Veneto, via libera alla legge sulla prevenzione del Gap. Distanziometro differenziato per i Comuni al di sopra dei 5mila abitanti. Ecco cosa dice la legge

Il Consiglio regionale del Veneto – come anticipato da Agimeg – ha approvato a maggioranza il Progetto di Legge della Giunta n. 395 “Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d’azzardo patologico”, già licenziato a maggioranza dalla Quinta Commissione consiliare permanente e assunto quale testo di riferimento dopo la sintesi di tre Progetti di Legge analoghi, di iniziativa consiliare, con primi firmatari Antonio Guadagnini (Siamo Veneto), Riccardo Barbisan (Lega Nord) e Giovanna Negro (Veneto Cuore Autonomo). La normativa vieta: “la collocazione di apparecchi per il gioco in locali che si trovino ad una distanza inferiore a trecento metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e inferiore a cinquecento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti da: a) servizi per la prima infanzia; b) istituti scolastici di ogni ordine e grado; c) centri di formazione per giovani e adulti; d) luoghi di culto; e) impianti sportivi; f) ospedali, strutture ambulatoriali, residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario; g) residenze per anziani, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione socio-culturale, oratori e circoli da gioco per adulti; h) istituti di credito e sportelli bancomat; i) esercizi di compravendita di oggetti preziosi e di oro usati; 1) stazioni ferroviarie e di autocorriere”. Il distanziometro, come stabilito da un emendamento della Giunta, non riguarda tuttavia le attività già in essere. Secondo quanto stabilito dalla normativa: “A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 gli esercizi nei quali risultano installati apparecchi da gioco sono soggetti all’aliquota IRAP maggiorata dello 0,92 per cento con riferimento ad ogni periodo d’imposta in cui risulti l’installazione dell’apparecchio, indipendentemente dalla durata dell’installazione stessa nell’arco del periodo”. La legge regionale istituisce inoltre un tavolo tecnico permanente sul gioco d’azzardo patologico quale organismo con compiti di consulenza, studio, implementazione e valutazione delle politiche socio-sanitarie, ivi comprese le azioni previste dalla presente legge, sulla dipendenza da gioco d’azzardo. Nella possibilità dei Comuni, infine, individuare criteri di riordino della rete di raccolta del gioco, individuare limiti orari, “prevedere forme premianti per gli esercizi e per i gestori di circoli privati e di altri luoghi deputati all’intrattenimento che scelgono di non installare o di disinstallare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d’azzardo”. cdn/AGIMEG