da gioco. ac/AGIMEG