Scommesse. Tribunale di Catania. Assolto titolare CED, il diniego della Questura lede la libertà d’iniziativa economica

Il Tribunale penale di Catania, con Sentenza del 21 dicembre 2012, assolve il titolare di un Ced Goldbet per fatti risalenti al giugno 2010.
All’imputato era stato contestato il reato di cui all’art.4 legge 401/89 per aver raccolto scommesse in collaborazione con l’austriaca Goldbet, priva di concessioneed in carenza di licenza ex art.88 Tulps.
L’avv.Marco Ripamonti, con Studio in Firenze e Viterbo, ha rappresentato e difeso l’imputato, sostenendo l’incompatibilità comunitaria dell’assetto concessorio italiano, in quanto contrastante con i principi di libero stabilimento e libera prestazione di servizi e sostenendo la piena applicabilità a Goldbet della sentenza CE Costa Cifone e della successiva pronuncia della Corte di Cassazione resa in favore del sig.Ugo Cifone, oggi attivo Presidente di ACOGI, assistito a sua volta, in Cassazione, proprio dall’avv.Ripamonti.
Il Tribunale di Catania, IV Sezione Penale, ha accolto appieno le tesi del difensore disapplicando la normativa penale italiana e mandando assolto l’imputato.
Quanto agli argomenti della sentenza, meritevole di menzione è il riferimento alla scriminante dell’art.51 c.p., nel senso che l’avere esercitato un legittimo diritto da parte dell’imputato esclude la punibilità, considerando che la legittimità di tale esercizio scaturisce da un assetto concessorio viziato e non conforme ai principi comunitari.
Il magistrato catanese ha posto grande attenzione alla problematica relativa all’art.23, 3 comma dello schema di convenzione del Bando Bersani, ritenendo pienamente applicabile la sentenza CE Costa – Cifone alla società Goldbet da ritenere non partecipante alla gara stessa per via dei forti profili di contrasto con la normativa UE.
Il Tribunale ha poi concluso menzionando espressamente il contenuto della memoria prodotta dall’avv.Marco Ripamonti e i suoi utili spunti offerti ed ha condiviso quanto in essa contenuto a proposito della lesione dei diritti costituzionali sanciti dall’art.41 della Costituzione Italiana, con riferimento al diniego opposto dalla Questura alla istanza finalizzata ad ottenere la licenza di pubblica sicurezza.
Notevole apprezzamento alla sentenza è stato espresso dall’avv.Marco Ripamonti.

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