Stabilità, ecco il testo integrale della relazione del Governo sull’articolo riguardante il settore del gioco

Un introito aggiuntivo per l’erario “pari a circa 600 milioni di euro complessivi di cui 500 milioni derivanti dalle “new slot” e 100 milioni dalle “Video lotteries”, assumendo, quindi, una raccolta invariata rispetto al 2014 tenendo, altresì, conto dell’andamento della stessa nel 2015”. E’ quanto sottolineato nella relazione accompagnatoria alla Stabilità 2016. Nella relazione viene anche spiegato che allo scopo di “incoraggiare il passaggio dal gioco illecito a quello lecito dei soggetti non concessionari che offrono, con qualsiasi modalità, scommesse con vincite in denaro in Italia, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, è prevista una riapertura, fino al 31 gennaio 2016 del procedimento di regolarizzazione”, la Sanatoria. L’adesione alla Sanatoria permetterà inoltre, “a coloro che, per mezzo della procedura di regolarizzazione fiscale, entrano a far parte del circuito legale, la possibilità di partecipare alla prossima gara per l’attribuzione delle concessioni per la raccolta delle scommesse sportive, ippiche e non sportive, da espletarsi entro la prima metà dell’anno 2016, in vista della scadenza delle concessioni attualmente vigenti”. Ecco il testo integrale della relazione all’art. 48 della Legge di Stabilità 2016 “Disposizioni in materia di giochi”.

“Commi 1-2. La norma prevede l’incremento dell’aliquota del prelievo erariale unico (PREU) applicata alla raccolta di gioco praticato mediante gli apparecchi disciplinati dall’articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed in particolare:

– quelli di cui alla lettera a) del suddetto comma, le c.d. “new slot” (o AWP) che possono essere installate sia in locali che svolgono attività diverse dal gioco (pubblici esercizi, rivendite di tabacchi), quindi ad accesso libero, sia in sale destinate prevalentemente ad attività di gioco (sale scommesse, sale bingo), in cui l’accesso è precluso ai minori d’età;

– e quelli di cui alla lettera b), le c.d. “Video Lotteries Terminal” (“o VLT”), che sono “sistemi di gioco” costituiti da una serie di “videoterminali”, con controllo del gioco da remoto, che possono essere installate esclusivamente in sale destinate all’attività di gioco, in cui l’accesso è precluso ai minori di età.

Attualmente sulle c.d. “new slot” o AWP è applicato un prelievo erariale unico pari al 13 per cento, mentre sulle c.d. “Video lotteries Terminal” o VLT è applicato un prelievo pari al 5 per cento. Entrambi i suddetti prelievi sono calcolati sulla raccolta lorda, ossia sull’ammontare complessivo delle somme giocate (c.d. coin in”), al lordo delle vincite.

Con la norma in esame le due aliquote sono innalzate rispettivamente al 15 per cento e al 5,5 per cento.

Come meglio dettagliato nella relazione tecnica, dall’aumento delle aliquote suddette, deriverebbe un introito aggiuntivo per l’erario pari a circa 600 milioni di euro complessivi di cui 500 milioni derivanti dalle “new slot” e 100 milioni dalle “Video lotteries”, assumendo, quindi, una raccolta invariata rispetto al 2014 tenendo, altresì, conto dell’andamento della stessa nel 2015.

Comma 3. La norma prevede la proroga della c.d. regolarizzazione fiscale per emersione dei centri di raccolta on line delle scommesse non autorizzati. La sanatoria riguarda i c.d. CTD (Centro di Trasmissione Dati) e muove sulla linea di intervento del forte contrasto al fenomeno della raccolta parallela delle scommesse che, prive di regole, giacché i relativi operatori si sottraggono al dovere di auto-sottomettersi al quadro regolatorio nazionale, in Italia desta ormai da tempo una seria preoccupazione sia per la mancata tutela dei giocatori, in particolar modo di minori – dal momento che è ignoto il grado di effettiva protezione che tale rete è in grado di garantire veramente, rispetto a quella ufficiale dei concessionari di Stato – sia per il ruolo competitivo delle imprese concessionarie, per i loro margini di ricavo oltre che per il gettito erariale.

Allo scopo, quindi, di incoraggiare il passaggio dal gioco illecito a quello lecito dei soggetti non concessionari che offrono, con qualsiasi modalità, scommesse con vincite in denaro in Italia, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, è prevista una riapertura, fino al 31 gennaio 2016 del procedimento di regolarizzazione ai sensi dell’art. 1, commi 643, 644 e 645 della legge n. 190 del 2014.

