Camera: in Aula l’esame del decreto sul Coronavirus

E’ previsto per oggi in Aula alla Camera l’esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Alle 21, segue l’informativa urgente del Ministro della salute, Roberto Speranza, sull’evoluzione della situazione relativa all’emergenza COVID-19. “L’articolo 4 prevede che, per fronteggiare
gli oneri derivanti dallo stato di emergenza sanitaria dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, lo stanziamento previsto dalla medesima deliberazione è incrementato di 20 milioni di euro per l’anno 2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto dall’articolo 44 del codice della protezione civile (decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1) che viene dunque integrato di un pari importo. A tale onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, relativa allo stanziamento di risorse per la lotteria degli scontrini. Infine, l’articolo 5 dispone l’entrata in vigore del decreto-legge nel giorno stesso della sua pubblicazione”, ha detto Giuseppe Chiazzese (M5S). “Gli articoli da 2 a 4 recano misure per la gestione delle emergenze sanitarie. Si prevede che le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza anche fuori dai casi di cui all’articolo 1 (articolo 2). Si dettano le norme per l’attuazione delle misure di contenimento di cui al decreto-legge (articolo 3). Si stabilisce che per far fronte agli oneri derivanti dallo stato di emergenza sanitaria dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
lo stanziamento già previsto dalla medesima delibera è incrementato di 20 milioni
di euro per il 2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto dal Codice della protezione civile, che allo scopo è corrispondentemente incrementato. A tali oneri finanziari si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa che ha incrementato il Fondo per la gestione della lotteria, istituito dall’articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 119 del 2018”, ha aggiunto Marco Bella (M5S). Giulia Termini (M5S) ha detto: “L’articolo 4 reca le disposizioni finanziarie, stabilendo che per far fronte agli
oneri derivanti dallo stato di emergenza sanitaria dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, lo stanziamento previsto dalla medesima delibera è incrementato di 20 milioni di euro per l’anno 2020 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali previsto dal Codice della protezione civile, che allo scopo è corrispondentemente incrementato (comma 1). A tali oneri, pari a 20 milioni, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per la gestione della lotteria degli scontrini (comma 2)”. Il testo ha ricevuto parere favorevole con osservazione da parte della XIV e della I Commissione e del Comitato per la legislazione. Parere favorevole invece delle Commissioni X, XI, IX, VIII, II. Parere favorevole con condizioni da parte della IV Commissione.

Un emendamento presentato da Dario Bond e altri deputati FI prevede: “Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 30 milioni; Conseguentemente, sostituire il comma 2, con i seguenti: 2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari ad euro 30 milioni per l’anno 2020, si provvede: 1) mediante riduzione di 20 milioni per il 2020 dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124; 2) mediante riduzione di 10 milioni per il 2020 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2020-2022, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2-bis. Ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio”. “Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Una quota parte degli stanziamenti di cui al comma 1 è destinata all’assunzione straordinaria di personale sanitario e socio-sanitario, anche in deroga alle disposizioni contrattuali vigenti in materia di pronta disponibilità, reperibilità e fabbisogno di personale necessario”, l’emendamento a firma Rampelli Fabio e altri deputati FdI. Sempre FdI l’emendamento: “Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Al fine di garantire una gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica, una quota parte degli stanziamenti di cui al comma 1 è destinata ad un proporzionato aumento dei posti letto dei reparti di terapia intensiva e malattie infettive delle strutture sanitarie delle Regioni in cui sono adottate le misure di cui all’articolo 1 o, comunque, individuate dal Ministero della Salute”. “Al comma 2, sostituire le parole: di cui all’articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 con le seguenti: di cui all’articolo 1, comma 542, della legge 11 dicembre 2016, n. 232”, il Relatore. cdn/AGIMEG