Sicilia: pubblicata in GU la legge “Norme per la prevenzione e il trattamento del disturbo da gioco d’azzardo”. Ecco il TESTO INTEGRALE

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Regioni la Legge 21 ottobre 2020, n. 24 della Sicilia “Norme per la prevenzione e il trattamento del disturbo da gioco d’azzardo”. Ecco il testo integrale:

L’ASSEMBLEA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita’ e definizioni

1. La presente legge persegue le seguenti finalita’:
a) tutelare i valori costituzionalmente tutelati della salute e
del risparmio, come sancito dagli articoli 32 e 47 della
Costituzione, e gli interessi della collettivita’, contrastando la
diffusione del disturbo da gioco d’azzardo (DGA), anche se
autorizzato, salvaguardando le fasce di popolazione piu’ deboli e
maggiormente vulnerabili e curando il trattamento ed il recupero
delle persone che ne sono affette ed il supporto alle loro famiglie;
b) contenere l’impatto negativo delle attivita’ connesse alla
pratica del disturbo da gioco d’azzardo sulla sicurezza urbana, sulla
viabilita’, sull’inquinamento acustico e sul governo del territorio;
c) contrastare l’esercizio abusivo delle attivita’ di raccolta di
gioco.
2. Ai fini dell’applicazione della presente legge, per sale da
gioco si intendono tutti i locali adibiti prevalentemente
all’attivita’ del gioco con vincita in denaro praticato mediante gli
apparecchi descritti dai commi 6 e 7 dell’art. 110 del Testo unico di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive
modificazioni.
3. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, per luoghi
sensibili si intendono:
a) gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, incluse le
universita’ ed ogni altra struttura formativa;
b) i luoghi di culto;
c) le strutture sanitarie ed ospedaliere, incluse quelle dedicate
all’accoglienza, all’assistenza e al recupero di soggetti affetti da
qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio
sociale o che, comunque, fanno parte di categorie protette;
d) i luoghi di aggregazione giovanile, inclusi gli impianti
sportivi;
e) le caserme;
f) i centri di aggregazione di anziani;
g) i cimiteri e le camere mortuarie.
4. I comuni con apposito regolamento possono indicare ulteriori
siti oltre quelli di cui al comma 3 sulla base delle caratteristiche
del territorio comunale.
5. I comuni possono disciplinare, nell’ambito dei propri strumenti
di pianificazione, gli elementi architettonici e strutturali delle
sale da gioco e degli spazi per il gioco e le relative pertinenze,
tenuto conto del contesto urbano, della sicurezza nonche’ dei
problemi connessi alla viabilita’ e all’inquinamento acustico.
6. I comuni possono contingentare il numero delle sale da gioco
esistenti sul proprio territorio. La regolamentazione del numero di
sale gioco non potra’ avere effetto retroattivo e dovra’
salvaguardare le attivita’ gia’ esistenti.
7. La diagnosi o la valutazione del soggetto affetto da DGA o a
rischio, requisito per la presa in carico da parte dei servizi del
sistema socio-sanitario, e’ formulata dai servizi per le dipendenze
patologiche delle ASP e dai loro coordinamenti.

Art. 2

Soggetti che concorrono alla realizzazione delle finalita’

1. I comuni singoli e associati e le aziende sanitarie provinciali
(ASP) concorrono, secondo gli indirizzi definiti dalla Regione, alla
realizzazione delle finalita’ della presente legge.
2. Ai fini della presente legge la Regione riconosce il ruolo:
a) dei soggetti del terzo settore di cui alla legge regionale 7
giugno 1994, n. 22 e successive modificazioni e degli enti
accreditati per i servizi nell’area delle dipendenze;
b) delle associazioni di rappresentanza delle imprese e degli
operatori di settore;
c) delle associazioni per la tutela dei diritti dei consumatori e
degli utenti;
d) dei soggetti che, a qualsiasi titolo, operano negli ambiti e
per le finalita’ di cui al comma 1 dell’art. 1.

