Trasmessa in Senato la Legge di Bilancio 2020. Tutti i provvedimenti in materia di giochi

E’ stato trasmesso al Senato il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020
e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022″. All’ordine del giorno della seduta di domani dell’Aula le comunicazioni del Presidente sul disegno di legge di bilancio, che sarà assegnato alla Commissione Bilancio in sede referente e alle altre Commissioni in sede consultiva.

Nel testo sono state confermate tutte le disposizioni sui giochi. E’ stato ritoccato il prelievo sulle vincite inferiori ai 500 euro per le vlt: dal 1 maggio 2020 sarà infatti dell’1,9%. Rimangono invariate invece tutte le disposizioni sulla gara per slot e vlt. “Art. 92
(Concessione per il gioco mediante apparecchi da intrattenimento) l. In vista della scadenza delle vigenti concessioni in materia di apparecchi da divertimento e intrattenimento
e gioco a distanza, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei principi e delle regole europee e nazionali, attribuisce, con gara da indire entro il 31 dicembre 2020, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, le seguenti concessioni: a) 250.000 diritti per apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che consentono il gioco solo da ambiente remoto, collegati alla rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 64(), e successive modifiCazioni da collocare nei punti vendita di cui alle lettere c) e d), nonché nelle sale scommesse e nelle sale bingo; base
d’asta non inferiore ad euro 1.400 per ogni diritto, con un offerta minima di 10.000 diritti;
b) 58.000 diritti (per apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, collegati alla rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, da collocare nei punti vendita di cui alla lettera d), nonché nelle sale scommesse e nelle sale bingo; base d’asta non inferiore ad euro 15.500 per ogni diritto,
con un offerta minima di 2.500 diritti; c) 35.000 diritti per l’esercizio di punti vendita presso bar e tabacchi, in cui poter collocare gli apparecchi di cui all’articolo Il O, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che consentono il gioco solo da ambiente remoto; base d’asta non inferiore a
11.000 euro per ogni punto di vendita, con un’offerta minima di l00 diritti; d) 2.800 diritti per l’esercizio di sale in cui è possibile collocare gli apparecchi di cui all’attico lo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che consentono il gioco solo da ambiente remoto; base d’asta non inferiore ad euro 30.000 per ogni punto di vendita, con un’offerta minima di 100 diritti;
e) 50 diritti per poter offrire gioco a distanza; base d’asta non inferiore ad euro 2.000.000 per ogni diritto. 2. Le concessioni di cui al comma l hanno durata di nove anni, non rinnovabile. In caso di aggiudicazione, le somme dovute devono essere versate in due rate: la prima, pari al cinquanta per cento della base d’asta, entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione della concessione e la differenza tra l’offerta presentata ed il versamento effettuato entro 3O giorni dalla sottoscrizione della convenzione di concessione. 3. Possono partecipare alle selezioni di cui al presente articolo i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti ne li’ ordinamento di tale Stato, di dimostrata qualificazione morale, tecnica ed economica. 4. Al fine di assicurare lo svolgimento delle gare e la collocazione dei punti vendita di gioco, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’interno, sono fissate regole uniformi per tutto il territorio nazionale in ordine alla distribuzione dei punti di gioco. Art. 93 (Incremento del prelievo sulle vincite) l. Il prelievo sulle vincite è fissato nelle seguenti misure: a) 1,9 per cento dal l° maggio 2020 e 1,3 per cento dal l° gennaio 2021, per la vincita o patte di essa fino a 500 euro; b) 15 per cento, dal l° maggio 2020, per la patte della vincita eccedente euro 500. 2. A decorrere dal l° marzo 2020 il diritto sulla parte della vincita eccedente i 500 euro è fissato al 15 per cento. 3. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è modificata la percentuale del prelievo sulla vincita dei giochi SuperEnalotto e Superstar destinata al fondo utilizzato per integrare il montepremi relativo alle vincite di quatta e quinta categoria dell’Enalotto, al fine di adeguarla alle nuove aliquote del prelievo sulle vincite”. cdn/AGIMEG