Slot, ADM: proroga concessione Global Starnet (Bplus) in attesa dell’esito del giudizio di merito al TAR Lazio

“Alla luce dei chiarimenti dell’Avvocatura e in ossequio a quanto disposto dal Consiglio di Stato si ritiene non opportuno procedere, prima di conoscere l’esito del giudizio di merito davanti al TAR, all’interruzione d’autorità del servizio oggetto della concessione in relazione agli apparecchi da intrattenimento gestiti dalla società Global Starnet (Bplus), in quanto ciò provocherebbe la cessazione dell’attività d’impresa, che il giudice ha voluto preservare con la misura cautelare concessa”. E’ quanto rendono noto i Monopoli di Stato: Global Starnet (Bplus) potrà quindi continuare a raccogliere gioco dopo che il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha accolto l’appello “ai soli fini della sollecita trattazione della causa” contro la decadenza dalla concessione di servizio pubblico per l’attivazione e conduzione operativa della rete telematica di gestione del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento, in attesa dell’udienza di merito. “Il Consiglio di Stato – ricorda ADM in una nota – nell’udienza del 21 settembre u.s. sul ricorso proposto dalla società Global Starnet Ltd (Bplus) per la riforma dell’ordinanza cautelare del TAR Lazio – Roma n. 03152/2017 concernente la decadenza dalla concessione di servizio pubblico per l’attivazione e conduzione operativa della rete telematica di gestione del gioco lecito mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento, ha adottato l’Ordinanza n. 4026/2017 del 21- 22.9.2017 con la quale – “Premesso che la Difesa della parte appellante ha dichiarato a verbale di “degradare” e, quindi, di limitare l’istanza cautelare proposta in appello alla richiesta di emissione di un’ordinanza che, ai sensi dell’art. 55, comma 10 c.p.a., solleciti la celere fissazione dell’udienza di merito dinanzi al Tar” – ha accolto l’appello cautelare della Società, “ai soli fini della sollecita trattazione della causa nel merito ai sensi dell’art. 55, comma 10 c.p.a.”. L’Avvocatura Generale dello Stato ha comunicato che “il provvedimento di decadenza della concessione – oggetto dell’impugnazione – tenuto conto dell’accoglimento dell’appello avversario “ai soli fini della sollecita trattazione della causa nel merito ai sensi dell’art. 55, comma 10 c.p.a.” – deve considerarsi, allo stato, valido ed efficace”, sottolineando, però che il Consiglio di Stato ha affermato che la sollecita definizione della causa nel merito appare soluzione idonea “a soddisfare le invocate esigenze cautelari” della Società e a consentire “un adeguato approfondimento” dell’esatta delimitazione dell’ambito oggettivo di efficacia della disposizione di cui all’art. 24, comma 25, del d.l. 98/2011. Alla luce dei chiarimenti dell’Avvocatura e in ossequio a quanto disposto dal Consiglio di Stato si ritiene non opportuno procedere, prima di conoscere l’esito del giudizio di merito davanti al TAR, all’interruzione d’autorità del servizio oggetto della concessione in relazione agli apparecchi da intrattenimento gestiti dalla società Global Starnet, in quanto ciò provocherebbe la cessazione dell’attività d’impresa, che il giudice ha voluto preservare con la misura cautelare concessa. Dovendo provvedere a contemperare, quindi: i principi di certezza giuridica allo svolgimento del rapporto concessorio secondo i canoni di legge e i vincoli derivanti dalla convenzione; il legittimo affidamento dei terzi attualmente coinvolti come soggetti della filiera del gioco facente capo alla Global Starnet Ltd e gli interessi e le possibili aspettative dei terzi chepotrebbero voler avviare nuovi rapporti contrattuali con la società nel settore degli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6, lettere a) e b) del TULPS facendo affidamento sulla piena efficacia e validità della concessione; le esigenze cautelari che il Consiglio di Stato ha inteso garantire alla Global Starnet Ltd concedendo la misura della sollecita trattazione della causa nel merito ai sensi dell’art. 55, comma 10 c.p.a.., si ritiene necessario garantire la prosecuzione delle attività attualmente in essere, in modo da evitare l’ingenerarsi di danni irreparabili nelle more della decisione nel merito, salvaguardando lo status quo e, al contempo, l’occupazione. Considerato comunque che “il provvedimento di decadenza della concessione … deve considerarsi, allo stato, valido ed efficace”, a decorrere dal 1° ottobre 2017 sarà consentito lo svolgimento delle attività di conduzione della rete telematica nel suo assetto attuale. Dalla medesima data non verranno accolte : 1. nuove istanze per l’ottenimento della certificazione di idoneità di sale VLT; 2. nuove istanze di verifica di conformità per sistemi di gioco e giochi VLT; 3. Nuove istanze di rilascio di nulla osta per apparecchi AWP. Per quanto riguarda le autorizzazioni ex art. 88 TULPS, rilasciate dopo l’emissione del provvedimento di decadenza (27 marzo 2017), con scadenza 27 o 30 settembre 2017, le singole Questure, nell’ambito delle proprie prerogative di legge, decideranno se rinnovare o meno la validità dell’autorizzazione. Restano fermi per la Global Starnet Ltd tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni di legge vigenti e dalla convenzione di concessione. Con successivo provvedimento, nell’ottica di preservare i diritti dei terzi già appartenenti alla filiera del gioco facente capo alla Global Starnet Ltd, saranno predisposte le disposizioni attuative atte a garantire la continuità aziendale e di servizio”. lp/AGIMEG