Art. 3

Osservatorio regionale sul disturbo
da gioco d’azzardo

1. E’ istituito l’Osservatorio regionale sul disturbo da gioco
d’azzardo al fine di conoscere e di monitorare il fenomeno e di
valutare l’efficacia delle politiche messe in atto per contrastarlo.
2. L’Osservatorio ha il compito di:
a) osservare, studiare, monitorare il fenomeno della dipendenza
da gioco;
b) formulare pareri, proposte di strategie e linee di intervento
all’Assemblea regionale siciliana e alla Giunta regionale, al fine di
elaborare azioni di prevenzione, contrasto e trattamento delle
dipendenze patologiche correlate al gioco;
c) redigere annualmente una relazione sullo stato dell’offerta di
gioco in relazione alle finalita’ della presente legge.
3. L’Osservatorio regionale sul disturbo da gioco d’azzardo ha sede
presso il Dipartimento per le attivita’ sanitarie – osservatorio
epidemiologico (DASOE) – dell’Assessorato regionale della salute, che
ne assicura supporto tecnico, ed e’ composto da due componenti
dell’Assessorato regionale della salute, da un componente per ogni
coordinamento dei servizi delle dipendenze patologiche delle ASP, dal
presidente del coordinamento enti ausiliari Regione siciliana in
rappresentanza delle comunita’ terapeutiche per tossicodipendenti, da
un rappresentante delle associazioni e/o fondazioni impegnate nella
prevenzione del gioco d’azzardo e da un rappresentante delle
fondazioni e/o associazioni riconosciute per la prevenzione del
fenomeno dell’usura.
4. La partecipazione alle riunioni dell’Osservatorio e’ a titolo
gratuito.
5. Le modalita’ di funzionamento dell’Osservatorio sono stabilite
con apposito decreto dell’assessore regionale per la salute da
emanarsi, previo parere della Commissione «Servizi sociali e
sanitari» dell’Assemblea regionale siciliana, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Agli adempimenti
previsti si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente.

Art. 4

Elenco regionale soggetti inibiti
dal gioco d’azzardo

1. La Regione, con il regolamento di cui al comma 7 dell’art. 5
sentite l’Agenzia delle entrate, l’Agenzia delle dogane e dei
Monopoli e il Garante per la protezione dei dati personali,
istituisce l’elenco regionale dei soggetti che intendono essere
inibiti dal gioco con vincite in denaro.
2. L’iscrizione all’elenco si realizza su base volontaria e puo’
essere effettuata per un periodo definito, almeno semestrale, o a
tempo indeterminato.

