Fasce orarie, Tar Lazio inverte la rotta: Comuni possono imporre più di 6 ore di stop solo in casi eccezionali

L’Intesa sul riordino dei giochi – firmata da Governo e Regioni nel settembre 2017 – non è vincolante, ma è quantomeno un parametro per gli Enti Locali, questi quindi per discostarsene devono rispettare una serie di paletti. La voce fuori dal coro è quella della Seconda Sezione Bis del Tar Lazio che ha annullato i limiti orari per le slot adottati dal comune di Anzio, accogliendo il ricorso di una sala Bingo. In sostanza, il Comune aveva imposto di spegnere le macchine per 13 ore al giorno, un limite ben superiore alle 6 previste dall’intesa. E non aveva consultato l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, come invece l’Intesa prevedeva. Il collegio sottolinea che dopo aver siglato l’Intesa, il Governo non l’ha trasposta in un decreto come avrebbe dovuto”con la conseguenza che l’Intesa, che con tale strumento normativo avrebbe dovuto essere recepita, non ha acquisito efficacia vincolante”. Tuttavia, “costituisce un atto cui non può essere disconosciuta una certa forza vincolante, in quanto espressione di principi e regole comuni che in Conferenza Unificata hanno trovato mediazione”. E questo vale soprattutto per le materie, come il gioco, “sussiste una riserva statale” su alcuni aspetti, “mentre agli enti locali – per come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 220 del 9 luglio 2014 – è riconosciuto il potere di disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi”. In sostanza, per il Tar Lazio, l’Intesa in Conferenza Unificata, anche se non ha “valore cogente – per non essere stata ancora recepita – assume la valenza di norma di indirizzo per l’azione degli Enti locali, costituendo al contempo parametro per valutare la legittimità dei provvedimenti dagli stessi adottati in materia”. Per il Collegio, il Comune avrebbe quindi potuto discostarsene, ma solo a determinate condizioni. Per adottare uno stop maggiore a quello previsto, avrebbe infatti dovuto indicare “particolari situazioni o fenomeni, legati allo specifico territorio comunale, che abbiano condotto a tale più stringente previsione”. Nell’istruttoria invece non è stata condotta nessuna “specifica analisi riferita alla realtà concreta che caratterizza il contesto comunale (…) o comunque la stessa non emerge dalla parte motivazionale. Inoltre, per il Tar, l’Intesa “riconosce uno spazio di autonomia alle Amministrazioni locali solo con riferimento alla distribuzione, nel corso della giornata, del limite massimo di interruzione, ivi stabilito in sei ore”. Ma i Comuni, per imporre queste sei ore di stop, devono comunque raggiungere una “intesa con l’articolazione statale competente”, ovvero con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. “L’avere, quindi, l’Amministrazione omesso l’interlocuzione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si risolve nella mancata acquisizione in sede procedimentale degli interessi statali”. gr/AGIMEG