Stanleybet: “Corte Costituzionale, l’imposta unica non può essere retroattiva. Migliaia di accertamenti Adm da annullare. Pronte centinaia di azioni di risarcimento”

Con la sentenza no. 27/2018 pubblicata il 14.02.2018, la Corte Costituzionale si è pronunciata su tre questioni sollevate nel 2015 dalla Commissione Tributaria Provinciale di Rieti, relative alla legittimità costituzionale dell’Imposta Unica sulle Scommesse e i Concorsi Pronostici disciplinata dal D.Lgs. 504/1998, come modificato dall’art. 1, comma 66, lett. b), della Legge 220/2010 (Legge di Stabilità 2011). Secondo le parole della Corte – si legge in una nota di Stanleybet – quest’ultima norma aveva previsto che venissero assoggettati all’Imposta Unica, in aggiunta ai concessionari dell’ADM, “secondo il diritto vivente anche le ricevitorie operanti come centri di trasmissione dati (CTD) per conto dei bookmakers privi di concessione, ma che nondimeno possono lecitamente raccogliere le scommesse sul territorio nazionale”; dunque, i CTD di Stanley. La CTP di Rieti, che giudicava due ricorsi di un CTD Stanley per l’annullamento di avvisi di accertamento in materia di Imposta Unica del 2008 e del 2009, aveva dubitato della compatibilità della norma con i principi di uguaglianza e ragionevolezza delle leggi (art. 3 Cost.) e con il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.).

La norma della Legge di Stabilità 2011 si autodefinisce interpretativa e, per tale ragione, era stata applicata dall’ADM con effetti retroattivi sin dall’entrata in vigore del D.Lgs. 54/1998 istitutivo dell’Imposta Unica. Su tale base, l’ADM aveva, a partire dal 2011, notificato ai CTD Stanley migliaia di avvisi di accertamento per Imposta Unica asseritamente dovuta per tutte le annualità precedenti non prescritte e per quelle nuove. Tutti gli accertamenti sono stati impugnati dinanzi ai Giudici Tributari. Nella propria sentenza, la Corte Costituzionale allo Stato traccia uno spartiacque tra le situazioni precedenti la Legge di Stabilità 2011 e quelle successive. Quanto alle situazioni successive, la Corte non riconosce la fondatezza delle questioni sollevate, accomunando nel concetto di gestione delle scommesse, che costituisce il presupposto dell’Imposta Unica, sia il bookmaker estero, che il CTD. La soluzione viene in realtà motivata con esigenze di bilanciamento e di ragionevolezza politica dell’equiparazione. Si colloca nella scia dell’orientamento abbastanza consolidato della Corte, di riluttanza a demolire la legislazione fiscale produttiva di gettito, nonostante i frequenti deficit di coerenza, logicità e qualità tecnica.

Di ben maggior rigore, la soluzione data alle situazioni pre-Legge di Stabilità 2011. Con riguardo a queste, la Corte ha riconosciuto che, in mancanza di una chiara regolazione dei suoi effetti transitori, la norma innovativa della Legge di Stabilità 2011 non è conforme alla Costituzione, in quanto lascia i CTD retroattivamente responsabili dell’Imposta Unica per gli anni pre-2011, senza alcuna possibilità di rivalersene, né verso il bookmaker estero, né verso gli scommettitori. Questi effetti non sono, dunque, ancorati alla capacità contributiva dei CTD, e la norma è stata perciò ritenuta contraria all’art. 53 Cost. Se la soluzione data alle situazioni successive potrebbe non convincere, e Stanley confida che, sul punto, altri Giudici di merito riproporranno adeguati quesiti di fronte alla Corte Costituzionale, quella relativa alle situazioni precedenti è di esemplare linearità.