Peraltro, l’adesione alla procedura di emersione consente, altresì, a coloro che, per mezzo della procedura di regolarizzazione fiscale, entrano a far parte del circuito legale, la possibilità di partecipare alla prossima gara per l’attribuzione delle concessioni per la raccolta delle scommesse sportive, ippiche e non sportive, da espletarsi entro la prima metà dell’anno 2016, in vista della scadenza delle concessioni attualmente vigenti.

Commi 4-7. Con la procedura di regolarizzazione fiscale, disciplinata dall’art. 1, commi da 643 a 645, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) non è stata riconosciuta la legittimità ad operare in Italia a quei soggetti che offrono scommesse tramite i cosiddetti “centri trasmissione dati – CTD” svolgenti attività di intermediazione nella attività di raccolta delle scommesse. L’operatore del Ctd non ha visto riconosciuta la propria posizione professionale in quanto l’attività di intermediazione nella raccolta delle scommesse, oltre a poter configurare reato (di cui all’art. 4 co. 4 bis della legge 401 del 1989) – anche quando è posta in essere per conto di un concessionario autorizzato da uno Stato estero – è chiaramente vietata dal vigente regolamento disciplinante le scommesse (di cui all’articolo 5 del decreto ministeriale 1° marzo 2006, n. 111, che così recita “Fermo restando quanto previsto dal presente regolamento, è vietata ogni forma di intermediazione nella raccolta delle scommesse”), cui risultano sottostare, a pena di decadenza dal disciplinare, anche gli operatori esteri che hanno presentato la dichiarazione di impegno alla regolarizzazione.

La raccolta di scommesse, anche quando ha luogo mediante strumenti telematici, può avvenire lecitamente solo ed esclusivamente se posta in essere da parte di soggetti titolari di concessione. Non è, quindi, ammesso che soggetti terzi raccolgano le scommesse per conto dei concessionari o titolari di reti svolgendo una mera intermediazione. Infatti, (come ribadito dal richiamato D.M. n. 111 del 1 marzo 2006 che, sul punto, ha confermato i contenuti del previgente D.M. n. 174/1998), a tutt’oggi, “è vietata ogni forma di intermediazione nella raccolta delle scommesse” (art. 2, comma 5).

Senonchè, il legislatore, con la Legge Comunitaria del 2009 (legge del 7 luglio 2009, n. 88), “al fine di contrastare in Italia la diffusione del gioco irregolare ed illegale, nonché di perseguire la tutela dei consumatori e dell’ordine pubblico, la tutela dei minori e la lotta al gioco minorile ed alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi”, ha dettato (all’art. 24, dal comma 11 al comma 26) un’organica e articolata disciplina in materia di gioco pubblico a distanza. In particolare, la raccolta di gioco da remoto è incentrata sull’adozione obbligatoria di un contratto di conto di gioco tra il giocatore ed il concessionario, che deve essere predisposto nel rispetto di alcune condizioni minime e che in alcun modo può essere utilizzato “per la raccolta o l’intermediazione di giocate altrui” (comma 19, lett. c). Contratto di gioco che, peraltro, a norma dell’art. 1, comma 643, della legge n. 190 del 2014, si considera perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale.

Ciò premesso, al fine di intercettare gli introiti dei CTD si è ritenuto opportuno, con la disposizione in commento, richiamare l’espressione “stabile organizzazione” di cui all’art. 162 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, con la quale si designa una sede fissa di affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato. L’accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate della stabile organizzazione del soggetto estero, che svolge attività di raccolta delle scommesse per mezzo di altro soggetto residente o non residente, subordinato alla rilevazione di determinati presupposti relativi al superamento di un preciso volume d’affari entro un dato arco temporale, comporta la determinazione e la successiva liquidazione, oltre che dell’imposta unica, che avrebbe dovuto pagare se fosse stato “regolare”, anche della maggiore imposta e delle sanzioni dovute.

Il comma 6, prevede, inoltre, che, una volta accertata la stabile organizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, gli intermediari finanziari devono applicare all’atto dell’effettuazione della transazione, una ritenuta d’acconto pari al 25 per cento sugli importi che i gestori dei punti di gioco collegati con reti estere, generalmente pagati con carte di credito e bonifici internazionali, riversano alla stessa società estera per via telematica.

Comma 8. Tutte le concessioni per le scommesse a quota fissa e a totalizzatore su eventi sportivi anche ippici e non sportivi, verranno a scadenza il 30 giugno 2016.

I principi comunitari, sanciti anche dalla giurisprudenza nel corso degli anni, prevedono l’indizione di procedure di selezione aperte e competitive, senza barriere all’ingresso per gli aspiranti aggiudicatari.

In tal senso la norma rispecchia tali principi non fissando alcun limitazione all’ingresso di nuovi soggetti, rispetto agli attuali concessionari.

