Camera, agevolazioni canoni di locazione per sale giochi e scommesse, misure urgenti di sostegno al settore ippico e attribuzione di competenza speciale all’AGCOM: ecco tutti gli emendamenti al DL Cura Italia

E’ all’esame della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) alla Camera il DL Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi. Tra gli emendamenti presentati al testo, nessuno modifica le misure previste per il settore dei giochi.

E’ uno solo l’emendamento presentato all’articolo 69, che contiene le disposizioni sui giochi, a firma Prestigiacomo (FI), che fa slittare al 2021 alcune imposte doganali e chiede di utilizzare risorse del reddito di cittadinanza per la copertura finanziaria. “Dopo l’articolo 69, aggiungere il seguente: Art. 69-bis. (Modifiche all’articolo 1 della legge 21 dicembre 2019, n. 160) 1. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 651, la parola: «2020» e sostituita dalla seguente: «2021»; b) al comma 675, la parola: «2020» e sostituita dalla seguente: «2021». 2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l’anno 2020 e a 850 milioni di euro nel 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all’attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero di nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all’articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell’importo del beneficio economico”.

L’emendamento Gagnarli (M5S), invece, riguarda il settore dell’ippica:

“Art. 78-bis. (Misure urgenti di sostegno al settore ippico in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19) 1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19, che ha imposto la sospensione delle gare ippiche sull’intero territorio nazionale, e della conseguente necessità di intervento a supporto della filiera ippico nazionale, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato, fino alla conclusione dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e comunque non oltre al 31 dicembre 2020, limitatamente al periodo di mancato e/o ridotto svolgimento delle corse ippiche, ad erogare, nel rispetto della Comunicazione C(2020)1863 della Commissione europea, un contributo mensile ai proprietari dei cavalli, agli allevatori, agli allenatori, quantificato forfettariamente per cavallo attivo nel biennio 2018-2019. La ripartizione fra gli aventi diritto che saranno individuati terrà conto delle percentuali di ripartizioni previste dai vigenti regolamenti delle discipline di corsa. Un contributo forfettario potrà essere dato anche ai fantini e ai driver, se in attività, secondo il livello dei premi percepiti nel medesimo biennio e se non beneficiano di altre forme di sostegno. I contributi assegnati ai sensi del presente comma sono sottoposti al medesimo regime fiscale vigente per l’assegnazione dei premi. L’individuazione dei cavalli in attività ai sensi del primo periodo, la determinazione concreta dei contributi da erogare ai singoli aventi diritto e le ulteriori modalità di attribuzione del contributo, anche tramite l’utilizzo dello strumento di cui al comma 2, sono stabilite con decreto del competente direttore generale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 2. In considerazione della necessità di semplificare le procedure per una rapida attuazione delle misure di intervento per il settore ippico il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2020, limitatamente alle operazioni di pagamento e riscossione dei premi, delle provvidenze e delle sovvenzioni destinate agli operatori ippici, ad effettuare le operazioni di pagamento, mediante l’utilizzo di conti correnti bancari da attivarsi presso uno o più istituti bancari, che assumono la qualifica di enti tesorieri, operativi sul mercato internazionale, da selezionarsi ai sensi della comunicazione della Commissione «Orientamenti della Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della COVID-19 (2020/C 108 I/01)», attraverso un dirigente delegato. Le operazioni effettuate sono oggetto di rendicontazione al termine dell’esercizio finanziario. 3. All’onere derivante dal comma 1 del presente articolo, non inferiore ad euro 6 milioni di euro per ciascun mese di inattività, o pro-quota, a partire dal mese di marzo 2020, e per il periodo di sospensione delle gare ippiche nazionali, e comunque non oltre al 31 dicembre 2020, per un massimo quindi di 60 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione, in ragione di mese, delle risorse già appostate alla Missione 9 – Agricoltura, programma 9.6 – Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell’ippica e mezzi tecnici di produzione, azione 5 – Interventi a favore del settore ippico, Capitoli 2295 e 2298 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l’anno finanziario 2020. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni di bilancio”.

