Giochi, caso Bplus: La Corte Costituzionale “difende” i requisiti più stringenti introdotti con la Stabilità del 2011. Ecco la pronuncia della Consulta

Apparecchi: Requisiti di trasparenza e solidità. Ecco la pronuncia della Corte Costituzionale sul caso Bplus

 

“La Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 79, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2011) nonché dei precedenti commi 77 e 78, in quanto richiamati dal comma 79, sollevata dal Consiglio di Stato, in riferimento agli artt. 3, 41, primo comma, e 42, terzo comma, della Costituzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe”.

Si legge nella pronuncia della Consulta sulle questioni di legittimità sollevate dal Consiglio di Stato nel 2013, sui requisiti di solidità economica e trasparenza societaria introdotti dalla Stabilità 2011 per i concessionari dei giochi.

E’ possibile consultare il testo della sentenza a questo link

lp/AGIMEG

 

 

Giochi, caso Bplus: La Corte Costituzionale “difende” i requisiti più stringenti introdotti con la Stabilità del 2011

 

“Al regime concessorio”, in materia di giochi, è “connaturale l’imposizione di penetranti limitazioni della libertà di iniziativa economica, che rispondono alla protezione di tali interessi” come la trasparenza, l’ordine pubblico, la salute dei giocatori, la protezione dei minori e dei soggetti più deboli. “E tanto più lo è in un settore che (…) presenta profili di delicatezza del tutto particolari, connessi alla rischiosità e ai pericoli propri della peculiare attività economica soggetta al regime di concessione”. E’ quanto afferma la Corte Costituzionale respingendo con una pronuncia odierna  i dubbi sulla legittimità costituzione sollevati dal Consiglio di Stato sulle “nuove” concessioni degli apparecchi, e quindi difendendo i requisiti più stringenti introdotti con la Stabilità del 2011. La questione era stata affrontata nel ricorso intentato dalla concessionaria delle slot Bplus. Questa legge aveva infatti previsto che i concessionari dei giochi dovessero siglare degli atti integrativi, per impegnarsi a rispettare a tutta una serie di requisiti volti a garantire la trasparenza societaria e la solidità economica. Tra le varie previsioni, venivano previsti obblighi sulla forma giuridica dell’impresa, sulla residenza delle infrastrutture, sulla capacità tecnico-infrastrutturale e sulla solidità patrimoniale e finanziaria, nonché una serie di garanzie per l’immediata e integrale ricostituzione del capitale sociale, per il mantenimento di un certo rapporto di indebitamento; e ancora ad esempio l’obbligo di sottoporre le operazioni che implicano mutamenti soggettivi del concessionario ad autorizzazione preventiva della AAMS. Il Consiglio di Stato – sulla base delle norme contenute nel decreto per la ricostruzione dell’Abruzzo che avevano previsto la sperimentazione delle videolottery – aveva sostenuto che ai concessionari storici che avevano aderito al lancio di questi nuovi giochi, fosse stata riconosciuta la proroga della vecchia concessione. In sostanza questi operatori non avrebbero dovuto partecipare alla successiva gara – indetta nel 2012 – per il rinnovo delle concessioni. “Resta da definire” aggiunge però il giudice delle leggi, “la questione della legittimità dell’imposizione anche ad essi, con apposito atto integrativo della convenzione, dei nuovi «obblighi» introdotti” dalla Stabilità 2011. gr/AGIMEG

 

Corte Costituzionale, caso Bplus: Su concessioni giochi “connaturale l’imposizione di penetranti limitazioni della libertà di iniziativa economica”

 

