Camera, verifica delle quantificazioni su incremento Fondo per emergenze nazionali da riduzione dell’autorizzazione di spesa per la lotteria degli scontrini

“Per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza sanitaria, dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, lo stanziamento è incrementato di 20 milioni di euro per l’anno 2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, che a tal fine è corrispondentemente incrementato. Ai conseguenti oneri, pari ad euro 20 milioni per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 542, della legge n. 232/2016 (articolo 4). Si rammenta che l’articolo 19, comma 1, lettera b), del DL 124/2019 ha modificato il predetto comma 542 incrementando di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020 il Fondo (istituito nello stato di previsione del MEF) finalizzato a garantire le risorse finanziarie necessarie per l’attribuzione dei premi e le spese amministrative connesse alla gestione della lotteria degli scontrini. Ciò al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l’attribuzione dei premi speciali istituiti dal medesimo art. 19 e per le spese amministrative e di comunicazione connesse alla gestione della lotteria degli scontrini. La relazione tecnica a corredo del DL 124/2019 specifica che di detto importo 45 milioni sono destinati ai premi (sia verso i consumatori finali che verso gli operatori IVA che effettuano la cessione di beni ovvero la prestazione di servizio) e 5 milioni sono destinati alle spese di gestione amministrativa e di comunicazione”. E’ quanto si legge nel dossier della Camera – la relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato – sulla verifica delle quantificazioni in merito alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (Conversione in legge del DL 6/2020). “Agli oneri derivanti dell’incremento del Fondo, pari ad euro 20 milioni per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 1, lettera b), del DL 124/2019, relativa allo stanziamento di risorse – complessivamente pari a 50 milioni di curo per l’anno 2020 – per la lotteria degli scontrini la cui decorrenza è stata posticipata al 1° luglio 2020, ad invarianza di risorse stanziate, a seguito dell’articolo 20, comma l, lettera a), del DL 124/2019. Con riferimento alle modalità di copertura finanziaria, si evidenzia che l’articolo 4, comma 2, dispone la riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 542, della legge n. 232/2016 (incrementata dal DL 124/2019 in misura pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020) relativa allo stanziamento di risorse per la lotteria degli scontrini. Si prende atto in proposito che tale stanziamento costituisce un limite di spesa e che la lotteria troverà attuazione solo a partire dalla seconda metà dell’anno corrente. Tenuto conto peraltro che l’autorizzazione di spesa sulla quale si interviene era destinata alla compensazione degli oneri riferiti sia all’attribuzione di premi sia alle spese amministrative e di comunicazione connesse alla gestione della lotteria, andrebbe acquisita conferma che le risorse in questione possano essere ridotte per finanziare gli interventi in esame, senza incidere negativamente sulle originarie finalità di spesa. Al fine di assicurare la copertura finanziaria, il successivo comma 2 dispone la riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 542, della legge n. 232 del 2016 , che ha stanziato 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 per il finanziamento del Fondo per l’attribuzione dei premi in favore dei consumatori finali che effettuano transazioni attraverso strumenti di pagamento elettronici nonché degli esercenti che certificano in modalità telematiche le operazioni di cessione di beni o di prestazioni di servizi, nell’ambito della cosiddetta “lotteria dei corrispettivi”, la cui decorrenza è stata differita al 1° luglio 2020”. lp/AGIMEG