Camera, Prevenzione uso del sistema finanziario: alla Guardia di Finanza il compito di controllare distributori ed esercenti di gioco

“Con lettera di costituzione in mora del 7 marzo 2019, la Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione, ex articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’UE, con particolare riguardo all’attuazione della direttiva UE 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Nella messa in mora, la Commissione europea ritiene che le misure comunicate dalla Repubblica italiana per l’attuazione della normativa europea (in particolare, il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90) non costituiscano recepimento completo della citata direttiva, precisando una serie di disposizioni considerate inattuate. In particolare, la Commissione ha effettuato i seguenti rilievi: (…) la mancata attuazione dell’art. 47, comma 2, della direttiva, il quale fa obbligo agli Stati membri di prevedere requisiti di professionalità e onorabilità in capo agli esponenti e ai titolari effettivi di prestatori di servizi di cambio, monete elettroniche, gioco d’azzardo et similia. Il Governo replica che tali requisiti sono già previsti a livello di normativa primaria in altri testi”. E’ quanto si legge nel dossier sulla “Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo” pubblicato alla Camera. Le proposte di modifica contenute nell’Atto Governo n. 95 rispetto testo vigente del decreto legislativo n. 231 del 2007 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione” mantengono inalterate le disposizioni riguardanti il gioco. Così all’Articolo 1: “Con specifico riferimento alle disposizioni di cui al Titolo IV del presente decreto, s’intendono per: a) attività di gioco: l’attività svolta, su concessione dell’Agenzia dogane e monopoli dai prestatori di servizi di gioco, ad esclusione dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore, delle lotterie ad estrazione istantanea e differita e dei concorsi pronostici su base sportiva ed ippica; b) cliente: il soggetto che richiede, presso un prestatore di servizi di gioco, un’operazione di gioco; c) concessionario di gioco: la persona giuridica di diritto pubblico o privato che offre, per conto dello Stato, servizi di gioco; d) conto di gioco: il conto, intestato al cliente, aperto attraverso un concessionario di gioco autorizzato, sul quale sono registrate le operazioni di gioco effettuate su canale a distanza nonché le attività di ricarica e i prelievi; e) contratto di conto di gioco: il contratto stipulato tra il cliente e il concessionario di gioco per l’apertura del conto di gioco e alla cui stipula è subordinata la partecipazione a distanza al gioco; f) distributori: le imprese private che, su base convenzionale, svolgono per conto dei concessionari la gestione di qualsiasi attività di gioco; g) esercenti: titolari degli esercizi pubblici in cui viene svolta l’attività di gioco; h) operazione di gioco: un’operazione atta a consentire, attraverso i canali autorizzati, la partecipazione a uno dei giochi del portafoglio dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, a fronte del corrispettivo di una posta di gioco in denaro; i) videolottery (VLT): l’apparecchio da intrattenimento, di cui all’articolo 110, comma 6 lettera b), TULPS, terminale di un sistema di gioco complesso la cui architettura è allocata presso il concessionario”. “Rientrano nella categoria di prestatori di servizi di gioco: a) gli operatori di gioco on line che offrono, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, giochi, con vincite in denaro, su concessione dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli; b) gli operatori di gioco su rete fisica che offrono, anche attraverso distributori ed esercenti, a qualsiasi titolo contrattualizzati, giochi, con vincite in denaro, su concessione dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli; c) i soggetti che gestiscono case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore e del requisito di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30”, specifica ancora l’Articolo 3 riguardante i soggetti obbligati. All’Articolo 9 viene sottolineato poi: “Ferme restando le competenze del Nucleo speciale di polizia valutaria di cui al comma 4, la Guardia di finanza: a) accerta e contesta, con le modalità e nei termini di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ovvero trasmette alle autorità di vigilanza di settore le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto riscontrate nell’esercizio dei suoi poteri di controllo; b) espleta le funzioni e i poteri di controllo sull’osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto da parte dei soggetti convenzionati e agenti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera nn), nonché da parte dei distributori ed esercenti di gioco, ivi compresi quelli di prestatori di servizi di gioco con sede legale e amministrazione centrale in altro Stato comunitario, che operano sul territorio della Repubblica italiana”. Infine tra le disposizioni generali: “I soggetti obbligati procedono all’adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell’attività istituzionale o professionale: a) in occasione dell’instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico per l’esecuzione di una prestazione professionale; b) in occasione dell’esecuzione di un’operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un’operazione frazionata ovvero che consista in un trasferimento di fondi, come definito dall’articolo 3, paragrafo 1, punto 9, del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, superiore a mille euro; c) con riferimento ai prestatori di servizi di gioco di cui all’articolo 3, comma 6), in occasione del compimento di operazioni di gioco, anche secondo le disposizioni dettate dal Titolo IV del presente decreto”. cdn/AGIMEG