Antiriciclaggio: pubblicate da ADM le linee guida “minime” per i concessionari. Più controlli su sale e giocatori

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito le linee guida ad ausilio dei concessionari di gioco in materia di antiriciclaggio e per la mitigazione del rischio. Le linee guida “vanno ritenute come minimali in quanto rimane la possibilità da parte del concessionario di adottare eventuali ulteriori misure. Le stesse, inoltre, possono essere soggette ad un’applicazione congiunta”, hanno sottolineato i Monopoli. “I concessionari di gioco, relativamente ai settori del Bingo, delle Scommesse e degli Apparecchi da divertimento o intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché i concessionari per il gioco a distanza, adottano procedure e sistemi di controllo adeguati a mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Le procedure e i sistemi di controllo di cui al comma 1 devono essere volti alla verifica della corretta attività, prevista dalla normativa nazionale e comunitaria, per ridurre i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, svolta anche per il
tramite di distributori ed esercenti, a ogni titolo contrattualizzati, di cui i medesimi concessionari si avvalgono per l’offerta dei servizi di gioco. Le procedure e i sistemi di controllo di cui al comma 1, sono adottati anche tenendo conto dell’analisi nazionale del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria e, in particolare, sono adeguati ai rischi: delle specifiche tipologie di gioco, rispetto alle quali sono descritte, nelle rispettive voci delle linee guida, le possibili anomalie di carattere soggettivo e oggettivo; delle specifiche aree geografiche nelle quali insiste l’offerta di gioco; della specifica clientela del punto di vendita; di impossibilità o difficoltà nell’identificazione del cliente nel caso di: riluttanza a fornire documenti, illeggibilità o incompletezza dei documenti forniti al momento dell’adeguata verifica del cliente, divergenza tra giocatore identificato all’atto della giocata e soggetto che procede alla riscossione
della vincita. I concessionari di gioco – proseguono i Monopoli – adottano procedure per rilevare l’osservanza, da parte dei distributori e degli esercenti a qualsiasi titolo contrattualizzati, degli standard e dei presidi adottati in funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. I concessionari di gioco, secondo quanto contenuto nelle convenzioni di concessione nei settori previsti, adottano procedure per verificare la permanenza, nel corso del rapporto, dei requisiti reputazionali in capo ai distributori e agli esercenti, idonei a garantire la legalità e la correttezza dei loro comportamenti”. “E’ in ogni caso inibita al concessionario la possibilità di legarsi contrattualmente, ovvero di mantenere un rapporto contrattuale già esistente, con un soggetto resosi responsabile di mancato o non corretto assolvimento degli obblighi antiriciclaggio. I concessionari comunicano all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli l’eventuale estinzione del rapporto contrattuale, intervenuta con i distributori e gli esercenti”. “Le procedure e i controlli di cui all’articolo 2 sono dispostidai concessionari di gioco entro trenta giorni dall’adozione del presente provvedimentoe comunicati all’Agenzia delle dogane e dei monopoliesclusivamente in formato elettronico “.

BINGO – E dovere per il titolare di concessione di Sala bingo di procedere all’identificazione del giocatore che consegue una vincita pari o superiore a 2.000 euro, anche se tale limite è costituito dalla somma di più vincite nell’ambito della medesima partita.

Il concessionario, al fine di individuare comportamenti anomali che, indipendentemente dagli importi delle vincite, richiedono l’identificazione dei soggetti che le pongono in essere, deve predisporre strumenti di monitoraggio delle operazioni che si svolgono in sala che tengano conto almeno dei seguenti indici: a)media delle cartelle vendute o media della raccolta della sala;b)media dei giocatori in sala;c)media delle vincite distribuite;d)numero vincite con richiesta di pagamento in contanti.

GIOCO A DISTANZA – Il concessionario deve procedere all’identificazione e alla verifica dell’identità di ogni cliente ai fini dell’apertura e della modifica del conto di gioco. Previsto il controllo dello stato dei conti di gioco ed in particolare quelli sospesi e quelli sui quali vi siano movimentazioni rilevanti. Particolare attenzione deve essere poi rivolta ai conti di gioco caratterizzati da una “concentrazione anomala” di vincite o perdite in un arco temporale limitato, specie se verificatesi su giochi in cui c’è interazione tra i giocatori, oltre alla tipologia degli strumenti di ricarica utilizzati.

SCOMMESSE A QUOTA FISSA IPPICHE E SPORTIVE – Nell’ambito del settore della raccolta delle scommesse su rete fisica, il National Risk Assessmentha rilevato un rischio medio alto.La criticità più rilevante, in realtà, è costituita dalla presenza di soggetti che, non dotati di titolo concessorio né tantomeno di alcuna licenza di pubblica sicurezza di cui all’art.88 del TULPS, raccolgono scommesse attraverso una rete di punti di vendita, parallela a quella legale, per conto di bookmakersesteri non autorizzati in Italia. A presidio delle minacce il concessionario deve, in primo luogo curare l’attenta valutazione dei profili di rischio dei soggetti da contrattualizzare. controllo della rete dei punti vendita deve essere condotto dal concessionario mediante apposite procedure che mettano in relazione l’andamento della raccolta delle scommesse con gli aspetti legati ai comportamenti di gestori e giocatori.In particolare, il concessionario deve essere dotato di appositi strumenti che permettono l’acquisizione e il successivo monitoraggio dei dati relativi al pagamento delle vincite da parte dei gestori(a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, laverifica della ricorrenza degli strumenti di pagamento utilizzati).

VLT – Per quanto concerne il settore degli apparecchi VLT, il National Risk Assessmentha ha evidenziato un livello di rischio elevato in base alle seguenti minacce: operazioni di gioco/inserimento denaro sugli apparecchi, volte a realizzare attività potenzialmente sospette “sospette”;portabilità di titoli (ticket) e mancanza di sufficienti informazioni sui medesimi, in particolare degli importi vinti; utilizzo non controllato del contante; comportamenti “anomali” rilevabili all’interno delle sale. I concessionari devono rafforzare procedure, anche non interne al sistema di gioco, che consentono di individuare,pure attraverso il rapporto tra le voci complessive presenti sul ticket portato all’incasso, possibilic omportamenti che deviano da quelli standard e +, attraverso tali analisi, isolare quelle sale ove tali fenomeni si concentrano, fornendo specifiche indicazioni ai gestori. In particolare, va impostato da parte del concessionario ed eventualmente messoa disposizione dei gestori di sala, il monitoraggiodei rapporti percentuali tra le seguentivoci: importo introdotto, importo puntato, importo vinto, valore nominale, con evidenza delle ricorrenze, delle concentrazioni e delle correlazioni, o di altre possibili anomalie. Tutti gli operatori della filiera dovranno disporre di sistemi di gioco che consentano la verifica di ticket di importo nominale superiore ai 500 euro ma anche di biglietti “che indichino assenza di vincite o una bassa percentuale delle stesse rispetto al valore del ticket stesso”. lp/AGIMEG