Videopoker e Totem, Corte di Cassazione: “Chi li istalla commette reato ma non è punibile, almeno non la prima volta”

L’istallazione di videopoker e totem resta un reato, ma quando l’esercente non è un delinquente abituale, il reato non è punibile, anche perché il “disvalore sociale” riconosciuto a queste condotte è ormai “sempre minore”, e il “danno provocato” è “invero del tutto assente”. Lo scrive la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione in una sentenza con cui accoglie il ricorso intentato dal gestore di un esercizio del salernitano. La Cassazione ribadisce che chi istalla simili apparecchi commette un illecito: “la vigente normativa non consente l’installazione e l’utilizzo presso esercizi pubblici di apparecchi terminali, collegati alla rete internet, per effettuare giochi a distanza, salvo sia rilasciata la citata concessione”. Ma riconosce la causa di non punibilità, applicando l’art. 131 bis del codice penale che esclude la punibilità di quei reati – puniti con una “pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni” – in cui  “l’offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”.

“Questa sentenza può fare da precedente” spiega a Agimeg Stefano Sbordoni, avvocato esperto di gaming. In sostanza questa pronuncia potrà essere applicata anche a altri casi analoghi. Ma Sbordoni puntualizza anche che “La Cassazione ha rinviato la questione alla Corte di appello di Napoli, che dovrà verificare se ricorrono le condizioni per il riconoscimento della causa di non punibilità”. E’ lo stesso art. 131 bis a chiarire che “Il comportamento è abituale nel caso in cui l’autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate”. Sembra un paradosso parlare di una condotta non abituale nel caso dell’istallazione di un videopoker o di un totem, un apparecchio che magari rimane per diversi mesi all’interno di un locale, ma per parlare di condotta non abituale “basta che il soggetto non abbia subito altre condanne” spiega ancora Sbordoni. E quindi commenta: “La Suprema Corte in sostanza ha riconosciuto che il disvalore sociale con cui vengono visti questi reati si è attenuato”. Insomma, è un reato che si può tollerare, se si tratta di un caso isolato. “Peraltro, alcuni giudici amministrativi attribuiscono al gioco – lecito – tutto un altro peso quando affrontano casi come quelli delle distanze minime dai luoghi sensibili”. gr/AGIMEG