Banca d’Italia, disposizioni su adeguata verifica della clientela per contrasto al riciclaggio: “Attività del settore del gioco e delle scommesse esposte a rischio elevato”

“Con il presente provvedimento si emanano Disposizioni in materia adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Le Disposizioni danno attuazione, in linea con la normativa europea, a: a) le previsioni in materia di adeguata verifica della clientela del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della direttiva (UE) 2015/849; b) gli Orientamenti congiunti delle Autorità di vigilanza europee emanati il 26 giugno 2017 ai sensi degli articoli 17 e 18, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849, sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori che gli enti creditizi e gli istituti finanziari dovrebbero prendere in considerazione nel valutare i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo associati ai singoli rapporti continuativi e alle operazioni occasionali. Le Disposizioni tengono conto dei commenti ricevuti durante la fase di consultazione pubblica. I destinatari si adeguano alle Disposizioni a partire dal 1° gennaio 2020. In relazione ai clienti acquisiti prima dell’entrata in vigore delle Disposizioni per i quali la disciplina previgente al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, stabiliva forme di esenzione dagli obblighi di adeguata verifica, la Banca d’Italia si attende che siano raccolti al primo contatto utile, e comunque non oltre il 30 giugno 2020, i dati e i documenti identificativi eventualmente mancanti”. E’ quanto sottolineato nelle Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo pubblicate dalla Banca d’Italia. Le misure si riferiscono anche al settore del gioco e delle scommesse. In particolare, “Per agevolare i destinatari nell’applicazione delle misure di adeguata verifica rafforzata, si riportano di seguito i fattori di rischio previsti dal decreto antiriciclaggio corredati, ove opportuno, da esempi esplicativi. Si forniscono altresì, ulteriori fattori di rischio rilevanti ai fini dell’applicazione delle misure rafforzate. A) Fattori di rischio elevato relativi al cliente, esecutore e titolare effettivo: (…) tipo di attività economica caratterizzata da elevato utilizzo di contante. Rileva la riconducibilità delle attività economiche svolte dal cliente a tipologie particolarmente esposte ai rischi di riciclaggio quali il settore dei compro oro, di cambio valuta, del gioco o delle scommesse, attività prestata da agenti in attività finanziaria e “soggetti convenzionati e agenti” nel servizio di rimessa di denaro”, aggiunge il testo. cdn/AGIMEG