Clamorosa la situazione dei bookmaker sanati, che assistono all’avvicinarsi della prospettiva di una vittoria finale Stanley e che potranno comunque ottenere la restituzione delle somme pagate. È improbabile che ADM abbia il buon senso di invitare il governo a riconsiderare questa materia e quindi, a fronte del riprendere del contenzioso, non può essere escluso che la Stanley finisca per prevalere a seguito di nuovo rinvio alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia anche per i periodi successivi al 2011. La Stanley consiglia a Goldbet, Sks365, e gli altri bookmaker sanati di inviare all’Amministrazione immediate lettere di messa in mora e di interruzione della prescrizione. Sappiano che la sanatoria non può essere revocata, ma ad una prima analisi ci sembra che una parte di quanto è stato pagato possa essere restituito dall’Amministrazione a questi operatori o compensato a fronte di altri pagamenti futuri dovuti. I CTD e/o CED di questi operatori sappiano che tutti i loro avvisi di accertamento, al momento in particolare quelli per periodi di imposta precedenti al 2011, possono essere facilmente annullati e, se hanno già generato pagamenti all’Amministrazione, quelle somme possono essere restituite, con riserva di pretesa di tutti i danni subiti.

Secondo Giovanni Garrisi, CEO del Gruppo Stanley: “La nostra azione di contrasto davanti alla Giustizia Tributaria ha ottenuto un primo successo globale di fronte alla Consulta. Oltre 750 avvisi di accertamento, il 70% del totale ricevuto ad oggi da ADM, si avvia al binario morto procedurale che porta al loro annullamento. Milioni di ore di lavoro perduti tra funzionari ADM, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Agenzia delle Entrate. L’esposto Stanley alla procura della Corte dei Conti è doveroso.

La Consulta ha espressamente statuito che i CTD Stanley, pur operanti per un bookmaker senza la concessione dell’ADM «nondimeno possono lecitamente raccogliere scommesse sul territorio nazionale». Lo diciamo da un ventennio. Ora dopo quattro sentenze della Corte di Giustizia Europea e migliaia di pronunzie nazionali di ogni ordine e grado, lo dice anche il Giudice delle Leggi”. “Si apre ora una stagione molto complessa per i risarcimenti.” prosegue Garrisi “Migliaia di persone, titolari dei CTD, i loro compagni e compagne della vita, i loro figli, hanno visto la loro vita messa sotto terribile stress per anni, con danni materiali ingenti e con danni biologici catastrofici, la salute devastata, la tranquillità a cui ogni cittadino di un paese civile ha diritto, compromessa. Intere famiglie stracciate e spazzate via dall’assurdità di richieste di una Amministrazione ingiusta, che pretende che la Stanley paghi l’imposta due volte, in violazione dei più elementari principi fiscali sulla doppia imposizione. Un Legislatore che con la legge di stabilità oggetto di censura della Consulta ha introdotto una sanzione per il fatto di essere un CTD, facendo finta che si trattasse dell’imposta unica. Un Legislatore ed una Amministrazione che appaiono sensibilizzati fin dal 2000 dai gruppi di potere del betting in Italia, contro cui la Stanley e la Magistratura Nazionale e Comunitaria sono impegnati da anni per il ripristino della legalità sistematicamente violata”.

“Per queste famiglie italiane perseguitate e per loro figli: chi pagherà i danni? La Stanley e i suoi CTD dovranno ancora una volta aver fiducia, come già in passato, nello Stato di diritto, che, come ho affermato tante volte, non mi ha mai deluso. Ma io mi chiedo: deve ancora proseguire questa guerra giudiziaria assurda che segue l’incapacità del legislatore di ammettere che ha creato un sistema la cui realizzazione si è rivelata discriminatoria con conseguenze nefande per tutti e a cui non sembra voler rimediare? Ma alla fine il diritto trionferà. Chiedo a tutti di avere fiducia nella giustizia. La Stanley ha più volte dichiarato di non avere nessun problema di pagare l’imposta unica come tutti gli altri operatori. Ma solo a seguito del riconoscimento di legittimità che dovrebbe già da anni aver seguito il giudicato della Corte di Giustizia e della Corte Suprema di Cassazione. Chi avrà il coraggio di prendere per mano i contendenti per portarli ad una ragionevole soluzione?”. es/AGIMEG