Slot, Consiglio di Stato respinge ricorso straordinario contro il distanziometro del Comune di Anacapri

IL regolamento sui giochi leciti adottato dal comune di Anacapri – che impone il rispetto di uan distanza minima di 150 metri dai luoghi sensibili – non incide “direttamente sulla individuazione ed installazione dei giochi leciti, ma su fattori (quali la prossimità a determinati luoghi e la pubblicità) che potrebbero, da un canto, indurre al gioco un pubblico costituito da soggetti psicologicamente più vulnerabili od immaturi e, quindi, maggiormente esposti alla capacità suggestiva dell’illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni; dall’altro, influire sulla viabilità e sull’inquinamento acustico delle aree interessate”. LO ha stabilito la Seconda Sezione del Consiglio di Stato, respingendo i ricorsi straordinari presentati da alcuni esercenti. “Le disposizioni censurate” spiegano ancora i giudici di Palazzo Spada, “hanno riguardo a situazioni che non necessariamente implicano un concreto pericolo di commissione di fatti penalmente illeciti o di turbativa dell’ordine pubblico, preoccupandosi, piuttosto, delle conseguenze sociali dell’offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché dell’impatto sul territorio dell’afflusso a detti giochi degli utenti”. Di conseguenza, un simile intervento normativo “non è riferibile alla competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza di cui all’art. 117, comma secondo, lettera h), della Costituzione, ma alla tutela del benessere psico-fisico dei soggetti maggiormente vulnerabili e della quiete pubblica (come rilevato dalla Corte Costituzionale con sentenze 10 novembre 2011, n. 300, e 21 aprile 2015, n. 995), tutela che rientra appunto pienamente nelle attribuzioni del Comune”. Il Consiglio di Stato ha quindi respinto le censure di incostituzionalità e di contrasto con il diritto comunitario. Le prime perché “non sono ravvisabili le lamentate violazioni dei principi della ragionevolezza, della libertà d’iniziativa economica e della libera concorrenza, poiché le disposizioni censurate si basano su un opportuno e ragionevole bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti, non incidendo direttamente sulla individuazione e sulla installazione dei giochi leciti, bensì su fattori” che potrebbero avvcinare al gioco “soggetti psicologicamente più vulnerabili od immaturi” e “influire sulla viabilità e sull’inquinamento acustico”- Le seconde perché ” la Corte di Giustizia europea ha specificato che, in subiecta materia, eventuali restrizioni alla disciplina europea sono giustificate da esigenze imperative connesse all’interesse generale, come ad esempio la tutela dei destinatari del servizio e dell’ordine sociale, la protezione dei consumatori, la prevenzione della frode e dell’incitamento dei cittadini ad una spesa eccessiva legata al gioco medesimo”. rg/AGIMEG