Il totale dei diritti attribuiti sulla rete legale dei giochi, che offrono scommesse sportive e/o ippiche, mediante negozi che effettuano prevalentemente attività di gioco (negozi) ovvero che effettuano prevalentemente altre attività (corner) è di circa 17.000 (di cui 2.196 emersi ai sensi dell’art. 1, comma 643, della legge n. 190 del 2014). I punti vendita all’attualità operativi sono circa 15.000. Detta differenza è determinata, in gran parte, dalla presenza di “corner” che possono offrire esclusivamente gioco ippico, attualmente di scarsa attrattività e redditività ma che potrebbero, in qualsiasi momento, tornare operativi allorquando potessero offrire anche scommesse sportive, come prevede la norma in esame per la nuova gara.

Pertanto, si ribadisce che il numero dei punti vendita autorizzati è pari a circa 17.000, di cui 6.500 negozi e 10.500 “corner”.

La norma in esame prevede l’attribuzione di un numero di diritti inferiore al totale odierno, suddivisi fra 10.000 negozi e 5.000 “corner”, in quanto i negozi risultano più tutelanti sotto il profilo della lotta al gioco minorile e maggiormente controllabili. La disposizione limita i “corner” da installare in bar ed esercizi similari, in cui si effettua quale attività principale la somministrazione di alimenti e bevande, ad un numero massimo di 1.000.

La base d’asta prevista (non inferiore ad euro 32.000 per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro 18.000 per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici) è stata così fissata, tenendo conto dell’importo previsto per la precedente gara (art. 10 del D.L. n. 16/2012), pari ad 11.000 euro per una concessione di durata pari a poco meno di 4 anni, per negozi di scommesse e della contrazione del numero dei diritti messi a gara.

L’importo ridotto previsto per i “corner” deriva dalla considerazione che i “negozi di gioco” possono ospitare, rispetto alla precedente tipologia di esercizi, un numero maggiore di terminali di accesso al gioco nonché l’esercizio di altri giochi come ad esempio quello mediante apparecchi da intrattenimento della tipologia “VLT”.

Comma 9. In considerazione della natura strategica delle decisioni ricadenti sulle modalità tecniche relative ai giochi, scommesse e concorsi a premi, e per le ricadute sul mercato ed il contrasto all’offerta illegale di giochi è disposto che dette modalità vengano stabilite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze su proposta del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Comma 10. Occorre considerare che attualmente sono attive sul territorio nazionale 210 sale Bingo, la maggior parte delle quali ha visto scadere la concessione nel biennio 2013-2015, mentre per le rimanenti le concessioni scadranno nell’anno 2016.

Nel 2014, sulla base della previsione recata dall’art. 1, commi da 636 a 638, della legge n. 147 del 2013, è stata indetta una gara per l’attribuzione delle concessioni in scadenza negli anni 2013 e 2014. Tuttavia, la procedura di gara è stata annullata dal Tar Lazio e le concessioni scadute hanno continuato e continuano tuttora ad operare in base ad una specifica disposizione di legge recata dalla norma su citata.

Si è, quindi, ritenuto opportuno, con la disposizione in commento, prevedere l’indizione di una nuova procedura selettiva per l’attribuzione o la riattribuzione delle concessioni scadute ed in scadenza al 2016.

La gara indetta nel 2014 prevedeva una base d’asta di 200 mila euro per una concessione di durata di 6 anni.

La norma in commento prevede, invece, una base d’asta pari a 350 mila euro, quindi superiore a quella prevista nel 2014, considerata la maggiore durata prevista per le nuove concessioni pari a 9 anni, rispetto ai 6 previsti per la gara precedentemente annullata.

Tuttavia, le concessioni attualmente scadute continuano ad operare in virtù della proroga prevista dal predetto comma 636 della legge n. 147 del 2013, proroga, peraltro, concessa fino alla data della sottoscrizione della nuova concessione riattribuita, a fronte del pagamento di un canone determinato e a condizione dell’avvenuta sottoscrizione dell’atto di integrativo accessivo alle concessioni di cui all’art. 1, comma 79 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

La sottoscrizione dell’atto integrativo è stato ritenuto necessario per consolidare i presupposti della migliore efficienza ed efficacia dell’azione di contrasto della diffusione del gioco irregolare o illegale in Italia, della tutela dei consumatori, in particolare minori di età, dell’ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei giochi. Attraverso l’aggiornamento delle concessioni in essere, mediante la sottoscrizione dell’atto integrativo, si vuole raggiungere l’obiettivo di selezionare concessionari che, dovendo dichiarare in ogni caso in sede di gara i dati identificativi delle persone fisiche o giuridiche, che detengono direttamente o indirettamente una partecipazione al loro capitale o patrimonio superiore al 2 percento, siano dotati di determinati requisiti, nonche’ assicurino il rispetto di determinati obblighi.

