Slot, Tar: Legge Lombardia sulle distanze non è retroattiva e si applica nel senso più favorevole alle sale

“Restrizioni e vincoli allo svolgimento dell’attività commerciale privata devono essere interpretate, in caso di dubbio, in modo da consentire il più ampio svolgimento dell’iniziativa economica”. E’ quanto ha ribadito il Tar Lombardia, affrontando nuovamente la questione della retroattività della legge della Lombardia sulla prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico. Al centro della vicenda, una sala vlt di Castelpusterlengo che aveva ottenuto l’autorizzazione della Questura precedentemente all’entrata in vigore della Legge, ma aveva presentato la Scia al Comune sono successivamente. Secondo Comune e Regione, la data effettiva di avvio delle attività doveva coincidere con la richiesta della Scia, una tesi che però il Tar ha respinto. Le norme della Legge regionale, infatti, stabiliscono che i limiti di distanza si applichino “a tutte le nuove collocazioni di apparecchi per il gioco d’azzardo lecito”, ne sono invece esclusi “gli apparecchi già installati lecitamente dai titolari di esercizi commerciali o altre aree aperte al pubblico, prima della data di pubblicazione sul B.U.R.L. del provvedimento”. Secondo il Collegio, le espressioni’nuove collocazioni’ e ‘apparecchi già installati lecitamente’ “attesa la loro latitudine semantica e in considerazione degli adempimenti di diversa natura prescritti ai fini dello svolgimento dell’attività di raccolta del gioco, non siano suscettibili di univoca interpretazione, ben potendo essere astrattamente ricondotte a tali espressioni sia la mera collocazione fisica degli apparecchi da gioco nel locale destinato all’attività, sia l’installazione degli stessi accompagnata dall’autorizzazione del Questore, sia l’attivazione e il collegamento degli apparecchi alla rete telematica a seguito di presentazione della relativa SCIA”. In caso di dubbio, quindi, le restrizioni vanno interpretate nel senso più favorevole al soggetto che svolge l’attività economica. rg/AGIMEG