Due gli emendamenti presentati invece all’articolo 117 che riguarda le misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Entrambi sono stati presentati dal deputato M5S Paolo Lattanzio:

“Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. All’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 31, è inserito il seguente: «31-bis. Le disposizioni di cui al comma 31, primo e terzo periodo, si applicano anche nel caso di inottemperanza agli ordini impartiti dall’Autorità nell’esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi sulle reti di comunicazione elettronica»”.

“Dopo l’articolo 117 inserire il seguente: Art. 117-bis. (Attribuzione di competenza speciale all’AGCOM per il contrasto alle fake news sanitarie sull’emergenza COVID-19) 1. In merito alla comprovata di necessità di garantire una informazione corretta e trasparente in relazione all’attuale emergenza sanitaria, in aggiunta alle competenze individuate all’articolo 1, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, è attribuita all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la specifica competenza atta al controllo ed al contrasto della diffusione sulle reti di comunicazione elettroniche, stampa e servizi media di fake news sanitarie, direttamente collegate alla pandemia da COVID-19. 2. Per fake news sanitarie si intende la diffusione attraverso reti di comunicazione elettroniche, stampa e servizi media, di messaggi e informazioni, in parte o del tutto non corrispondenti al vero, non fondate su ricerche riconosciute dalla comunità scientifica e/o da istituzioni sanitarie competenti, capaci di arrecare disorientamento, allarmismo e plausibili danni alla salute fisica e psicologica dei cittadini. La caratteristica principale è la loro notevole verosimiglianza, circostanza che le rende più accettabili da un largo pubblico, soprattutto di base culturalmente meno attrezzato. 3. Per la competenza di cui al comma 1, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha la facoltà di creare un presidio stabile per il monitoraggio, il controllo, il contrasto della diffusione di fake news sanitarie relative alla attuale emergenza, assistito da riconosciuti esperti del mondo accademico, del Servizio Sanitario Nazionale e della preposta unità di crisi. È inoltre prevista la possibilità per l’Autorità di ordinare la rimozione di contenuti contenenti fake news sanitarie da piattaforme digitali, siti internet e tutti i canali di diffusione, sia digitali che analogici. Salvo che il fatto non costituisca reato, in caso di mancata rispetto dell’ordine di rimozione, l’Agenzia, nel quadro delle disposizioni contenute all’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, può applicare sanzioni amministrative pecuniarie da euro 100.000 a euro 5.000.000. 4. L’Autorità, così come disposto all’articolo 1, comma 13 della legge 31 luglio 1997, n. 249 di alcune delle funzioni proprie dell’Autorità, potrà avvalersi dei Comitati regionali per comunicazioni per assicurare le esigenze di decentramento sul territorio ed un adeguato coordinamento delle iniziative, anche per lo studio e la condivisione dì possibili soluzioni ai fenomeni di disinformazione online. 5. Le disposizioni previste dal presente articolo non comportano ulteriori oneri a carico dello Stato”.

All’articolo 65, che riguarda le agevolazioni sul canone di locazione per alcuni esercizi, comprese sale giochi e scommesse, invece sono stati presentati alcuni emendamenti.

Art. 65. (Sostegno alle imprese e alle professioni in materia di locazioni) 1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai locatari è riconosciuta la facoltà di corrispondere il canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 nella misura del 40 per cento. Per il restante 60 per cento dell’importo ai locatori è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti i contratti d’affitto di immobili rientranti nelle categorie catastali A/10, C/1, C/2, C/3, D/6 e D/8, nonché agli affitti di azienda o di parte d’azienda. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126, nonché a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Lollobrigida, Caiata, Ferro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi (FDI)

Apportare le seguenti modificazioni: sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, i soggetti conduttori di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, possono avvalersi della facoltà di non provvedere al pagamento del canone di locazione, nella misura del 60 per cento dell’ammontare, relativo al mese di marzo 2020 e sino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, a fronte del riconoscimento di un credito d’imposta di pari importo in favore del locatore.; dopo il comma 2 aggiungere il seguente: 2.1. Per il mancato pagamento del canone di locazione di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni previste dall’articolo 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392, in materia di inadempimento del conduttore.
Nardi, Benamati, Bonomo, Lacarra, Gavino Manca, Zardini, Pezzopane (PD)