Art. 5

Competenze della Regione

1. La Regione:
a) garantisce l’attivita’ di programmazione per la prevenzione e
il contrasto della dipendenza da DGA nel contesto del piano di
prevenzione regionale ed in coerenza con il piano nazionale GAP e
conseguentemente assicura il monitoraggio su tali attivita’;
b) assicura la conoscenza e il monitoraggio dei fenomeni di
dipendenza mediante l’Osservatorio regionale sul disturbo da gioco
d’azzardo, tramite i flussi SIND GAP;
c) istituisce un numero verde regionale dedicato per le
segnalazioni e le richieste di aiuto, i cui riferimenti devono essere
affissi su ogni apparecchio per il gioco di cui ai commi 6 e 7
dell’art. 110 del Testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773 e successive modificazioni e nei locali con offerta del gioco
a rischio di sviluppare dipendenze;
d) promuove la conoscenza, l’informazione e l’aggiornamento degli
esercenti, degli operatori di polizia locale, degli operatori
sociali, socio-sanitari e sanitari nonche’ degli operatori delle ASP,
del terzo settore con esperienza in GAP, degli operatori delle
associazioni di consumatori e utenti e degli sportelli welfare con
riguardo al disturbo da gioco d’azzardo;
e) promuove progetti informativi e formativi in ordine alla
prevenzione del gioco d’azzardo patologico, all’attivazione della
rete di sostegno, alla conoscenza generale della normativa nazionale
e regionale vigente in materia di gioco d’azzardo, anche attraverso
il CEFPAS e/o tramite protocolli con il Ministero dell’istruzione e
con l’Ufficio scolastico regionale;
f) sostiene i soggetti del terzo settore che costituiscono gruppi
di mutuo auto-aiuto, consulenza, orientamento e supporto ai singoli e
alle famiglie;
g) sostiene le famiglie nonche’ le associazioni e le fondazioni
antiusura che si occupano di affrontare situazioni di
sovraindebitamento a rischio usura;
h) sostiene le iniziative delle associazioni a tutela dei diritti
dei consumatori e degli utenti, associazioni di familiari vittime del
gioco d’azzardo e utenti che realizzano o collaborano alla
progettazione di attivita’ di informazione e sensibilizzazione sui
fattori di rischio nella pratica del gioco d’azzardo autorizzato e
non, anche in collaborazione con enti locali, ASP e tutti i soggetti
interessati presenti sul territorio, compresi i gestori di pubblici
esercizi;
i) promuove e monitora le iniziative delle associazioni di
categoria dei gestori delle sale da gioco e dei locali in cui sono
installati apparecchi per il gioco di cui ai commi 6 e 7 dell’art.
110 del Testo unico di cui al regio decreto n. 773/1931 e successive
modificazioni tese allo sviluppo di un codice etico di
autoregolamentazione che le vincoli alla sorveglianza delle
condizioni e delle caratteristiche di fragilita’ dei giocatori e al
rispetto della legalita’ per la prevenzione nei confronti della
criminalita’ organizzata;
l) collabora con gli osservatori istituiti a livello nazionale,
allo scopo di sviluppare e promuovere metodiche di intervento e
prevenzione a tutela dei cittadini piu’ esposti.
2. Con cadenza biennale, l’Assessore regionale per la salute
adotta, previo parere della Commissione «Servizi sociali e sanitari»
dell’Assemblea regionale siciliana, con proprio decreto, il piano per
il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della
dipendenza dal gioco patologico, in attuazione del piano di
prevenzione regionale di cui alla lettera a) del comma 1.
3. La Regione rilascia, tramite i comuni, agli esercenti di
pubblici esercizi, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi
deputati all’intrattenimento che scelgono di non installare
apparecchiature per il gioco d’azzardo autorizzato il marchio
regionale «Slot? No Grazie!».
4. E’ fatto obbligo agli esercenti di sale di gioco e di locali in
cui sono installati apparecchi per il gioco d’azzardo autorizzato di
munirsi di materiale informativo sui rischi correlati al gioco e sui
servizi di assistenza alle persone con patologie correlate al
disturbo da gioco d’azzardo, da esporre in modo visibile e
accessibile al pubblico. A tal fine la Regione, di concerto con le
ASP, provvede a pubblicare sul suo sito istituzionale materiale
informativo sui rischi correlati al gioco, un decalogo di azioni sul
gioco sicuro e responsabile e i contenuti di un test di verifica per
una rapida valutazione del proprio rischio di dipendenza.
5. La Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e
vantaggi economici comunque denominati, considera titolo di
preferenza l’assenza di apparecchi da gioco d’azzardo all’interno
degli esercizi autorizzati alla pratica del gioco.
6. La Regione promuove accordi con gli enti di servizio del
trasporto pubblico locale e regionale, per favorire l’adozione di un
codice di autoregolamentazione che vieti gli spazi pubblicitari
relativi al gioco d’azzardo.
7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l’assessore regionale per la salute, previo parere della
Commissione VI «Servizi sociali e sanitari» dell’Assemblea regionale
siciliana, con proprio decreto definisce i criteri, le regole
tecniche e le modalita’ attuative della presente legge e le relative
sanzioni nonche’ le forme di controllo per l’introduzione di un
sistema di regolazione per l’accesso:
a) alle aree dedicate all’installazione di apparecchi per il
gioco di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 110 del Testo unico di cui al
regio decreto n. 773/1931 e successive modificazioni, accessibili
direttamente dall’utenza in numero superiore a uno;
b) ai locali destinati a sala da gioco d’azzardo autorizzato.

