Minipenali newslot, Consiglio di Stato annulla la quarta penale e accoglie le ragioni delle concessionarie

IL Consiglio di Stato ha confermato l’annullamento delle quarta penale delle newslot – quella sul funzionamento del gateway, il portale di controllo che doveva consentire il monitoraggio in tempo reale delle macchine – basandosi però su una motivazione differente da quella del Tar Lazio. Nelle sentenze appena puubblicate, i giudici di palazzo Spada hanno accolto l’appello dei Monopoli contro le sentenze di primo grado del 2013, ma hanno accolto anche gli appelli incidentali presentati dalle concessionarie. In sostanza – sposando la tesi dell’Amministrazione – i giudici hanno stabilito che “attesa la natura giuridica di “sanzione”, da riconoscersi alla penale, non era necessaria l’esistenza di un danno di natura patrimoniale per la sua irrogazione”. Tuttavia, come sostenuto dalle concessionarie, ha spiegato che la Commissione che avrebbe dovuto fissare i livelli di servizio non era stata nominata tempestivamente. “La commissione tecnica, nominata e convocata solo nel novembre 2008, solo dopo la diramazione delle contestazioni ad opera di AAMS sul mancato presunto rispetto dei livelli di servizio afferenti al gateway, ha inciso sulla definizione di questi ultimi”.

Le quarte penali per le dieci concessionarie storiche delle newslot ammontavano complessivamente a 70 milioni di euro.  La vicenda – che risale al periodo tra il 2004 e il 2007, quando la rete delle newslot venne allestita – è la stessa che ha portato la Corte dei Conti a contestare in primo grado una sanzione da oltre 2,4 miliardi di euro – in appello 8 concessionarie hanno poi chiesto la sanatoria, pagando il 30% dell’importo, mentre Bplus e Hbg sono state condannate a versare rispettivamente 335 e 72 milioni di euro. Il giudizio amministrativo tuttavia riguarda non il danno erariale, ma la semplice applicazione delle penali, calcolate sulla base degli atti integrativi alla concessione stipulati nel 2009, che prevedono meccanismi più favorevoli alle compagnie. Sulle prime 3 voci delle penali – riguardanti i ritardi con cui venne allestita tra il 2004 e il 2007 la rete degli apparecchi delle newslot – il Consiglio di Stato assolse le concessionarie sostanzialmente affermando che il progetto della rete fosse faraonico e che per tanto una serie di ritardi fossero inevitabili. gr/AGIMEG

 

Minipenali newslot, Consiglio di Stato: “Aams ha applicato le penali senza che fossero stati definiti i livelli di servizio”

 

La quarta voce delle penali delle newslot “è stata irrogata senza che nel periodo di riferimento (2005 – 2008), l’amministrazione, a mezzo dell’apposita commissione tecnica, avesse definito i livelli di servizio e i criteri di rilevazione, calcolo e arrotondamento delle penali relative al Gateway, il che ha reso possibile “ora per allora”, l’applicazione di penali”. Con  questa motivazione il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso incidentale presentato dalle concessionarie storiche delle newslot, contro la penale da 70 milioni conteggiata dai Monopoli di Stato.

In sostanza secondo i giudici di Palazzo Spada “la commissione tecnica, nominata e convocata solo nel novembre 2008, solo dopo la diramazione delle contestazioni ad opera di AAMS sul mancato presunto rispetto dei livelli di servizio afferenti al gateway, ha inciso sulla definizione” degli stessi livelli di servizio.

“Il comma 4 dell’art. 27 della Convenzione” ricorda il Consiglio di Stato, “specifica che ‘le penali di cui al precedente comma 3, lett. b) verranno determinate ed applicate a partire dal 1 luglio 2005. Entro tale data, un’apposita commissione tecnica, composta da tre esperti estranei ad AAMS, definirà le procedure e i criteri di rilevazione, il calcolo e l’arrotondamento delle penali di cui al comma 3”. Di conseguenza “appare difficile sostenere che quanto definito dalla Commissione fosse qualcosa in più, tale da non incidere sui livelli di servizio da rendersi, e comunque sulle modalità di rilevazione tramite gateway e sulla entità delle penali. Ed infatti, in primo luogo occorre osservare che la necessità di definizione “completa”, per il tramite dell’operato della Commissione, si evince dalla stessa esplicitata volontà di definizione del lavoro di quest’ultima entro la data a decorrere dalla quale si prevedeva l’applicazione delle penali”.

Inoltre, “la stessa Commissione ha suggerito, all’esito del proprio operato, di valutare il possibile ricorso a “misure correttive idonee a ricondurre a razionalità amministrativa l’applicazione del sistema sanzionatorio”, qualora l’entità della penale derivante dall’applicazione dei criteri individuati dalla commissione medesima fosse risultata violare i principi di ragionevolezza e proporzionalità. Il che dimostra sia l’incidenza e la novità dei criteri introdotti, sia il difetto di definizione dell’entità della sanzione prima della commissione dell’illecito”. Di seguito il testo integrale della sentenza. gr/AGIMEG