Uif (Bankitalia), “da gestori giochi 283 segnalazioni di operazioni sospette nel 2012, erano 130 nel 2011”

“Anche nel corso del 2012 si è riscontrata una maggiore attenzione verso gli obblighi di collaborazione attiva da parte dei gestori di giochi e scommesse (283 segnalazioni a fronte delle 130 del 2011)”. E’ quanto si legge nel Rapporto annuale 2012 dell’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia. “Nei primi mesi del 2013 – si legge nel Rapporto – sono ultimati gli approfondimenti condotti dall’UIF sulla base delle segnalazioni di operazioni sospette relative a tale settore, con la collaborazione della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. La comunicazione dell’11 aprile 2013 prevede due schemi di comportamento anomalo connesso con l’operatività del settore dei giochi.
È possibile operare, anche ai fini di una migliore comprensione dello schema operativo e funzionale, una distinzione tra gli operatori che utilizzano la rete fisica e quelli che si servono delle reti on-line. Con riferimento all’operatività posta in essere da soggetti che si servono di rete fisica, le fattispecie più rilevanti osservate nelle segnalazioni pervenute concernono in prevalenza diverse forme di simulazione di attività di gioco, finalizzate a conferire una provenienza lecita a somme in contanti di origine sconosciuta. In tale ambito si conferma la prassi di acquistare in contanti fiches delle quali si richiede poi il cambio in assegni senza che sia stata posta in essere alcuna attività di gioco. Un’ulteriore operatività della specie si caratterizza per l’inserimento di denaro contante in slot machines a cui segue la richiesta di restituzione dell’importo caricato nonostante non sia rilevabile un’effettiva partecipazione al gioco (o lo sia soltanto in maniera del tutto marginale rispetto agli importi inseriti). Un nutrito numero di segnalazioni concerne inoltre la prassi del c.d. “chip dumping”, che consiste nel trasferimento di fiches dal c.d. “dumper” (perdente) al “destinatario” (vincente), accordatisi in precedenza, in modo da perdere e vincere in maniera sistematica nell’attività di gioco che li vede contrapposti come avversari.Nel corso del 2012 sono inoltre pervenute numerose segnalazioni concernenti il frequente e ripetuto accredito, su conti intestati a persone fisiche, di somme derivanti da vincite di gioco. La frequenza e la sistematicità che caratterizza tali vincite conferma
la vitalità di un mercato secondario degli scontrini vincenti, che i riciclatori acquistano – a prezzo maggiorato – dagli effettivi vincitori al fine di occultare la reale provenienza del denaro. È significativo constatare come, in taluni casi, le segnalazioni trasmesse da operatori di gioco e intermediari finanziari in relazione ai medesimi soggetti abbiano consentito di qualificare in maniera più accurata l’operatività complessivamente posta in essere: in particolare, l’acquisizione di informazioni relative al profilo economico dei segnalati, titolari di attività commerciali al dettaglio, ha avvalorato il sospetto che l’acquisto di scontrini vincenti potesse essere funzionale al perseguimento di finalità quali la regolarizzazione di redditi non dichiarati provenienti dall’attività imprenditoriale svolta dal segnalato”. Per quanto riguarda invece il gioco on line, l’Uif segnala che “continua a essere presente l’utilizzo di carte credito, presumibilmente clonate o rubate, per effettuare ricariche di conti di gioco on-line e l’utilizzo di documenti identificativi contraffatti. Frequenti sono stati i casi di ricorso, da parte degli utenti, a piattaforme informatiche gestite da società straniere non destinatarie di alcuna autorizzazione, spesso con sede legale in nazioni caratterizzate da regimi di fiscalità agevolata. Tali società – a loro volta collegate a società di pagamento altrettanto “opache” – riescono a operare ovunque sia disponibile un collegamento in rete senza essere soggette ad alcuna delle restrizioni previste dalla gran parte delle normative nazionali, rendendosi così potenziale veicolo (consapevole o inconsapevole) di operazioni di riciclaggio internazionale. In tale contesto particolare rilievo assume l’operatività, riscontrata in talune segnalazioni, caratterizzata dal temporaneo utilizzo fraudolento di identità fittizie, correlata alla possibilità di procedere all’apertura di conti di gioco anche senza la contestuale registrazione dei documenti identificativi (che possono essere inviati nei successivi trenta giorni); l’omesso completamento della procedura di identificazione nei termini previsti comporta la sospensione dell’operatività di gioco e comunque l’impossibilità di riscossione dell’eventuale saldo presente sul conto. Nei casi della specie i segnalati, utilizzando talvolta dati anagrafici di personaggi noti facilmente desumibili da “fonti aperte”, avevano posto in essere, nel citato periodo di trenta giorni, un’attività di gioco configurabile quale “chip dumping” a favore di soggetti loro collegati, e riportato il saldo del conto a valori prossimi allo zero all’avvicinarsi dello scadere dei trenta giorni”. Infine “nell’ambito del tema del gioco merita distinta considerazione quanto emerge dal settore delle scommesse sportive. L’analisi delle segnalazioni di operazioni sospette della specie ha di recente consentito l’individuazione di uno schema comportamentale caratterizzato dal sistematico ricorso a una serie di scommesse su uno stesso evento a rischiosità media, tali da coprire tutto il possibile ventaglio di probabilità. Tale espediente – assicurando un ammontare “sicuro” di vincite (sia pure, ovviamente, inferiore a quello complessivo delle giocate) – rappresenta uno strumento per il riciclaggio di denaro sporco a un costo rappresentato dalla differenza fra le vincite e gli importi delle giocate”. rov/AGIMEG