Corte dei Conti, a Bplus e Citec sanzioni minime per il ritardo nella presentazione del rendiconto

La Prima Sezione Centrale d’Appello della Corte dei Conti ha condannato Bplus e Citec (cui poi subentrò Gamenet) al pagamento di mille euro per ogni anno di ritardo nella presentazione del conto giudiziale della gestione delle newslot. Accolte solo in parte le richieste della Procura, che aveva chiesto l’irrogazione di sanzioni complessive per 528,5 milioni nel caso di Bplus, e di 150,5 milioni per Citec. Nella sentenza, il giudice d’appello ha riconosciuto in primo luogo che “il concessionario è agente contabile e, come tale, tenuto alla resa del conto giudiziale”. Ha quindi giudicato “non sostenibile la tesi dell’assenza di colpa grave per la ritardata ovvero omessa presentazione del conto, soprattutto a fronte di un preciso ordine del giudice e della disponibilità dei dati” (da un lato infatti, le concessionarie hanno sempre affermato che i dati di rendicontazione potessero essere ricavati dalle comunicazioni constantemente inviate alla rete di controllo Sogei; dall’altro non hanno rispettato iltermine di 120 giorni che la Procura Regionale aveva accordato loro nel 2009 per il deposito dei conti giudiziali). Una serie di circostanze, tuttavia, hanno spinto il giudice a applicare una sanzione di importo minimo “avuto riguardo sia alle difficoltà interpretative comunque emerse, sia alle concorrenti responsabilità dell’Amministrazione concedente, che non ha precisato in sede convenzionale gli obblighi in tal senso del concessionario, sia alla novità della casistica, sia alla mancanza di un modello, resosi disponibile solo dopo un complesso iter procedurale”. IL giudice ha inoltre respinto la richiesta di compilazione d’ufficio del conto, dal momento che le concessionarie hanno depositato tardivamente i rendiconti: “la Sezione di primo grado ha svolto istruttoria per verificare che non si trattasse di un “qualsiasi deposito di documentazione” solo per evitare l’irrogazione della sanzione e l’Amministrazione ha ritenuto i conti satisfattori delle esigenze di rendiconto, tanto da vistarli”. Tuttavia, ha precisato il giudice d’appello “sta ora al magistrato relatore effettuare le valutazioni di sua competenza su di essi, valutazioni di merito, che esulano dal giudizio per resa di conto, rientrando, invece, nell’ambito e nella competenza del giudizio di conto”. Sentenza analoghe erano già state emesse nei mesi scorsi dalla Terza Sezione, nei confronti di Sisal, Snai e Codere. rg/AGIEMG