Manovra: ecco tutti i dettagli sui giochi della relazione tecnica alla Legge di Bilancio. Sotto la lente slot, vlt, gioco online e vincite

Gara slot e vlt, punti gioco e concessioni per il gioco online, aumento del Preu per slot e vlt e maggiori entrate per la tassa sulle vincite. Ecco tutte le entrate dalle norme contenute nella Legge di Bilancio in tema di giochi.

796 – 799 Al fine di giungere alla scadenza dell’attuale concessione con il nuovo modello già definito, la norma prevede l’avvio della procedura e lo svolgimento della gara per le nuove concessioni nel corso del 2020/2021, con versamento dell’importo previsto a titolo di una tantum in due rate. Dal punto di vista della quantificazione degli introiti, la disposizione prevede:

a) 200.000 diritti per la gestione degli apparecchi da gioo di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) con una base d’asta di 1.800 euro per ogni diritto, da cui consegue un valore totale a titolo di una tantum non inferiore a 360 milioni di euro;

b) 50.000 diritti per la gestione degli apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), con base d’asta di 18.000 euro per ogni diritto, da cui consegue un valore totale a titolo di una tantum non inferiore a 900 milioni di euro;

c) 35.000 diritti per l’esercizio dei punti vendita in cui è possibile installare apparecchi da gioco di cui all’articolo 110 , comma 6, lettera a), con base d’asta di 11.000 euro per ogni diritto, da cui consegue un valore totale di 385 milioni di euro;

d) 2.500 diritti per l’esercizio dei punti vendita in cui è possibile installare apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), con base d’asta di 35.000 euro per ogni diritto, da cui consegue un valore totale di 87,5 milioni di euro.

Stante la prossima scadenza delle concessioni di gioco on line, la norma prevede altresì la messa a gara di 40 concessioni per l’offerta del gioco a distanza, con base d’asta i 2.500.000 euro per ogni diritto, con conseguente introito complessivo a titolo di una tantum di almeno 100 milioni di euro.

La disposizione prevede inoltre che la una tantum venga versata in due rate: la prima pari al cinquanta per cento della base d’asta, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione della concessione e la differenza tra l’offerta presentata ed il versamento effettuato entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione nel corso e 2021 e del 2022.

In termini di cassa l’entrata erariale è così quantificabile:

2021: 916.250 Ml€

2022: 916.250 Ml€

In termini di competenza, tali cifre vanno ripartite per la durata novennale delle concessioni a partire dalla data della loro decorrenza, fissata nel 2022 per gli apparecchi e nel 2023 per le concessioni online

 

800-804 La disposizione, interviene sul prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento, c.d AWP e VLT, di cui all’articolo 110, comma 6 lettere a) e b), rispettivamente, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, modificando quanto già disciplinato dall’articolo 26 del decreto-legge n. 26 ottobre 2019, n. 124, che pertanto viene soppresso al fine di rendere omogeneo ed equilibrato l’intervento complessivo sul segmento degli apparecchi.

Di seguito gli effetti finanziari.

PREU – AWP

Sulla base degli ultimi dati in possesso dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, la raccolta per il 2019 è stimata pari a 23,025 miliardi di auro. Considerando che rispetto all’aliquota applicabile al 1° gennaio 2020 (21,68%) quella prevista dalla disposizione in esame è aumentata da 2,17 punti percentuali (totale 23,85%), il maggior gettito stimato su base annua, per il 2020, è pari a 499,6 milioni di euro.

Per quanto riguarda gli anni 2021 e 2022, considerando che l’aliquota prevista con decorrenza 1° gennaio 2021 è pari al 21,75%, la disposizione comporta un aumento di 2,25 punti percentuali (totale 24,00%) che, a parità di raccolta, dà un maggior introito stimato per il 2021 e per il 2022 di 518 milioni di euro.

Inoltre, si prevede una riduzione del pay out per gli apparecchi AWP di 3 punti percentuali che, pertanto, passerebbe dal 68%, misura fissata dall’articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, al 65%.

