Dl Manovrina. Modalità agevolata per controversia concessionari slot, riduzione soglia da 25 a 20%

Viene ridotta, dal 25 al 20%, la soglia minima pagando la quale i concessionari di gioco che hanno un contenzioso aperto con lo Stato possono “sanare” la propria posizione. È quanto prevede l’articolo 5 della bozza del dl Manovrina .

Il dl Manovrina propone una soluzione diversa rispetto a quanto già disposto dal decreto Imu, Cig ed esodati, attualmente all’esame delle commissioni Bilancio e Finanze della Camera. Nella relazione tecnica dell’articolo 5 della bozza del decreto, si legge: “Ferme restando le prerogative della Corte dei conti in termini di valutazione di accoglimento o meno della richiesta di definizione agevolata del giudizio di responsabilità, si garantisce al soggetto istante che, in caso di accoglimento, la somma dovuta sarà comunque pari a quella versata in un apposito conto corrente infruttifero intestato al ministero dell’Economia e delle finanze. Tale somma non potrà mai essere inferiore al 20% del danno quantificato nella sentenza di primo grado”.

L’articolo 5 stabilisce anche “entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le parti che abbiano già presentato istanza di definizione agevolata possono modificarla”. La proposta – spiega il testo – si limita ad integrare la disciplina posta dall’articolo 14 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, aggiungendo una nuova modalità di definizione agevolata della controversia. In particolare, da un lato l’importo del pagamento viene ridotto al 20% della condanna originaria ma, dall’altro, la parte è obbligata ad accompagnare la richiesta con la prova dell’avvenuto versamento della somma in un apposito deposito vincolato. In ragione di ciò, pur essendo difficile quantificare esattamente il numero dei soggetti che preferiranno aderire a tale formula in luogo di quella prevista dall’articolo 14 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 (che, pur prevedendo una più condanna più onerosa – pari al 25% della condanna – consente un pagamento dilazionato nel tempo), è ragionevole aspettarsi una compensazione tra il minor importo dei singoli versamenti conseguenti alla nuova norma e l’ampliamento del numero di coloro che riterranno più conveniente addivenire a tale modalità di definizione della controversia.