Apportare le seguenti modificazioni: sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa economiche o commerciali è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese corrisposto in relazione ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020, di immobili strumentali siti in Italia e rientranti nella categoria catastale C/1 nei gruppi catastali C/1, D/2, D/3, D/6 e D/8 concessi in locazione o compresi in aziende oggetto di affitto.; dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: 2.1. I conduttori e gli affittuari che beneficiano del credito di imposta di cui al presente articolo ne danno comunicazione al proprietario dell’immobile. 2.2. I conduttori e gli affittuari che beneficiano del credito di imposta di cui al presente articolo non possono addurre le misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 o i relativi effetti o conseguenze al fine di: a) pretendere dai rispettivi locatori e affittanti ulteriori riduzioni del canone; b) motivare l’esercizio di diritti di recesso dai relativi contratti di locazione o affitto; c) sostenere l’eccessiva onerosità sopravvenuta o l’impossibilità sopravvenuta di tali contratti di locazione o affitto o delle obbligazioni previste negli stessi o il verificarsi di gravi motivi ai sensi dell’articolo 27 della legge n. 392 del 27 luglio 1978; sostituire la rubrica con la seguente: Credito d’imposta per botteghe e negozi e fabbricati strumentali.
Cattaneo, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, D’Ettore, Cannizzaro, Pella, D’Attis, Paolo Russo. (FI)

Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione corrisposto, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nelle categorie catastali A/10, C/1, C/3, C/4, D/2, D/3, D/6 e D/8 utilizzati per lo svolgimento delle attività oggetto dei provvedimenti restrittivi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Nel caso di affitto dei predetti immobili mediante affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale dei medesimi immobili, il credito d’imposta di cui al periodo precedente spetta nella misura del 60 per cento dell’ammontare complessivo del canone di affitto di azienda.
Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi. (FdI)

Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa e agli enti non commerciali è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione di immobili relativo al mese di marzo 2020.
Mazzetti, Ruffino (FI)

Apportare le seguenti modificazioni: al comma 1: dopo le parole: attività d’impresa aggiungere le seguenti: , arti o professioni; sostituire le parole: del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 con le seguenti: dei canoni di locazione, relativi al periodo dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2020, di immobili, anche a destinazione abitativa, strumentali all’esercizio dell’attività; sostituire la rubrica con la seguente: Credito d’imposta per botteghe, negozi e studi professionali.
Angiola (M5S)

Apportare le seguenti modificazioni: al comma 1: dopo le parole: soggetti esercenti attività di impresa aggiungere le seguenti: ed esercenti attività professionale; sostituire le parole: relativo al mese di marzo 2020 con le seguenti: per un periodo pari a 6 mensilità; dopo le parole: categoria catastale C/1 aggiungere le seguenti: e categoria A/10; alla rubrica dopo le parole: Credito d’imposta per aggiungere le seguenti: canoni di locazione di e dopo la parola: negozi aggiungere le seguenti: e studi professionali Cat. A/10.
Benigni, Pedrazzini, Gagliardi, Silli, Sorte (Misto)

Apportare le seguenti modificazioni: al comma 1: dopo le parole: attività d’impresa aggiungere le seguenti: , ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti; aggiungere, in fine, le seguenti parole: , C/3, A/10 e D/2.
Moretto, Mor, D’Alessandro (IV)

Al comma 1, dopo le parole: dell’ammontare del canone di locazione, inserire le seguenti: corrisposto, ivi incluso il canone relativo ai contratti di affitto di aziende, e, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e D/8, purché questi ultimi siano destinati alla vendita al dettaglio, alla prestazione di servizi nonché alla somministrazione di alimenti e bevande.
Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi (FdI)

