Comuni devono aver voce sull’istallazione delle slot. Sollevata la questione di legittimità costituzionale

“Soltanto attraverso una declaratoria di incostituzionalità” della disciplina sull’istallazione delle slot, “e in particolare, riconoscendo una specifica funzione di contrasto del fenomeno patologico agli Enti locali, in applicazione dei principi di prossimità con la collettività locale e di sussidiarietà tra Amministrazioni pubbliche, si doterebbe, infatti, l’ordinamento giuridico vigente di strumenti di esercizio di una azione amministrativa funzionale a porre un argine alla disponibilità illimitata delle offerta di gioco”. E’ quanto ha affermato il Tar Piemonte in un’ordinanza del 24 aprile scorso con cui ha sollevato appunto la questione di legittimità costituzionale, per la violazione degli articoli 32 e 118 della Costituzione. Al centro del ricorso, i regolamenti adottati dal comune di Santhià, per vietare l’istallazione di slot all’interno del centro storico. Per il Collegio, insomma, i Comuni essendo maggiormente vicini alle esigenze dei propri cittadini, sono  i soggetti maggiormente deputati a adottare disposizioni che “non incidono direttamente sulla individuazione ed installazione dei giochi leciti, ma su fattori (quali la prossimità a determinati luoghi e la pubblicità) che potrebbero, da un canto, indurre al gioco un pubblico costituito da soggetti psicologicamente più vulnerabili od immaturi e, quindi, maggiormente esposti alla capacità suggestiva dell’illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni; dall’altro, influire sulla viabilità e sull’inquinamento acustico delle aree interessate”. Per il Tar si dovrebbero fissare “dei periodi della giornata in cui si manifestano con più evidenza i fenomeni di devianza ed emarginazione sociale di soggetti appartenenti ai ceti più deboli”. Si dovrebbe inoltre “garantire che la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito rispetti i limiti di sostenibilità con l’ambiente circostante, oltre al corretto rapporto con l’utenza, la tutela dei minori e delle fasce più a rischio ed incentivi un accesso responsabile al gioco che non porti a fenomeni di dipendenza”. Ininfluente il fatto che le newslot siano giochi leciti disciplinati dallo Stato: “viola i principi contenuti negli artt. 118 e 32 della Costituzione la mancata attribuzione agli Enti locali del potere di disciplina sussidiaria con funzione di tutela dei cittadini in rapporto alle condizione socio -economiche del territorio, anche al di fuori di una situazione di emergenza ovvero di grave pericolo per i beni dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana prevista dall’art. 54 TUEL”. E nemmeno si può obiettare che il contrasto alle ludopatie rientri nella tutela dell’ordine pubblico, e che pertanto ricada nella competenza del Legislatore Nazionale: “si produrrebbe una smisurata dilatazione della nozione di sicurezza e ordine pubblico, tale da porre in crisi la stessa ripartizione costituzionale delle competenze legislative, con l’affermazione di una preminente competenza statale potenzialmente riferibile a ogni tipo di attività”. Il Tar Piemonte ricorda inoltre che sul problema delle ludopatie è recentemente intervenuto il decreto Balduzzi in cui, tuttavia, “le Regioni e i Comuni sono espressamente esclusi dall’esercizio di funzioni nella materia, se si eccettuano solo marginali compiti di “proposta motivata” o di partecipazione all’apposito osservatorio istituito presso l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato”. gr/AGIMEG