Comma 11. La norma introduce una nuova procedura di selezione per l’attribuzione delle concessioni relative alla raccolta del gioco a distanza.

Al riguardo, occorre premettere che a seguito dell’introduzione nel nostro ordinamento dell’art. 24, comma 11 della legge 7 luglio 2009 n.88 (Legge Comunitaria) è stato pubblicato nel febbraio 2011 un decreto direttoriale dell’allora AAMS contenente le condizioni generali di accesso alle nuove concessioni per l’esercizio e la raccolta del gioco a distanza, oltre alla procedura di integrazione della convenzione di concessione per l’esercizio a distanza dei giochi pubblici per coloro che erano già titolari del diritto per la raccolta a distanza del gioco pubblico. Alla suddetta procedura di integrazione potevano partecipare i soggetti già titolari di concessione ed i particolare:

a) ai soggetti che già esercitano un attività di gestione e di raccolta di giochi, anche a distanza, in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento di tale Stato in possesso di determinati requisiti stabiliti dal comma 15 dell’art. 24 su menzionato;

b) ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge comunitaria citata, erano già titolari di concessione per l’esercizio e la raccolta di uno o più giochi attraverso rete fisica, rete di raccolta a distanza, ovvero entrambe.

Per tutti gli operatori suindicati il termine di scadenza della propria concessione è rimasto quello previsto nello schema di convenzione “principale”, anche se ai sensi dell’art. 4, secondo comma, dell’atto integrativo per i giochi acquisiti successivamente, e cioè al momento della stipula del menzionato atto integrativo, il termine di scadenza – avente durata di nove anni – iniziava a decorrere dall’attivazione dei nuovi giochi.

In mancanza di adesione alla procedura di stipula dell’atto integrativo, i concessionari sopra menzionati sarebbero decaduti dal diritto di raccolta a distanza delle giocate.

Il numero delle concessioni offerte secondo le allora esigenze di mercato è stato pari ad un massimo di duecento, delle quali però solo un quarto sono state attribuite, in ragione della vigenza delle preesistenti concessioni on line assegnate a seguito della gara ai sensi dell’art. 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223), integrative delle concessioni fisiche, che verranno a scadenza al 30 giugno 2016, contemporaneamente a tutte le concessioni fisiche.

Occorre considerare che la previsione con la norma de qua di una nuova procedura di selezione per l’attribuzione delle concessioni sul gioco a distanza, consente, da un lato, a coloro che vogliono proseguire la raccolta dei giochi a distanza – in particolare delle scommesse – di dotarsi di titolo idoneo e, dall’altro, l’ingresso ai soggetti che volessero accedere alla rete legale.

La norma prevede che la gara sia bandita per l’attribuzione di 120 concessioni, numero definito tenuto conto sia delle concessioni in scadenza, sia dei nuovi aspiranti concessionari.

La base d’asta prevista dalla norma è pari a 200.000 euro, così come già prevista dalla legge n. 88 del 2009, in considerazione della minore durata delle nuove concessioni che verranno attribuite dovuta alla necessità dell’allineamento temporale con la prossima scadenza delle altre concessioni on line.

Comma 12. La previsione del comma 78, numero 26, lettera b) della legge n. 220 del 2010 è stata a suo tempo introdotta per evitare che la cessazione, specie improvvisa (revoca o decadenza), di una impresa investita dei compiti di raccolta del gioco (con la cessazione di operatività di tutta la sua infrastruttura materiale) provocasse una “carenza” di servizio di raccolta e di “presidio” di ordine pubblico e sicurezza nella zona in cui, fino a detta cessazione, era assicurata la raccolta di gioco per conto dello Stato e nel rispetto del quadro regolatorio nazionale. Il rischio che si intendeva evitare è che l’impresa cessata ma dotata ancora di potenzialità materiale della raccolta potesse proseguire, in autonomia e fuori del quadro regolatorio, ad offrire gioco senza che la platea dei giocatori si avvedesse del mutamento di situazione determinatosi.

Tuttavia, la Corte di Cassazione, ha sollevato riguardo alla disposizione un dubbio di compatibilità con il diritto europeo, rimettendo la questione alla Corte di Giustizia la quale dovrebbe pronunciarsi nei primi mesi del 2016.

Inoltre, considerato che tale disposizione non ha mai ricevuto effettiva applicazione, trattandosi di un vincolo oggettivamente di non facile e proficua praticabilità da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli al fine di dare maggiore chiarezza al sistema concessorio nazionale in vista delle prossime gare da espletarsi per l’aggiudicazione delle nuove concessioni in materia di scommesse, Bingo e gioco a distanza, si ritiene opportuno abrogarla, potendo essa costituire un ostacolo alla partecipazione alle suddette gare, soprattutto da parte degli operatori stranieri”. es-dar/AGIMEG