Cons. Stato, Liberalizzazione orari non si applica a sale giochi: legittimi i limiti posti dal Sindaco di Milano

“La liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali non si applica alle case da gioco autorizzate ai sensi dell’art. 88 t.u.l.p.s.”. E’ la motivazione che ha addotto la Quinta Sezione del Consiglio di Stato nell’annullare la sospensione disposta dal Tar Lombardia dell’ordinanza del Sindaco di Milano del 29 gennaio 2013, nella parte concernente le sale giochi. Sostanzialmente con questa pronuncia, il Consiglio di Stato annulla il provvedimento cautelare del Tar Lombardia e conferma l’ordinanza con cui il Sindaco di Milano ha stabilito che le sale da gioco possano rimanere aperte dalle 10 del mattino all’una di notte. La questione adesso torna al Tar Lombardia per la discussione nel merito. rg/AGIMEG