Agenzia Entrate: corrispettivi da slot e vlt esonerati da obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi

I corrispettivi introitati con apparecchi da gioco installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico sono esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, fermo restando l’obbligo di annotazione delle operazioni nel registro dei corrispettivi. E’ quanto ha fatto sapere l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 9 del 21 gennaio 2020. La trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri all’Agenzia dell’Entrate è obbligatoria dal 1° luglio 2019 per i soggetti che effettuano commercio al minuto che hanno un volume d’affari superiore a 400.000 euro annui. Tuttavia, con decreto ministeriale 10 maggio 2019 sono stati disposti specifici esoneri dall’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri in ragione della tipologia di attività esercitata. “L’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, dispone che “A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all’articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d’affari superiore ad euro 400.000. Per il periodo d’imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attività esercitata”. In base alla disposizione richiamata i soggetti che effettuano le operazioni individuate dall’articolo 22 del decreto IVA – fatta eccezione per le operazioni esonerate con il d.m. del 10 maggio 2019 – memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai propri corrispettivi giornalieri, “[…] mediante strumenti tecnologici che garantiscano l’inalterabilità e la sicurezza dei dati […]” (cfr. comma 3 del predetto articolo 2)”, ha sottolineato nella risposta l’Agenzia delle Entrate. “Tanto premesso, le somme percepite con riferimento agli apparecchi ex articolo
110, comma 6, lettera a) del TULPS e VLT costituiscono il compenso per il servizio di
raccolta delle giocate, esente da IVA ex articolo 10, primo comma, n. 6) del decreto
IVA. L’articolo 22 del medesimo decreto consente di non emettere fattura con riferimento, tra l’altro, alle “[…] operazioni esenti indicate ai nn. da 1) a 5) e ai nn. 7), 8), 9), 16) e 22) dell’art. 10”, con esclusione quindi delle operazioni ex articolo 10, primo comma, n. 6), sicché detti compensi non sono riconducibili tra i corrispettivi i cui dati vanno memorizzati elettronicamente e trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate ex articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 127 del 2015. Inoltre, l’articolo 21, comma 6, lettera c) del decreto IVA esclude dall’obbligo di emissione della fattura per documentare le operazioni di cui all’articolo 10, primo comma, n. 6) e, quindi, detti compensi possono semplicemente essere annotati nel registro dei corrispettivi. Con riguardo, invece, agli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento senza vincita in denaro, l’articolo 1, comma 1, lettera a) del d.m. del 10 maggio 2019 stabilisce che “1. In fase di prima applicazione, l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, non si applica: a) alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e successive modificazioni e integrazioni, e dei decreti del Ministro dell’economia e delle finanze 13 febbraio 2015 e 27 ottobre 2015”. L’articolo 2, comma 1, lettera g) del d.P.R. n. 696 del 1996 prevede a sua volta che “1. Non sono soggette all’obbligo di certificazione di cui all’articolo 1 le seguenti operazioni: […] g) le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; le prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie”. Pertanto, anche i corrispettivi introitati con apparecchi da intrattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, sono esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, fermo restando l’obbligo di annotazione delle operazioni nel registro dei corrispettivi di cui all’articolo 24 del decreto IVA”, ha aggiunto.

Il quesito è stato avanzato da un gestore che opera in qualità di “Service per l’esecuzione della raccolta del gioco lecito mediante gli apparecchi ivi individuati. Tale attività è svolta sulla base di un mandato senza rappresentanza e quindi per conto del concessionario stesso: in particolare, il gestore provvede alla raccolta delle somme di denaro giocate, comprensive di prelievo erariale unico (PREU) e di canone di concessione, relativamente agli apparecchi che si considerano idonei per il gioco lecito ai sensi dell’articolo 110, comma 6, lettera a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con cui è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), individuati in dettaglio dal contratto di cui si tratta. Tali apparecchi, di proprietà del concessionario, sono collocati presso i locali (bar, tabaccherie, sale da gioco dedicate, sale scommesse, sale bingo ecc.) degli esercenti che hanno sottoscritto, a loro volta, un contratto con il concessionario. L’istante riferisce che per tale attività percepisce compensi distinti per tipologia di apparecchio gestito [apparecchi ex articolo 110, comma 6, lettera a) del TULPS e videolottery (VLT)]; il relativo compenso viene annotato nel proprio registro dei corrispettivi ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 6), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito decreto IVA), per la quota spettante, tramite rendiconti ricevuti dal concessionario [BETA] . L’istante percepisce, altresì, corrispettivi dalla gestione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento senza vincita in denaro (giochi per bambini, flipper, freccette, biliardini, photoplay, etc.) di cui all’articolo 110, comma 7, del TULPS di sua proprietà; in questo caso la verifica dell’introito incassato dagli apparecchi viene effettuata periodicamente e manualmente dai dipendenti dell’istante che provvedono a prelevare, conteggiare e comunicare l’importo all’ufficio contabilità, che provvede ad annotare nel registro dei corrispettivi con aliquota al 22%.Tanto premesso, l’istante chiede se sia tenuto o meno alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. In sintesi, secondo l’istante le tre tipologie di operazioni elencate rientrano nei casi di esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696 e, quindi, tra le operazioni esonerate dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate, come previsto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 10 maggio 2019. Pertanto, l’istante ritiene di poter annotare le tre tipologie di corrispettivi nel relativo registro senza alcun obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati all’Agenzia delle entrate”. cdn/AGIMEG