Art. 6

Competenze dei comuni. Distanze minime

1. Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente
vulnerabili e per prevenire fenomeni da DGA, e’ vietata l’apertura di
centri di scommesse, di spazi per il gioco con vincita in denaro
nonche’ la nuova installazione di apparecchi per il gioco di cui ai
commi 6 e 7 dell’art. 110 del Testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, all’interno dei
centri e degli spazi medesimi, situati ad una distanza dai luoghi
sensibili di cui all’art. 1, commi 3 e 4, misurata in base al
percorso pedonale piu’ breve, inferiore a:
a) 300 metri per i comuni con popolazione inferiore a 50.000
abitanti;
b) 500 metri per i comuni con popolazione pari o superiore a
50.000 abitanti.
2. I comuni possono prevedere forme premianti per gli esercizi
«Slot? No Grazie!» di cui al comma 3 dell’art. 5, e per i gestori di
circoli privati e di altri luoghi deputati all’intrattenimento che
scelgono di non installare o disinstallare nel proprio esercizio le
apparecchiature per il gioco d’azzardo autorizzato.
3. I centri socio-ricreativi e sportivi privati si considerano
luoghi sensibili, ai sensi dell’art. 1, qualora soddisfino le
seguenti condizioni:
a) risultino facilmente riconoscibili come tali, visibili dalla
pubblica via o comunque adeguatamente segnalati al pubblico da
insegne o altra pubblicita’;
b) sono sedi operative e non solo amministrative o legali.
4. Ai fini di quanto stabilito dal comma 1, per nuova installazione
di apparecchi per il gioco d’azzardo si intende il collegamento dei
medesimi alle reti telematiche dell’Agenzia delle dogane e dei
Monopoli.
5. Si considera altresi’ nuova installazione, ai fini di quanto
previsto dal comma 1:
a) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente
concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto
in essere;
b) l’installazione dell’apparecchio in altro locale in caso di
trasferimento della sede dell’attivita’.
6. E’ ammessa la sostituzione degli apparecchi di cui alla lettera
a) del comma 6 dell’art. 110 del Testo unico di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, con le modalita’ e
nei limiti previsti dalle disposizioni statali vigenti, e, in
particolare, dal comma 943 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015,
n. 208 e successive modificazioni.
7. E’ ammessa la sostituzione degli apparecchi guasti, fatto salvo
quanto stabilito al comma 6.
8. Spetta al comune la competenza sui controlli, tramite la polizia
locale, sui locali di cui al comma 1, al fine di evitare la
diffusione del fenomeno del disturbo da gioco d’azzardo e di
garantire il monitoraggio anche utilizzando gli strumenti previsti
dalla legge regionale 1° agosto 1990, n. 17.
9. I comuni prevedono, nella fascia notturna nonche’ nella fascia
oraria di ingresso e di uscita scolastiche, sospensioni orarie
nell’attivita’ di gioco con vincita in denaro praticata con gli
apparecchi di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 110 del Testo unico di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni.

Art. 7

Competenze delle ASP

1. Le ASP, in collaborazione con gli operatori del terzo settore
che abbiano esperienza certificata nell’ambito del DGA, promuovono
gli interventi di prevenzione del rischio della dipendenza da DGA
mediante iniziative di sensibilizzazione, informazione, educazione
per fornire un primo servizio di ascolto, assistenza e consulenza sul
tema del disturbo da gioco d’azzardo, anche attraverso la
predisposizione di piani di informazione, con particolare riferimento
al gioco on-line, rivolti agli studenti delle istituzioni scolastiche
di primo grado e delle istituzioni scolastiche e formative di secondo
grado e in generale mediante iniziative rivolte a tutti i cittadini
con la collaborazione degli enti del terzo settore di comprovata
esperienza nel trattamento del DGA.
2. I servizi delle dipendenze patologiche delle ASP individuano sul
territorio regionale le strutture/comunita’ che si occupano dei
servizi relativi alle dipendenze patologiche e, in collaborazione con
queste, assicurano:
a) l’attivita’ di accoglienza;
b) la valutazione diagnostica;
c) la presa in carico e cura;
d) il reinserimento sociale della persona affetta da DGA anche in
collaborazione con le associazioni che si occupano di disturbo da
gioco d’azzardo;
e) il sostegno ai familiari.