Apportare le seguenti modificazioni: al comma 1: sostituire le parole: , relativo al mese di marzo 2020, con le seguenti: , anche sotto forma di affitto di ramo d’azienda, relativo a ciascun mese di sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio disposta con provvedimenti di prevenzione e contenimento, nonché un credito d’imposta nella misura del 30 per cento dell’ammontare del canone di locazione, anche sotto forma di affitto di ramo d’azienda, relativo ai due mesi successivi alta cessazione dell’efficacia dei suddetti provvedimenti; sostituire le parole: di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 con le seguenti: in relazione agli immobili adibiti ad attività commerciali di vendita al dettaglio rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2 e D/8; al comma 2, dopo le parole: decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 aggiungere le seguenti: a decorrere dal mese successivo al pagamento del canone di locazione; alla rubrica sostituire le parole: botteghe e negozi con le seguenti: immobili adibiti ad attività commerciali. Conseguentemente, all’articolo 126, dopo il comma 3 aggiungere il seguente: 3-bis. Il Fondo destinato all’attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotto di 570 milioni di euro per l’anno 2020 a valere sulle risorse rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all’articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell’importo del beneficio economico.
Porchietto, Fiorini, Perego Di Cremnago (FI)

Apportare le seguenti modificazioni: al comma 1, sostituire le parole: rientranti nella categoria catastale C/1 con le seguenti: rientranti nelle categorie catastali A/10 e C/1; al comma 2, sostituire le parole: agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 con le seguenti: all’allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 nonché alle attività professionali di cui al predetto decreto e ai servizi di cui al medesimo allegato 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio ministri 10 aprile 2020.
Polidori, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D’Ettore, Cannizzaro, Pella, D’Attis, Paolo Russo (FI)

Al comma 1, sostituire le parole: rientranti nella categoria catastale C/1 con le seguenti: nei quali si esercitano attività commerciali o professionali individuate mediante l’iscrizione presso la relativa Camera di commercio o albo professionale. Conseguentemente: alla rubrica sostituire le parole: botteghe e negozi con le seguenti: gli immobili adibiti ad attività commerciali o professionali. all’articolo 126, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. Il Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 18 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, come incrementato dall’articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è ridotto di 150 milioni di euro per l’anno 2020.
Spena (FI)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e E/1. Conseguentemente è ridotto di 50 milioni di euro il Fondo di cui all’articolo 126, comma 4.
Pentangelo, Sarro, Paolo Russo (FI)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti da persone fisiche o da enti e società di qualsiasi tipo a far data dal 1° marzo 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell’articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi di imposta di riferimento e percepiti in periodi di imposta successivi si applica, per le persone fisiche anche se esercenti attività di impresa, l’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in relazione ai redditi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera n-bis), del decreto medesimo, e la tassazione ordinaria per gli altri soggetti.
Giacometto, Mazzetti (FI)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, se non percepiti a far data dal 1° febbraio 2020, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata da costituzione in mora ai sensi dell’articolo 1219 del codice civile tramite lettera raccomandata o altro mezzo equipollente.
Mazzetti, Cortelazzo (FI)

Dopo il comma 2-quater, aggiungere il seguente: 2-quinquies. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è riconosciuto altresì alle associazioni sportive dilettantistiche non aventi scopo di lucro, per i canoni di locazione di immobili rientranti nelle categorie catastali C/4 e D/6. Al relativo onere, valutato in 120 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse a interventi non aventi effetti sull’indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3. Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché fabbricati e locali per esercizi sportivi senza fine di lucro.
Lollobrigida, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi (FdI)

Dopo l’articolo 65, aggiungere il seguente: Art. 65-bis. (Ulteriori disposizioni per contenere gli effetti negativi delle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19) 1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa di natura commerciale, artigianale o produttiva in genere, nonché ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti è riconosciuta la possibilità, per l’anno 2020, di sospendere i versamenti relativi all’ammontare del canone di locazione, relativi ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 relativi agli immobili rientranti nelle seguenti categorie catastali: A10, C e D. 2. Le disposizioni del cui al comma 1 si applicano qualora i soggetti ivi indicati autocertifichino di aver registrato entro il mese di luglio 2020 un calo del proprio fatturato superiore al 10 per cento del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza da COVID-19. 3. In virtù di quanto previsto al comma 1 per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 ai titolari di immobili rientranti nelle categorie catastali A10, C e D si applica l’esenzione integrale dell’imposizione locale e, in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno 2021, l’esenzione delle imposte sul reddito in ragione del periodo in cui non è percepito il canone mensile dell’affittuario. 4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le necessarie disposizioni di attuazione del comma 3 del presente articolo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse rinvenienti dall’articolo 126, comma 4, e mediante utilizzo delle risorse destinate all’attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all’articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell’importo del beneficio economico.
Giacomoni, Spena, Giacometto, Mandelli, Occhiuto, Prestigiacomo, D’Ettore, Cannizzaro, Pella, D’Attis, Paolo Russo, Della Frera, Ruffino, Fiorini (FI)

