Bulgaria: da Commissione UE via libera a modifica legge sul gioco. Nuove disposizioni in materia di pubblicità

Via libera da parte della Commissione Ue, al termine del regolare periodo di stand still, al progetto di legge che modifica e integra la legge sul gioco inviato dalla Bulgaria il 13 luglio scorso. Ai sensi dell’attuale legge sul gioco, è vietato organizzare giochi d’azzardo senza la relativa licenza rilasciata dalla commissione statale per il gioco. L’esperienza pratica ha dimostrato che alcuni aspetti delle attività del gioco, come i pagamenti delle vincite e la distribuzione dei biglietti, avvengono in luoghi non autorizzati e che esiste un rischio di frode o contabilità parallela, come riscontrato nel commercio di carburante. Al riguardo, il progetto di legge integra il divieto esistente di svolgere attività di gioco senza licenza includendo la vendita di titoli legati al gioco e il relativo pagamento di vincite da parte di persone ed entità non autorizzate ai sensi della legge. Oltre alla maggiore tutela delle persone con disturbi legati al gioco, introdotta dalla legge sul gioco d’azzardo, viene proposta una modifica alla disposizione principale dell’articolo 10 della legge. Il divieto previsto nella versione attuale dell’articolo 10, paragrafo 1, sulla pubblicità rivolta ai minori non è applicabile nella pratica. La pubblicità di solito si rivolge a un pubblico non specificato ed è impossibile garantire che la legge venga attuata in merito a tale punto. La legislazione che proibisce la pubblicità del gioco si applica a tutte le persone. Ciò rende superfluo specificare i destinatari, in quanto ciò può portare a interpretazioni errate della legge. Per evitare che il divieto sia interpretato come solo rivolto ai minori, il chiarimento deve essere rimosso. Le modifiche proposte alla legge in riferimento alla pubblicità mirano ad armonizzare le norme sulla pubblicità del gioco stabilite nella legge con le analoghe disposizioni relative alla tutela dell’interesse pubblico concernenti la pubblicità di bevande alcoliche, tabacco e prodotti del tabacco e di sostanze stupefacenti e di precursori di droghe. Al riguardo, il progetto di legge specifica il concetto di pubblicità introducendo una distinzione, stabilita da altre normative, tra pubblicità diretta e indiretta. Al fine di evitare un divieto totale della pubblicità ammissibile delle attività di gioco, che non è nell’interesse pubblico, la legge introduce un divieto solo sulla pubblicità relativa ai prodotti e ai beni non connessi al gioco, ma contenente messaggi commerciali o raccomandazioni che utilizzano direttamente o indirettamente il nome della società che organizza le attività di gioco o il nome del gioco. La legge sul gioco d’azzardo proibisce solo la pubblicità diretta, ma l’esperienza pratica ha dimostrato che l’annuncio autorizzato dei risultati di gioco e delle vincite percepite dai singoli giocatori, che è attualmente consentito dalla legge come pubblicità indiretta, è diventato una pubblicità diretta vietata. La pubblicità che mostra i giocatori vincenti contiene asserzioni sul fatto che l’importo vinto attraverso il gioco aiuterà i partecipanti a risolvere i loro problemi personali e finanziari. In sostanza, si tratta di una pubblicità diretta che contiene un messaggio per i consumatori e suggerisce che l’attività di gioco organizzata dalla relativa società è un mezzo per raggiungere il benessere personale. La legge stabilisce che le informazioni che possono essere comunicate ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, includono solo il nome del gioco e le estrazioni pubbliche, il che garantirà apertura e trasparenza al momento dell’estrazione delle combinazioni vincenti. In relazione alla modifica proposta all’articolo 10, paragrafo 1, della legge sul gioco d’azzardo, è necessario abrogare il paragrafo 6. Le norme speciali relative alla pubblicità del gioco devono essere abrogate in considerazione del divieto sulla pubblicità diretta e indiretta del gioco introdotto dalla presente legge. Le proposte sono in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo cui le restrizioni sulla condotta e la pubblicità delle attività di gioco sono ammissibili. La legge proposta è conforme anche ai principi di tutela dell’interesse pubblico stabiliti dalla legislazione nazionale e dell’UE, nel rispetto al contempo della libertà di parola e della non discriminazione. cdn/AGIMEG