Tar sospende il green pass della provincia di Bolzano: “Il Governo centrale non chiede passaporti per entrare in una sala giochi”

Il Presidente del Tar Bolzano sospende con decreto cautelare l’Ordinanza della n. 25 del 18.06.2021 con cui la Provincia di Bolzano aveva consentito alle sale da gioco di tornare in attività dal 1 luglio, consentendo l’accesso ai soli clienti dotati di green pass. Per il Presidente è plausibili due censure sollevate da una sala da gioco. Da un lato ricorda che “il legislatore nazionale ha tassativamente circoscritto all’art. 9, comma 10-bis del D.L. 52/2021, l’utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 a determinate attività e fini, tra i quali non viene contemplato l’utilizzo quale condizione all’accesso di una sala gioco”; dall’altro che ammette che il provvedimento della Provincia potrebbe essere viziato da “difetto d’istruttoria e carenza motivazionale per mancanza di giustificazione idonea”. L’udienza in camera di consiglio, in cui la sospensiva verrà nuovamente discussa di fronte all’intero Collegio, si terrà il 14 settembre prossimo. Contro l’Ordinanza della Provincia si era espresso nelle scorse settimane anche il Garante della Privacy, secondo cui l’Amministrazione non aveva i poteri necessari per un simile intervento. Di seguito le motivazioni del decreto cautelare:

1) dell’Ordinanza della Provincia di Bolzano n. 25 del 18.06.2021 avente ad oggetto “Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” nella parte in cui prevede che “27) le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò sono consentite dall’1 luglio 2021 (…) a condizione che i partecipanti siano in grado di esibire la certificazione verde”;

2) dell’Ordinanza della Provincia di Bolzano n. 26 del 25.06.2021 avente ad oggetto “Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” che ha modificato la precedente ordinanza sostituendo la certificazione provinciale con quella unionale ma che ha mantenuto in vigore le disposizioni di prevenzione del controllo del certificato verde all’ingresso delle Sale, aggiuntive rispetto alla normativa nazionale ed unionale senza una specifica motivazione;

3) di ogni altro atto relativo, presupposto e conseguente, individuato ed individuabile.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che la ricorrente nella propria qualità di società esercente l’attività di distribuzione del gioco pubblico sul territorio nazionale tramite apparecchi da divertimento e intrattenimento impugna le ordinanze del Presidente della Provincia di cui in epigrafe, nella parte in cui pongono restrizioni assertiamente ingiustificate e sproporzionate all’attività delle sale da gioco in forza dell’introduzione di limitazioni ulteriori rispetto a quelle previste dal legislatore nazionale, in specie condizionando l’ingresso alle predette sale all’esibizione del c.d. certificato verde;

Considerato che la ricorrente in relazione all’interesse al ricorso specifica di aver installato nel territorio provinciale, in virtù di debite licenze, all’interno di 7 locali i propri apparecchi, di aver subito a causa della pandemia negli ultimi 15 mesi una chiusura della propria attività per 11 mesi e che la limitazione imposta all’accesso alla sale, oggetto di impugnazione, nonostante la Provincia di Bolzano sia stata qualificata come “zona bianca” con decorrenza dal 21 giugno 2021, comporti un’importante contrazione delle entrate, stante da un lato la difficoltà che un soggetto si rechi ad effettuare un tampone antigenico o molecolare solo per accedere ad una sala per uno svago temporaneo e dall’altro lato la diffidenza riposta nei confronti delle dette certificazioni verdi discendente dal timore che i dati contenuti negli stessi possano essere utilizzati a fini diversi da quelli sanitari;

Ritenuto in relazione al fumus che la doglianza della ricorrente relativa alla violazione di legge, in quanto il legislatore nazionale ha tassativamente circoscritto all’art. 9, comma 10-bis del D.L. 52/2021, l’utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 a determinate attività e fini, tra i quali non viene contemplato l’utilizzo quale condizione all’accesso di una sala gioco, come pure la censura di difetto d’istruttoria e carenza motivazionale per mancanza di giustificazione idonea, ad un primo sommario esame non paiono essere del tutto destituite di fondamento;

Altresì ritenuto plausibile che la limitazione all’accesso impugnata sia idonea a compromettere in misura determinante gli interessi della ricorrente, potendo influire sulle entrate attese e concorrere al palesato rischio di chiusura dell’attività, senza assicurare dall’altro lato alcun presidio sanitario dichiarato aggiuntivo o necessario;

Rilevato che la prossima camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare proposta ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm. è fissata per il 14 settembre 2021;

Considerato che per quanto esposto appare idoneo disporre la concessione della misura cautelare nel senso di disporre la chiesta sospensione e, per l’effetto, consentire alla ricorrente di aprire le sale senza il condizionamento imposto dal punto 27 dell’Ordinanza n. 25 del 18.06.2021.

P.Q.M.

Accoglie nei sensi di cui in motivazione l’istanza di misure cautelari monocratiche e fissa per la trattazione collegiale la Camera di consiglio del 14 settembre 2021, ore di rito.

Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bolzano il giorno 8 luglio 2021.

lp/AGIMEG