Secondo la Consulta le nuove e più stringenti norme introdotte dalla Stabilità del 2011 non violano né l’art. 3 della Costituzione (nel caso in esame il principio di affidamento sulla sicurezza giuridica) né l’art. 41 (la libera iniziativa economica). Riguardo all’art. 3, la Corte osserva che “la posizione giuridica che dà luogo a un ragionevole affidamento nella permanenza nel tempo di un determinato assetto regolatorio deve risultare adeguatamente consolidata, sia per essersi protratta per un periodo sufficientemente lungo, sia per essere sorta in un contesto giuridico sostanziale atto a far sorgere nel destinatario una ragionevole fiducia nel suo mantenimento”. Si legge nella pronuncia della Consulta sulla legittimità costituzionale dei requisiti di solidità e trasparenza  richiesti ai concessionari dei giochi, in un ricorso intentato dal concessionario BPlus. Inoltre spiega la Consulta, “interessi pubblici sopravvenuti possono esigere interventi normativi diretti a incidere peggiorativamente anche su posizioni consolidate, con l’unico limite della proporzionalità dell’incisione rispetto agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti”. L’unico limite al potere del legislatore è che le nuove disposizioni “non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l’affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto”. E osserva che “a maggior ragione ciò vale per rapporti di concessione di servizio pubblico (…) nei quali, alle menzionate condizioni, la possibilità di un intervento pubblico modificativo delle condizioni originarie è da considerare in qualche modo connaturata al rapporto fin dal suo instaurarsi. E ancor più, si può aggiungere, ciò deve essere vero, allorché si verta in un ambito così delicato come quello dei giochi pubblici, nel quale i valori e gli interessi coinvolti appaiono meritevoli di speciale e continua attenzione da parte del legislatore”. Intervenendo quindi sulla questione delle concessioni preesistenti prorogate, “non si può non rilevare innanzitutto l’originaria instabilità del nuovo rapporto concessorio (…), derivante, per un verso, dall’essere esso sorto nel contesto di quella che la legge definisce una «concreta sperimentazione» dei nuovi sistemi di gioco (…), e, per altro verso, dall’essere stati individuati, gli stessi concessionari, con una modalità di affidamento (l’assegnazione diretta per legge, sulla base di una loro semplice opzione, ancorché a fronte del pagamento di una somma di denaro), costituente una vistosa eccezione alla regola generale della concorrenzialità”. Questa circostanza “contribuisce ad accentuare il carattere pubblicistico del rapporto di concessione in questione e, con esso, la sua ancora maggiore attitudine a essere oggetto di interventi regolativi pubblici funzionali alla cura degli interessi per i quali le attività di raccolta e gestione dei giochi pubblici sono legittimamente riservate al monopolio statale”. Inoltre “la mancata estensione ai concessionari «preesistenti», che già avevano ottenuto in affidamento diretto la gestione dei nuovi apparecchi, dei requisiti e obblighi introdotti ex lege, avrebbe creato un irragionevole vantaggio competitivo di questi rispetto ai nuovi concessionari”. Per quanto riguarda l’art. 41 della Costituzione, si ha una violazione illegittima della libertà d’impresa quando agli “effetti limitativi della libertà d’impresa si accompagni l’arbitraria individuazione dell’utilità sociale perseguita dal legislatore o la palese incongruità delle misure adottate per perseguirla”. Secondo la Consulta, invece, nel caso delle concessioni sui giochi “è dunque connaturale l’imposizione di penetranti limitazioni della libertà di iniziativa economica”, visti i “profili di delicatezza del tutto particolari, connessi alla rischiosità e ai pericoli propri della peculiare attività economica soggetta al regime di concessione”. Per la Consulta, la Stabilità ha contemperato gli interessi delle compagnie “con i prevalenti interessi pubblici (…)  senza che sia dato di rinvenire elementi di arbitrarietà nella loro individuazione. Al raggiungimento di questi obiettivi sono funzionali infatti anche elevati requisiti di onorabilità, di affidabilità e di solidità economico-finanziaria dei concessionari, in considerazione del rilevante valore economico delle attività connesse con il gioco e della conseguente necessità di prevenirne l’esercizio in maniera fraudolenta o per fini criminali”. gr/AGIMEG