Scommesse, esposto del Sogno di Tolosa alla Commissione Europea contro lo Stato italiano: “Discriminati sia dal bando Monti sia dalle ultime Sanatorie. Il sistema concessorio non ha più ragione di esistere”. Ecco la sentenza integrale

“La Società Sogno di Tolosa Ltd in riferimento al sistema Italia delle scommesse e dei giochi pubblici ha presentato in data 1 settembre 2016 un esposto alla Commissione Europea per inadempimento da parte dello Stato italiano degli obblighi derivanti dagli articoli 49, 56, 107 e 109 del trattato sul funzionamento del diritto europeo. La palese discriminazione subita dal Bookmaker e dai suoi affiliati dalla stesura del Bando Monti sino alla pubblicazione delle leggi di Stabilità 2015 e 2016 non poteva avere come conseguenza la richiesta di infrazione a carico dello Stato Italiano da parte della nostra Società. L’esposto si è reso necessario al fine di porre all’attenzione delle Autorità comunitarie le contraddizioni che ormai, da troppi anni, lo Stato italiano realizza nel mercato italiano dei giochi e delle scommesse. Esso ha ad oggetto la denuncia per inadempimento da parte dello Stato Italiano degli obblighi derivanti dagli articoli 49, 56, 107 e 109 del Trattato sul Funzionamento del diritto europeo: nell’esposto si affrontano, quindi, non solo i ben noti principi comunitari di libertà di stabilimento e di libera prestazione, ma soprattutto la violazione del principio comunitario del divieto degli aiuti di stato alle imprese – riporta una nota della società -. Per questo, i legali della Società hanno dapprima – dovuto – illustrare la stratificata normativa nazionale (evidenziando quindi la violazione della certezza del diritto): quella penale, la disciplina fiscale, e la differenza tra la raccolta “fisica” e a “distanza” delle scommesse, mettendo in luce l’abnormità delle (ingiustificate) sanzioni del c.d. Decreto Balduzzi . Ad avviso del Legale della Società Parrelli Mariateresa con la Legge di Stabilità lo Stato italiano, oltre a manifestare ancora una volta che il suo reale intento è quello di “fare cassa”, ha aiutato una certa categoria di operatori a discapito non solo degli operatori esteri, ma anche degli stessi operatori nazionali già operanti. Con la Legge di Stabilità è chiaro che il monopolio italiano è solo fiscale ed è altrettanto chiaro che è stato superato il limite del contingentamento numerico e territoriale, di talché il sistema concessorio non ha più ragione di esistere soprattutto perché non idoneo (a perseguire e realizzare, concretamente, uno o più obiettivi perseguiti dallo Stato italiano), proporzionale (va oltre quanto necessario per il loro raggiungimento), e non discriminatorio (sia tra imprese nazionali, sia tra imprese estere e nazionali). A conferma di quanto descritto nell’esposto inviato, proprio nel mese di agosto è stata depositata la sentenza del Giudice del tribunale di Cosenza che assolve un nostro affiliato dal reato penale iscritto ai sensi dell’art. 4 e 4bis della legge 401/89 per raccolta abusiva delle scommesse. perché il fatto non costituisce reato. Il Giudice, dopo un’attenta analisi del sistema italiano sulle modalità per il rilascio delle Concessioni per lo svolgimento della raccolta delle scommesse in Italia, ha potuto verificare la particolare posizione che Sogno di Tolosa Ltd e dei suoi affiliati al brand Betn1, riconoscendo le discriminazioni subite da entrambi i soggetti sia dal Bando Monti che dalle leggi di Stabilità 2015 e 2016. In particolare Il Tribunale di Cosenza ha riconosciuto l’analoga posizione ricoperta dalla Società Sogno di Tolosa Ltd nei confronti della Sentenza “LAEZZA” della Corte di Giustizia Europea a quella della Società Stanleybet e ha sentenziato che con la legge di Stabilità 2015, lo Stato Italiano, “non ha previsto né regolamentato la fattispecie corrisponde a quella concreta oggetto di analisi nel presente processo”, ovvero la peculiare posizione dell’indagato e della Betn1, con “indubbi effetti discriminatori per tutti coloro che si troveranno nella medesima posizione”. Ricordiamo che sin dalle legge di Stabilità 2011 tutti gli affiliati BETN1 hanno corrisposto allo Stato italiano le imposte sul gioco e presentato richiesta di rilascio della licenza per intermediazione telematica alle questure di competenza come i concessionari italiani e che con la legge di stabilità 2015 il Governo ha permesso un condono che con effetto premiale rilascia un diritto alla raccolta di scommesse su quanto indicato nella legge di Stabilità 2011. Accertato che, prosegue il Giudice, nulla può essere addebitato alla Betn1 e al suo affiliato in termini di negligenza colpevole, come riscontrato dagli atti, considerato che sono stati posti in essere gli adempimenti di natura amministrativa e fiscale, per la regolamentazione della propria posizione, Le molteplici comunicazioni via email, via posta e gli incontri presso gli uffici di ADM – conclude la nota – per il riconoscimento del nostro modello operativo, in tutti questi anni, non hanno avuto riscontro positivo con conseguente obbligata denuncia presso la Comunità Europea a tutela della leale concorrenza fra soggetti economici di diversi Stati Membri e a tutela dei loro diritti con conseguenti vantaggi del consumatore/giocatore”.

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