Decreto Dignità, ecco gli emendamenti del PD: ok a divieto pubblicità ed inserimento di ulteriori restrizioni al gioco

Da un ulteriore aumento del Preu, all’identificazione dei giocatori di slot tramite tessera sanitaria o documento di identità, fino ad arrivare alla riduzione dei punti vendita, gli emendamenti presentati dal PD al Decreto Dignità inaspriscono ancora di più le norme contenute nell’articolo 9. Confermato quindi anche il divieto di pubblicità dei giochi. Ecco gli emendamenti del PD:

  1. 924

Articolo 9

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Articolo 9-bis.

(Certificazione dei punti vendita del gioco pubblico)

  1. Al fine di innalzare il livello qualitativo dei punti vendita del gioco pubblico, con decreto del ministro dell’economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le nuove regole di concessione certificata delle licenze di vendita del gioco rispondenti ai seguenti criteri:
  2. a) accesso selettivo, completa identificazione dell’avventore, mediante il controllo con documento d’identità e della carta nazionale dei servizi che permetterà il funzionamento delle apparecchiature da gioco e videosorveglianza;
  3. b) eliminazione di immagini eccessive che inducano al gioco;
  4. c) standard di arredo interno e luci, più segnaletica esterna che attesta la certificazione pubblica;
  5. e) rispetto di vincoli architettonici;
  6. f) formazione specifica per gli addetti anche con approccio di contrasto al gioco d’azzardo patologico;
  7. g) rispetto di limiti minimi sui volumi di spazio dedicati al gioco e sui numeri minimi e massimi di apparecchi adibiti al gioco;
  8. h) trasparenza delle comunicazioni in materia di gioco;
  9. i) tracciabilità completa delle giocate e delle vincite, degli apparati di videosorveglianza interna simili a quelli in dotazione ai tradizionali casinò;
  10. l) collegamento diretto con presidi di polizia e con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  11. A decorrere dal 1° gennaio 2020 l’installazione degli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è consentita solo negli esercizi certificati ai sensi del decreto di cui al comma 1.

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(Certificazione dei punti vendita)

 

  1. 924

Articolo 9

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Articolo 9-bis.

(Distribuzione della riduzione dei punti vendita del gioco pubblico)

  1. Al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell’ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età, il Ministro dell’economia e delle finanze, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emana un decreto, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del provvedimento, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato, volto a ripartire la riduzione dei punti vendita del gioco, sulla base dei criteri che saranno recepiti dagli Enti Locali, in modo da garantirne un’equilibrata distribuzione sul territorio nazionale, sulla base dell’intesa sancita il 7 settembre 2017 in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 1, comma 936, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

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(Riduzione dei punti vendita del gioco sulla base delle attribuzioni stabilite dall’intesa di settembre 2017

I punti vendita oggi abilitati alla installazione di AWP (non tutti necessariamente ne detengono attualmente) sono 98.600 ca, così suddivisi:

  1. a) 69.000 ca tra bar e tabacchi (di cui 56.000 bar ca e oltre 13.000 tabacchi);
  2. b) 29.600 ca sale e punti gioco così suddivisi:
  • 8.000 ca esercizi generalisti secondari,
  • 2.800 ca sale VLT,
  • 200 ca sale Bingo,
  • 5.000 ca sale giochi,
  • 5.600 ca negozi,
  • 8.000 ca corner.

A regime, i punti vendita in cui potranno essere presenti le AWP, rispetto agli attuali 98.600 ca, saranno così distribuiti:

– un numero massimo di 18.000 ca sale, comprensive di quelle attualmente installate, e punti gioco certificati, rispetto ai 29.600 attuali, (con una effettiva riduzione di oltre 10.000 punti vendita ca), così articolati:

  • 10.000 agenzie o negozi aventi come attività prevalente la vendita di prodotti di gioco pubblici (come previsto dalla legge di stabilità 2016),
  • 5.000 ca corner, (punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici),
  • 3.000 ca sale VLT e Bingo

– un numero massimo di circa 30/35.000 esercizi che saranno in grado di ottenere la certificazione per la vendita di gioco pubblico.

Le Regioni, d’intesa con gli Enti locali, si impegnano a garantire la effettiva attività commerciale dei punti vendita del gioco pubblico previsti a regime (18.000 sale e punti Gioco e 30/35.000 esercizi).)

 

AC 924

Articolo 9

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

5-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli apparecchi previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, devono essere dotati di un lettore elettronico di tessera sanitaria o di un documento di identità, per l’abilitazione al gioco dei soli utenti maggiorenni. Indipendentemente dal tipo di gioco d’azzardo e dall’utilizzo di apparecchiature elettroniche, tutte le forme di gioco con vincita in denaro sono subordinate all’utilizzo della tessera sanitaria o di un documento.

5-ter. Il pagamento delle prestazioni rese dagli apparecchi previsti dall’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è effettuato esclusivamente in forma elettronica mediante carte nominative.

FREGOLENT ASCANI COLANINNO DEL BARBA FRAGOMELI LIBRANDI MANCINI TOPO UNGARO

(L’emendamento mira ad ampliare gli strumenti per la salvaguardia dei minori, che hanno un preciso diritto a vedersi inibito l’accesso al gioco, diritto al quale corrisponde l’obbligo delle istituzioni di darvi attuazione.

Inoltre, introducendo il pagamento elettronico (carta di credito o bancomat) quale unico strumento per pagare il gioco d’azzardo, oltre a stimolare l’utente ad un approccio responsabile al gioco,  mira ad ampliare la trasparenza e la tracciabilità, impedendo il riciclaggio di denaro sporco e permettendo di individuare il ricorso all’usura.)

 

AC 924

Articolo 9

Sostituire il comma 6 con il seguente: “ 6. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a) e lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata, rispettivamente, nel 19,5 per cento e nel 6,5 per cento dell’ammontare delle somme giocate a decorrere dal 1° settembre 2018 e nel 20 per cento e nel 7 per cento a decorrere dal 1° maggio 2019. Una quota pari allo 0,25 a decorrere dal 1° settembre 2018 e allo 0,5 a decorrere dal 1° maggio 2019 è destinata a incrementare il fondo per il contrasto al gioco d’azzardo patologico di cui all’articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.”.

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(Finanziamento fono gioco d’azzardo patologico GAP a valere su incremento tassazione su new slot e vlt)

lp/AGIMEG