Dopo l’articolo 65, aggiungere il seguente: Art. 65-bis. 1. Alle società sportive dilettantesche e alle associazioni sportive dilettantistiche che hanno interrotto la propria attività a seguito dell’emergenza causata dall’epidemia da COVID-19 è riconosciuto un credito di imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute per la restituzione agli associati delle quote di iscrizione relative ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020, e comunque nel limite massimo di spesa complessiva pari a euro 50 milioni. 2. All’onere derivante dal comma 1, pari ad euro 50 milioni per l’anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all’attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all’articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell’importo del beneficio economico.
Zanella (FI)

Dopo l’articolo 65, aggiungere il seguente: Art. 65-bis. 1. Agli operatori del settore sportivo dilettantistico, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, che hanno subito una riduzione del reddito a seguito dei provvedimenti emessi in relazione alle disposizioni emanate per fronteggiare il COVID-19, è prevista la ricontrattazione del canone di locazione con il proprietario degli immobili strumentali allo svolgimento dell’attività sportiva dilettantistica, per il periodo di «emergenza COVID-19»; 2. Nel caso previsto dal comma 1, il locatore che aderisce alla richiesta di ricontrattazione con una diminuzione superiore al 50 per cento dell’ammontare è esentato dal pagamento dell’imposta sul canone di locazione. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede ai sensi dell’articolo 126.
Bucalo, Frassinetti, Mollicone, Ferro, Trancassini, Rampelli, Lucaselli, Zucconi (FdI)

Art. 65-bis. (Esenzione da IMU e riduzione dei canoni di locazione per i fabbricati strumentali) 1. Al fine di ridurre gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell’emergenza da virus COVID-19 e di sostenere le attività economiche, per l’anno 2020 sono esenti dall’imposta municipale propria (IMU) i fabbricati rientranti nei gruppi catastali C/1, D/2, D/3, D/6 e D/8 qualora il proprietario abbia subito una riduzione dei ricavi per canoni di locazione superiore al 30 per cento rispetto al periodo d’imposta precedente. A tal fine, si considera la variazione percentuale intervenuta nel periodo d’imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020 rispetto al precedente. La riduzione è da intendersi sia per disdetta, recesso o risoluzione contrattuale anche parziale e riduzione consensuale del canone che in caso di mancata corresponsione da parte del conduttore dei canoni dovuti. Per i suddetti immobili la rata di acconto dell’IMU del 16 giugno 2020 è sospesa al fine di consentire la verifica dei presupposti dell’esenzione. 2. Ai conduttori degli immobili indicati nel comma 1 e agli affittuari di aziende che li comprendano spetta una riduzione del canone per la locazione di detti immobili o l’affitto di dette aziende per l’anno 2020 in misura pari all’IMU esentata al locatore ai sensi del comma 1, in relazione agli stessi immobili o alle porzioni di immobili oggetto di locazione o comprese nell’affitto, ai sensi del comma 1. I relativi contratti di locazione o affitto di azienda sono integrati di conseguenza ai sensi dell’articolo 1339 del codice civile. La riduzione del canone si applica in ragione d’anno in proporzione ai canoni dovuti dal locatore e corrisposti al proprietario e viene imputata convenzionalmente ai canoni dovuti per primi in ordine temporale dalla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero se successivo dalla data di efficacia del contratto di locazione. Il proprietario comunica al conduttore e agli affittuari l’importo attribuibile in diminuzione del canone di locazione. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applica ai fabbricati relativi alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. 4. I conduttori e gli affittuari che beneficiano delle riduzioni di canone di cui al presente articolo non possono addurre le misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 o i relativi effetti o conseguenze al fine di: a) pretendere dai rispettivi locatori e affittanti ulteriori riduzioni del canone; b) motivare l’esercizio di diritti di recesso dai relativi contratti di locazione o affitto; c) sostenere l’eccessiva onerosità sopravvenuta o l’impossibilità sopravvenuta di tali contratti di locazione o affitto o delle obbligazioni previste negli stessi o il verificarsi di gravi motivi ai sensi dell’articolo 27 della legge n. 392 del 27 luglio 1978. 5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.
Cattaneo, Prestigiacomo, Mandelli, Occhiuto, D’Ettore, Cannizzaro, Pella, D’Attis, Paolo Russo (FdI)

