ADM, indicazioni operative in materia di contenimento e gestione dell’emergenza coronavirus

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha pubblicato indicazioni operative aggiuntive in materia di contenimento e gestione dell’emergenza coronavirus. Si fa riferimento alla nota del 26 febbraio 2020, a firma del Direttore dell’Agenzia, con la quale sono state diramate “Linee di indirizzo per l’uniformità dell’azione amministrativa” in materia di “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Al riguardo, ad integrazione della nota del 30 gennaio 2020, con la quale sono state diramate prime indicazioni per il contrasto del Coronavirus, e a seguito di quanto rappresentato nel corso della Conferenza dei Direttori del 24 febbraio, si forniscono, di seguito, talune istruzioni aggiuntive. Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (DVR):

A norma dell’art. 17 del del d.lgs 81/2008 s.m.i. ciascun datore di lavoro è tenuto ad effettuare la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28 del medesimo decreto (Documento di Valutazione dei Rischi – DVR). Il dirigente in qualità di datore di lavoro a mente dell’art. 29 effettua la valutazione ed elabora il DVR, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, relativamente alla sorveglianza sanitaria, previa consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. E’ inoltre previsto che la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata nei casi di significativi mutamenti dello scenario operativo ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. Al fine di agevolare l’aggiornamento del DVR presente presso tutte le realtà datoriali territoriali dell’Agenzia, è stata predisposta una specifica scheda (che si allega) da associare al rischio in argomento. La scheda di aggiornamento prevede, in primo luogo, la valutazione del rischio sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili attualmente e richiama la circolare del Ministero della Salute n. 2302 del 27.01.2020 utile al Medico Competente ai fini diagnostici per il riconoscimento del c.d. “caso sospetto”. Sono inoltre descritte le misure preventive che devono essere adottare da tutto il personale e le tipologie e modalità di utilizzo dei Dispositivi di protezione individuale. Le indicazioni di cui sopra sono ovviamente di carattere generale e dovranno essere necessariamente modulate e riferite alle specifiche realtà operative territoriali. La scheda in argomento è stata redatta secondo il modello di DVR proposto, e pubblicato dalla scrivente, reperibile nella sezione “Salute e sicurezza”, sottocategoria “Utilità e modelli”

Estensione della prestazione del medico competente
Nell’ambito delle possibili azioni positive di contrasto al COVID-19 esercitabili – nel quadro di quelle prevalenti indicate dal Ministero della Salute – dal datore di lavoro negli uffici di questa Agenzia a protezione della salute del personale, codeste strutture provvederanno ad ampliare le attuali prestazioni oggetto del rapporto negoziale in essere con il medico competente ex D. lgs . 81 del 2008 s.m.i.. Qualora il medico competente rifiutasse l’ampliamento o ritenesse che il potenziale numero di domante non fosse agevolmente gestibile, si procederà a contrattualizzare altro sanitario con specialità pertinente alle specifiche esigenze da fronteggiare. In particolare, dovrà essere previsto che il sanitario incaricato, mediante apposita casella di posta dedicata, fornisca entro 48 ore esaustiva risposta ai quesiti che il datore di lavoro porrà al medesimo sanitario. A corredo della risposta il sanitario fornirà, qualora ritenute necessarie, eventuali specifiche cautele procedurali e comportamentali. Le domande riguarderanno sia circostanze o evidenze attinenti alle azioni di contrasto all’agente patogeno eventualmente sottoposte al datore di lavoro dal personale, valutate, con il canone della ragionevolezza, meritevoli di essere poste all’attenzione del sanitario, sia quelle che il datore di lavoro stimerà opportuno porre

Ulteriori misure di presidio
Nel caso si manifestino situazioni di rischio connesse all’individuazione di “casi sospetti” potranno essere attivate misure straordinarie di sanificazione e pulizia straordinaria degli ambienti di lavoro. Per gli Uffici operanti presso sedi portuali e aeroportuali sarà utile coordinarsi con gli Enti sanitari localmente preposti alle azioni di contrasto all’epidemia. Parimenti, qualora si verificassero evenienze sanitarie non inquadrabili tra quelle previste dalle prevalenti direttive fornite dal Ministero della Salute, i titolari delle strutture si rivolgeranno ai presidi sanitari in loco per acquisire ogni utile opportuna indicazione di comportamento. lp/AGIMEG