Camera, Milleproroghe: “Locali con slot e scommesse esclusi da agevolazioni per promuovere economia locale”

Sale giochi e scommesse escluse da agevolazioni per promuovere economia locale. E’ quanto riportato nelle Schede di Lettura sulla “Proroga di termini legislativi e altre disposizioni”. “Articolo 1, comma 10-sexies (Proroga per il 2020 del termine di richiesta agevolazioni per attività commerciali) Il comma 10-sexies dell’articolo 1 proroga, per l’anno 2020, dal 28 febbraio al 30 settembre, il termine massimo per la presentazione al Comune competente della richiesta di accesso alle agevolazioni per la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi previste – per promuovere le economie locali (in comuni fino a 20.000 abitanti) – dall’articolo 30-ter del D.L. n. 34/2019, a favore dei soggetti esercenti le predette attività. Per gli anni successivi al 2020, primo anno di operatività della misura, il termine per la presentazione delle domande rimane invariato. L’articolo 30-ter del D.l. n. 34/2019 ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2020 un’agevolazione volta a promuovere l’economia locale attraverso la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi. L’agevolazione consiste nell’erogazione di un contributo pari ai tributi comunali pagati dall’esercente nel corso dell’anno e viene corrisposta per l’anno nel quale avviene l’apertura o l’ampliamento dell’esercizio commerciale e per i tre anni successivi, per un totale di quattro anni. In particolare, le agevolazioni, secondo quanto dispongono i commi 1 e 2, sono concesse in favore dei soggetti esercenti attività imprenditoriali nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico. L’agevolazione è circoscritta ai soli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita. La disciplina di favore opera nei confronti dei predetti soggetti, ove procedano all’ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, siti nei territori dei comuni con popolazione fino a 20 mila abitanti. Si specifica che le disposizioni non costituiscono in alcun caso deroga alla disciplina prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio) e dalle leggi regionali in materia di commercio al dettaglio. Il comma 3 esclude dall’agevolazione le seguenti attività: (…) sale scommesse o che detengono al loro interno apparecchi di intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del T.U.L.P.S (R.D. 773/1931). Si tratta degli apparecchi idonei per il gioco lecito, vale a dire quelli dotati di attestato di conformità rilasciato dall’Agenzia delle dogane e dei Monopoli e obbligatoriamente collegati alla rete telematica, slot machine, e quelli facenti parte della rete telematica che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa, videolottery”, conclude. cdn/AGIMEG