Dopo l’articolo 65, aggiungere il seguente: Art. 65-bis. 1. Al fine di ridurre gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento dell’emergenza da virus COVID-19 e di sostenere le attività economiche, per l’anno 2020 sono esenti dall’imposta municipale propria (IMU) i fabbricati rientranti nei gruppi catastali C/1, C/2, D/1, D/7 e D/8 qualora il proprietario abbia subito una riduzione dei ricavi per canoni di locazione superiore al 30 per cento rispetto al periodo d’imposta precedente. A tal fine, si considera la variazione percentuale intervenuta nel periodo d’imposta in corso alla data del 23 febbraio 2020 rispetto al precedente. La riduzione è da intendersi sia per disdetta, recesso o risoluzione contrattuale anche parziale e riduzione consensuale del canone che in caso di mancata corresponsione da parte del conduttore dei canoni dovuti. Per i suddetti immobili la rata di acconto dell’IMU del 16 giugno 2020 è sospesa al fine di consentire la verifica dei presupposti dell’esenzione.
Lucaselli, Trancassini, Rampelli (FdI)

Dopo l’articolo 65, aggiungere il seguente: Art. 65-bis. (Indennità per il pagamento degli affitti di botteghe e negozi per i mesi di aprile e maggio 2020) 1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, è corrisposta, per l’anno 2020, una indennità parametrata sull’ammontare dei canoni di locazione, relativi ai mesi di aprile e maggio 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. L’indennità non è corrisposta agli esercenti di alimentari. 2. L’indennità di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite di spesa complessivo di 1.000 milioni di euro per l’anno 2020 ed è erogata, previa domanda, dall’INPS, entro quindici giorni dalla richiesta. 3. La misura dell’indennità di cui al comma 1 è stabilita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze ed è determinata in modo che il minor gettito non sia superiore al limite di spesa di cui al comma 2. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede tramite un contributo straordinario cui sono soggette le società assicuratrici nella misura di 30 euro per ogni contratto di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore in essere al 10 aprile 2020, con l’esclusione dei natanti. Il contributo straordinario è corrisposto dalle società assicuratrici entro il 31 maggio 2020.
Novelli (FI)

Diversi inoltre gli emendamenti sullo sport.

ART. 22. Apportare le seguenti modificazioni: al comma 1, dopo le parole: «civilmente riconosciuti» inserire le seguenti: e le società sportive professionistiche; al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e lavoratori iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti con un reddito annuale lordo superiore ai 50.000 euro».
Morrone, Belotti, Ribolla, Garavaglia, Bellachioma, Vanessa Cattoi, Cestari, Comaroli, Frassini, Gava, Tomasi (Lega Nord).

