Awpr: via libera della Commissione Ue alle nuove regole tecniche delle slot da remoto

Via libera alle nuove regole tecniche di produzione delle Awpr. Al termine del regolare periodo di stand still in Commissione Europea, il “Progetto di regole tecniche di produzione degli apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110 comma 6, lett. a) del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni (TULPS) che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto” ha avuto il via libera. Il progetto era stato inviato dall’Italia lo scorso 4 novembre. Il progetto di Decreto, costituito da 8 articoli ed 1 allegato, definisce le caratteristiche tecniche per la produzione o l’importazione nonché le modalità di funzionamento degli apparecchi Awpr. Gli articoli 1, 7 e 8 recano rispettivamente le definizioni, norme di tipo amministrativo e sull’entrata in vigore. L’articolo 2 descrive l’oggetto e le finalità del progetto di Decreto. Il Capo 1, composto di 3 articoli, reca le regole tecniche di produzione degli apparecchi definendone le caratteristiche generali e i requisiti obbligatori rispettivamente degli apparecchi e delle relative schede di gioco. Il Capo 2, invece, reca le procedure per la verifica tecnica degli apparecchi, rinviando a successivi provvedimenti dell’Agenzia Dogane e Monopoli le specifiche per l’esecuzione della verifica tecnica e per la certificazione della scheda. Il Progetto di Decreto, secondo quanto previsto dalle Legge di Stabilità 2019 secondo cui “Gli apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto non possono presentare parametri di funzionamento superiori ai limiti previsti per gli apparecchi attualmente in esercizio”, ha mantenuto fermi i limiti di importo delle giocate e delle vincite (1 euro e 100 euro), la durata del ciclo delle giocate e l’utilizzo delle monete, elementi tutti previsti da norma primaria e, quindi, non modificabili con decreto ministeriale ed ha dato, inoltre, attuazione a quanto previsto dal Decreto dignità secondo cui “L’accesso agli apparecchi di intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6 lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentito esclusivamente mediante l’utilizzo della tessera sanitaria al fine di impedire l’accesso ai giochi da parte dei minori”, prevedendo l’obbligo di utilizzo della tessera sanitaria per poter accedere al gioco con meccanismi che impediscono il funzionamento dell’apparecchio in caso di mancato inserimento della tessera sanitaria e in caso di mancato accertamento della maggiore età del giocatore. cdn/AGIMEG