Tribunale di Lecce accoglie ricorso internet point ed annulla sanzione da 20mila euro: “La sola presenza di pc collegati alla rete non prova che siano destinati al gioco”

Il Tribunale di Lecce ha accolto il ricorso di un esercente, presso il cui esercizio erano presenti PC per libera navigazione, la cui installazione era stata contestata per violazione del decreto Balduzzi ed al quale era stata comminata una sanzione di 20.000 euro. Secondo il Tribunale “l’Amministrazione deve fornire elementi per poter ritenere che i personal computer, collegati alla rete internet, siano destinati al solo gioco, avendo il ricorrente diversamente documentato l’impiego lecito degli stessi e per finalità attinenti alla sua attività commerciale”, commenta l’avvocato Andrea Cera, legale dell’esercente.
Nella sentenza si legge che, nel corso di un controllo, dei funzionari di Adm avevano trovato nel locale dei personal computer collegati alla rete telematica che consentivano la connessione a internet e a siti di gioco, “condizione questa che secondo l’assunto dell’Amministrazione si poneva in violazione dell’art. 7 comma 3-quater del D.L. n. 158/2012 convertito con modificazioni dall’art. 1 L. n. 189/2012”. Il titolare dell’internet point contestava che fosse “sufficiente il collegamento di strumenti elettronici alla rete telematica per la configurazione dell’illecito ludopatico, rilevando in contrario e nello specifico che la connessione dei PC era unicamente finalizzata alla conclusione di contratti di “conto gioco” per nulla vietati”. L’articolo contestato recita: “…è vietata la messa a disposizione presso qualsiasi pubblico esercizio di apparecchiature che attraverso la connessione telematica consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, dai soggetti autorizzati all’esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità”.
“Punctum dolens – si legge nella sentenza – della questione sottoposta alla disamina del Tribunale è la corretta e ragionevole interpretazione della locuzione “messa a disposizione” che si legge nella norma citata essendo differente il risultato, in termini sanzionatori, se la punibilità sia integrata nella fase in cui il pubblico esercizio metta a disposizione dell’utente la connessione a piattaforme di gioco on-line ovvero se sia necessario un quid pluris e cioè il concreto collegamento on-line a siti di gioco proibiti quale momento consumativo dell’illecito.
Milita al riguardo la nota n. 19453 del 06/03/2014 con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, aderendo al principio enunciato dalla sentenza della Corte di Cassazione Penale Sez. III del 01.10.2013 n. 40624, si è autodettata i criteri applicativi dell’art. 7 comma 3-quater del D.L. 13.9.2012 n. 158 (c.d. Decreto Balduzzi) segnalando ai propri operatori del settore che “relativamente alla messa a disposizione di personal computer, tablet, P.C., iPad ecc., la violazione si concretizza solo nei casi in cui tali strumenti vengano messi a disposizione dei clienti con la finalità di consentire la connessione a siti di gioco, mentre non sussiste alcuna violazione per la messa a disposizione per finalità diverse da quella individuata dalla norma (ad esempio per consentire la libera navigazione sul web)” – Cass. Pen. cit.
E’ pacifico che le circolari e le risoluzioni ministeriali, avendo valore prettamente organizzativo degli enti e non essendo neppure fonti di diritto, non sono mai vincolanti per il contribuente e per il giudice”. La messa a disposizione dell’utente “di una piattaforma on-line non può di per sè sola assurgere a configurare l’illecito da ludopatia, ben potendo il cliente utilizzare il collegamento internet anche per fini leciti come la libera navigazione telematica”. Inoltre “all’interno del locale ispezionato era esposto un cartellone con cui era fatto espresso divieto di connessione a siti che consentono il gioco on-line, piattaforma telematica che invece era destinata – come ancora impresso sull’avviso – per la sola raccolta di contratti di “conto gioco”. Va infine rilevato che durante la verifica non era presente alcun soggetto intento a giocare su piattaforme on-line in segno plausibile che l’uso dei PC fosse destinato alla sola raccolta dei contratti di “conto gioco”.
Difettano pertanto robusti elementi per poter ritenere che i personal computer collegati alla rete internet fossero destinati al solo gioco proibito”. Per questi motivi il giudice ha accolto l’opposizione ed annullato l’ordinanza di Adm. es/AGIMEG