Analizzando i dati della raccolta relativa agli ultimi anni in cui sono state già applicate due riduzioni del pay out (la riduzione dal 74% al 70% prevista nell’articolo 1, comma 918, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e quella dal 70% al 68% prevista dall’articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) emerge che il calo  della raccolta ( registrata al 2017 rispetto al 2016, nel 2018 rispetto al 2017 e nel 2019 rispetto al 2018) non avviene in modo  progressivo e in proporzione alla riduzione del pay out (che per ragioni tecniche, viene effettuata con una procedura di sostituzione delle schede degli apparecchi che dura da diversi mesi). Ciò fa ritenere che la riduzione registrata nelle citate annualità solo in parte possa essere ascritta alla riduzione del pay out, considerato che:

  • In occasione della prima riduzione (2016), la raccolta è rimasta sostanzialmente stabile (anzi in leggera crescita);
  • Il primo calo della raccolta si è avuto nel 2017 sul 2016;
  • La raccolta è diminuita anche nel 2018, rispetto al 2017, pur non essendosi verificata alcuna riduzione de pay out;
  • Nel 2019, un primo rilevante calo della raccolta si è realizzato nei primi mesi dell’anno , allorché il cambio del pay out era stato realizzato solo su pochissimi apparecchi AWP (la procedura per il cambio di pay out è stata formalizzata) agli inizi di febbraio e nel mese di aprile erano stati ricertificati, per abbassamento del pay out, solamente 30.000 apparecchi circa) e che, anche quando, nel corso dell’anno, il numero di apparecchi ricertificati per l’abbassamento del pay out è aumentato, il calo della raccolta è rimasto inalterato o si è addirittura registrato un aumento  rispetto la mese precedente.

Pertanto, la riduzione della raccolta che si registra nel comparto AWP deve essere ascritta anche a cause esogene (leggi regionali, regolamenti comunali, scelte dei consumatori verso forme di intrattenimento diverse dal gioco etc…), che, quindi, non possono essere prese in considerazione nella stima degli effetti delle disposizioni di cui si parla.

In relazione alla riduzione del pay out di 2 punti percentuali, prevista dal citato articolo 1, comma 1051, della legge n. 145/2018, venne stimato un calo di raccolta dall’1,5% che, in questa sede, in via prudenziale, può essere confermato, quale riduzione direttamente o indirettamente derivate dall’abbassamento delle somme restituite in vincite. Considerati i tempi tecnici per la sostituzione delle schede, può stimarsi che tale riduzione inizia a manifestarsi non prima della seconda metà dell’anno e, pertanto, può stimarsi un calo della raccolta, per i 2020, dello 0,75% e, per il 2021, dell’1,5%.

Ne deriva dal combinato disposto delle previsioni di cui sopra, con riferimento ai soli apparecchi AWP si può stimare un gettito quantificato come segue:

2020

  • Raccolta 2020 rettificata: 23,025 Md meno calo dell’1,5%2= 22,852 Md (raccolta stimata per il 2020);
  • Incremento di aliquota per il 2020: 2,17 punti;
  • Maggior gettito stimato: 495,8 Mleuro

2021 e 2022

  • Raccolta = 22,679 Md;
  • Incremento di aliquota: 2,25 punti;
  • Maggior gettito stimato: 510,3 Ml euro

PREU-VLT

Sulla base degli ultimi dati in possesso dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, la raccolta per il 2019 è stimata in 24 miliardi di euro. Per fronteggiare l’incremento del PREU, il pay out medio di mercato (ad oggi pari all’86,7%) potrebbe ridursi di oltre un punto, fino all’85,5%. Tale riduzione, traducendosi in un aumento del prezzo del gioco, potrebbe comportare una riduzione della domanda che avrebbe effetto sulla raccolta del 2021 (considerati i tempi tecnici necessari per la ricertificazione dei sistemi di gioco). Inoltre, l’aumento del prelievo sulle vincite, potrebbe anch’esso comportare una riduzione della domanda, sebbene in occasione del precedente incremento (DL n. 50/2017) tale effetto sulla raccolta non si è prodotto. In via prudenziale, può stimarsi che l’effetto dei due interventi (aumento PREU ed incremento prelievo vincite) possa comportare un calo complessivo del 2% della raccolta che relativamente all’anno 2020 (in cui per motivi tecnici la riduzione del pay out potrà prodursi soltanto dopo la metà dell’anno) si stima pari all’1%. Pertanto per l’anno 2020 può assumersi a base delle stime una raccolta rettificata pari a 23,76 miliardi di euro e per ciascuno degli anni 2021 e 2022 pari a 23,52 miliardi di euro. Considerando che rispetto all’aliquota applicabile al 1° gennaio 2020 (7,93%) quella prevista dalla norma in esame è aumentata di 0,57% punti percentuali (totale 8,50%) il maggior gettito stimato su base annua, per il 2020, è pari a 135,4 milioni di euro. Per il 2021 e 2022, considerando che l’aliquota attualmente prevista, con decorrenza 1° gennaio 2021, è pari all’8% la presente disposizione comporta un aumento di 0,60 punti percentuali da cui scaturisce un maggior introito stimato per ciascuna di tali annualità di 141,1 milioni di euro. Riepilogando gli effetti dell’aumento del PREU per entrambe le tipologie di apparecchi:

