Vlt, Tar Toscana respinge ricorso su diniego apertura sala: “Nonostante siano rispettate le distanze, non è contestabile che il settore dei giochi e della scommesse è esposto a numerosi rischi tra i quali condotte pericolose per la pace sociale”

Il Tar Toscana ha respinto il ricorso della Lzl srl che aveva chiesto l’annullamento del provvedimento di diniego della Questura di Firenze per “l’autorizzazione per l’esercizio della raccolta del gioco attraverso apparecchi videoterminali (VLT)”, in dei locali di Firenze. La società richiedeva anche la condanna della “Questura di Firenze, nonché del Ministro dell’Interno, al risarcimento dei danni subiti dalla società ricorrente in conseguenza del provvedimento impugnato”. Secondo i giudici, l’asserita “sussistenza del rispetto della distanza minima – mt. 500 – dalle scuole frequentate da minori di anni 18, da palestre, da centri di aggregazione e polisportive frequentate anche da bambini e ragazzi”, non poteva configurarsi come elemento costitutivo fondante un legittimo affidamento nel rilascio di un provvedimenti positivo. “Infatti – si legge nelle motivazioni – anche a prescindere dalla circostanza che lo stesso ricorrente ammette che la Parrocchia San Cristofano a Novoli disterebbe solo mt. 50 in più rispetto alla distanza minima prescritta, occorre rammentare che l’interesse della ricorrente all’apertura di locali nei quali esercitare l’attività del gioco con videoterminali deve essere bilanciato dall’interesse al mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza urbana. In altri termini, come correttamente esposto nel provvedimento impugnato, il rilascio delle autorizzazioni in materia di polizia è subordinato non solo all’accertamento dei requisiti soggettivi e oggettivi in capo al soggetto richiedente, ma anche alla più ampia valutazione delle complessive ricadute che il rilascio delle autorizzazioni può avere in materia di ordine pubblico e sicurezza urbana, intesa come garanzia della sicurezza collettiva. E, nel caso in esame, in ordine a tali aspetti, la Questura ha evidenziato che i locali destinati a ospitare l’attività di gioco per cui è causa s’inseriscono nel contesto della zona di via Baracca, che risulta particolarmente problematica poiché – proprio nell’indicata zona – si erano avute numerose rapine, si erano verificate liti, sia in strada che in locali pubblici, ed erano stati effettuati arresti e denuncie di numerosi soggetti”. “Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, tale motivazione appare tutt’altro che illogica poiché pur non sussistendo un esplicito ed evidente rapporto di causa effetto tra l’apertura di un’ulteriore sala giochi in zona e la turbativa dell’ordine pubblico e della sicurezza urbana, costituisce comunque circostanza non contestabile – come correttamente evidenziato dalla Questura – che il settore dei giochi e della scommesse è esposto a numerosi rischi tra i quali quello di condotte pericolose per la pace sociale. Ne discende che anche ove il gioco sia lecito, l’inserimento di tale attività in un contesto già esposto a numerose turbative dell’ordine pubblico, rischia di tradursi in un ulteriore fattore che può ulteriormente deteriorare la situazione, apprezzamento in relazione al quale l’Amministrazione è titolare di una discrezionalità assai ampia che è sindacabile solo sotto il profilo dell’evidente illogicità o del palese travisamento dei fatti, vizi che – sulla scorta degli accertamenti effettuati dalla Questura e per le ragioni innanzi esposte – non sussistono nel caso in esame”. Infondata, secondo il Tar, anche la “violazione di legge per lesione del principio di iniziativa economica e violazione del D.L. 138/2011. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e mancato contemperamento degli interessi in gioco. Disparità di trattamento. Illogicità manifesta. Violazione del principio di imparzialità e buon andamento della P.A.”. Infatti, “se è vero che l’iniziativa economica privata è libera, in base a quanto enunciato in linea di principio dall’art. 41 della Costituzione, è altrettanto vero che “essa non può svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza”. Il ricorso, pertanto, è stato respinto sia per la parte impugnatoria, sia per la parte concernente le domande risarcitorie. es/AGIMEG