Art. 78-bis. (Proroga delle concessioni di beni demaniali marittimi) 1. Alle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative, a quelle destinate alla pesca, alla acquacoltura, alle attività produttive ad essa connesse, alle attività sportive, nonché a quelle destinate ad approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, attualmente in essere, è riconosciuta l’estensione della durata della concessione per trenta anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2. Il comune deve comunicare ai titolari delle concessioni demaniali di cui al comma 1 l’estensione della durata della concessione demaniale per il periodo di cui al medesimo comma 1.
Zennaro (M5S)

Art. 95-bis. (Sospensione pagamenti utenze imprese turistico-ricettive e sportive) 1. L’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell’energia elettrica, dell’acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 30 giugno 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, le attività di ristorazione, nonché per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. 2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell’ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili a partire dalla prima fattura dell’energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.
Pedrazzini, Benigni, Gagliardi, Silli, Sorte (FI)

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero di impianti sportivi di proprietà privata.
Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte (FI)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. I termini di scadenza previsti delle concessioni relative all’affidamento di impianti sportivi di cui al comma 1 sono posticipati di 6 mesi anche in deroga delle previsioni contenute nel Codice dei Contratti pubblici.
Barelli, Marin (FI)

Dopo l’articolo 95, aggiungere il seguente: Art. 95. (Credito d’imposta per canoni impianti sportivi) 1. Ai locali utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 95, comma 1, si applica il credito d’imposta nella misura prevista all’articolo 65 comma 1 del presente decreto a favore dei proprietari degli immobili con categoria catastale C4 e D6 in relazione alla riduzione del canone accordato al conduttore per il mese di marzo 2020. 2. All’onere di cui al presente articolo, nel limite di spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2020, provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
Barelli, Marin (FI)

Art. 95-bis. (Fondo centrale di garanzia PMI per Io Sport) 1. Ai soggetti di cui all’articolo 95 comma 1, in applicazione a quanto previsto all’articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, e a valere sulle risorse ivi previste, il Credito Sportivo o altro istituto bancario con garanzia del Fondo Centrale di garanzia PMI, deroga un finanziamento con rimborso a 60 mesi e con pre-ammortamento di un 1 anno. 2. La domanda per l’ottenimento del finanziamento da parte dei soggetti di cui al comma 1, deve essere determinata ed evasa dall’Istituto del Credito Sportivo o da altro istituto bancario entro 30 giorni dal ricevimento formale della domanda. 3. L’entità finanziabile di cui a comma 1 è stabilita: a) per un imporro massimo relativo all’80 per cento delle somme non incassate dall’associazione o società sportiva per l’inattività sportiva-gestionale risultante dalle scritture contabili e dall’auto certificazione redatta a norma di legge da parte del soggetto interessato; b) per un ulteriore importo relativo alla riduzione del fatturato preventivato e inerente al periodo successivo alla riapertura e ripresa dell’attività risultante dalle scritture contabili dell’anno precedente e dall’autocertificazione redatta a norma di legge da parte del soggetto interessato.
Barelli, Marin (FI)

Art. 95-bis. (Misure a sostegno dello Sport) 1. Le spese effettuate nel 2020, per un importo non superiore a 500 euro, sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle caratteristiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in deroga a quanto disposto dall’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono detraibili nella misura pari all’80 per cento dagli oneri sostenuti. 2. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, alle società del settore sportivo, con o senza scopo di lucro, associazioni (ASD) e lavoratori autonomi (con codice ATECO 85.51, 93.11, 93.12, 93.13) è riconosciuto, per i mesi di chiusura obbligatoria dell’anno 2020, la sospensione integrale del canone di locazione. La misura è applicabile in riferimento agli immobili rientranti nelle categorie catastali C/2, D/6 e D/8. Agli stessi soggetti e per la stessa categoria degli immobili di cui al precedente periodo è riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare dei residui crediti di locazione.
Gagliardi, Pedrazzini, Benigni, Silli, Sorte (FI)

ART. 96. Dopo l’articolo 96, aggiungere il seguente: Art. 96-bis. (Fondo per le associazioni e le società sportive dilettantistiche) 1. Al fine di sostenere l’attività delle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro tenuto presso il CONI, delle federazioni sportive nazionali e delle altre istituzioni sportive riconosciute dal CONI impossibilitate ad operare nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dell’economia e delle finanze con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2020. 2. 1 criteri, le procedure e le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3. All’onere di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede mediante mediante utilizzo delle risorse destinate all’attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all’articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell’importo del beneficio economico.
Marin, Barelli (FI)

cdn/AGIMEG