AWP VLT Gettito Totale
Aliquota Gettito Aliquota Gettito AWP + VLT
2020 23,85% 495,8 8,50% 135,4 631,2
2021 24,00% 510,3 8,60% 141,1 651,4
2022 24,00% 510,3 8,60% 141,1 651,4

 

Tasse sulle vincite VLT

Per quanto riguarda la tassa sulle vincite per le VLT, l’abbassamento della soglia da 500 euro a 200 euro ed il contemporaneo innalzamento dell’aliquota dal 12% al 20% consentono di aumentare il gettito, calcolato sulla base della raccolta VLT stimata per il 2019, rettificata come sopra: 23,76 miliardi di euro per l’anno 2020 e 23,52 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le vincite da 200 euro e 500 euro rappresentano il 9% del totale delle vincite. Considerando, in via prudenziale, la raccolta stimata per l’anno 2020 e un pay out medio all’86,5% (come già detto per motivi tecnici la riduzione del pay out si realizzerà gradualmente e dopo la metà dell’anno 2020) le vincite si stima che si attesteranno in misura pari ai 20,55 miliardi di euro. Dal 9% di tale ammontare (vincite tra 200 e 500 euro, oggi non tassate) scaturisce un importo di 1,85 miliardi di euro che, con aliquota del 20% da un prelievo stimato pari a 370 milioni di euro. Considerato che l’incremento del prelievo sulle vincite scatterebbe dal 15 gennaio 2020, il maggior gettito sarebbe pari a 355,7 milioni di euro (355,7=370/365*351). Per gli anni 2021 e 2022, partendo da una raccolta di 23,52 miliardi di euro ed un pay out dell’85,5%, scaturisce un maggior introito annuo stimato di 362 milioni di euro. Inoltre, l’incremento di aliquota dal 12% (attualmente vigente) al 20% sulla parte delle vincite superiori i 500 euro produce un incremento di gettito pari a 76 milioni di euro (nel 2018, con l’aliquota del 12% l’ammontare complessivo del prelievo sulle VLT è stato pari a 120 milioni di euro: aumentando l’aliquota dal 12% al 20% si ottiene un maggior gettito di 80 milioni di euro che tenendo conto della riduzione della raccolta e del pay out come sopra indicati viene ridotta del 5% per il 2020 in cui sia la riduzione della raccolta sia quella del pay out di portata ridotta) e del 10% per gli anni 2021 e successivi: pertanto il maggior gettito si stima pari a 76 milioni di euro per il 2020, rettificato in 73 milioni di euro (73=76/365*351) perché la modifica interviene dal 15 gennaio 2020, e 72 milioni di euro annui per il 2021 e seguenti.

Tassa sulle vincite giochi numerici a totalizzatore sulle lotterie istantanee

Per quanto riguarda le vincite sui Giochi numerici a totalizzatore e sulle lotterie istantanee, il gettito registrato nel 2018 è stato pari a 80 milioni di euro aumentando l’aliquota dal 12% al 20% si otterrebbe un incremento di gettito pari a 53 milioni di euro su base annua (per tali giochi, nel 2019 è stato registrato un aumento della raccolta, pari ad oltre il 18% per i giochi numerici e del 2% per le lotterie istantanee, pertanto, considerando che i dati assunti sono quelli del 2018, eventuali riduzioni di gioco per effetto dell’aumento del prelievo si stima saranno assorbite da tali incrementi). Considerato che la modifica parte dal 1° marzo 2020 il maggior gettito stimato per il 2020 + di 44 milioni di euro.

In totale dall’aumento della tassazione sulle vincite l’incremento di gettito risulta pari a:

2020

+355,7 + 73 + 44 = 472,7 Ml euro

2021 e ss.

+362 + 72 + 53 = 487 Ml euro

Complessivamente gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni sopra citate, ivi inclusa la soppressione dell’articolo 26 del DL n. 124/2019 sono di seguito riportati:

PREU AWP PREU VLT Tassa Vincite Totale Preu e Tassa Vincite Abrogazione DL n. 124/2019
2020 495,8 135,4 472,7 1.103,9 -498,9
2021 510,3 141,1 487 1.138,4 -524,7
2022 510,3 141,1 487 1.138,4 -524,7

lp/AGIMEG