Art. 8

Sanzioni amministrative

1. E’ vietata qualsiasi attivita’ pubblicitaria relativa
all’apertura o all’esercizio delle sale da gioco con vincita in
denaro, che si ponga in contrasto con i commi 4, 4-bis e 5 dell’art.
7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
2. L’inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 comporta
l’applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro.
3. L’apertura di locali da destinare a sala da gioco o
l’installazione nei locali di apparecchi per il gioco di cui alla
lettera a) del comma 6 dell’art. 110 del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773 e successive modificazioni, in violazione delle distanze
previste dal comma l dell’art. 6, e’ punita con una sanzione
amministrativa da 2.000 a 10.000 euro e in caso di reiterazione con
una sanzione amministrativa da euro 10.000 a 50.000 euro.
4. All’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle
sanzioni di cui al presente articolo provvede il comune competente
per territorio. I comuni destinano i proventi delle sanzioni
amministrative di cui al presente articolo al sostegno di iniziative
promosse dalle associazioni a tutela dei diritti dei consumatori e
degli utenti, dalle associazioni di familiari vittime del gioco
d’azzardo volte al recupero dei soggetti patologici o in alternativa
a finalita’ di carattere sociale e assistenziale.

Art. 9

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale informa l’Assemblea regionale siciliana
sull’attuazione della presente legge e sui risultati da essa ottenuti
progressivamente nel prevenire, contrastare e trattare il disturbo da
gioco d’azzardo. A tal fine, presenta all’Assemblea regionale una
relazione biennale documentata, entro il mese di giugno di ogni anno,
in ordine ai seguenti profili:
a) quali attivita’ di informazione e sensibilizzazione sono state
realizzate e quali soggetti sono stati coinvolti;
b) che dimensioni, caratteristiche e distribuzione territoriale
hanno avuto la domanda e l’offerta di servizi di assistenza ai
giocatori patologici e di sostegno alle loro famiglie;
c) in che misura i servizi offerti hanno soddisfatto la domanda
espressa e hanno favorito il miglioramento delle condizioni
personali, familiari e sociali dei soggetti affetti da forme di
dipendenza dal gioco d’azzardo;
d) in che misura e per quali finalita’ la Regione ha finanziato
gli interventi previsti dalla presente legge e in che modo tali
risorse risultano distribuite sul territorio regionale e fra i
soggetti coinvolti;
e) quale e’ stato il grado di diffusione delle iniziative poste
in atto dai comuni, dalle ASP e dai gestori, con particolare
riferimento al marchio regionale «Slot? No Grazie!» e agli incentivi
di cui al comma 5 dell’art. 5;
f) come, nel periodo considerato, si e’ modificata la diffusione
delle sale gioco e dei luoghi dove sono installati apparecchi per il
gioco d’azzardo nel territorio regionale rispetto alla situazione
preesistente;
g) quali sono state le principali criticita’ riscontrate
nell’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e
quali le iniziative attuate per farvi fronte, con particolare
riferimento alla tutela dei minori e alle attivita’ illecite di
riciclaggio.
2. Gli esiti del monitoraggio realizzato ai sensi della lettera b)
del comma 1 dell’art. 5 sono parte integrante della relazione
all’Assemblea regionale.
3. La relazione prevista al comma 1 e’ resa pubblica unitamente
agli eventuali documenti dell’Assemblea regionale che ne concludono
l’esame.
4. I soggetti pubblici e privati attuatori delle disposizioni
contenute nella presente legge forniscono alla Regione dati e
informazioni idonei a rispondere ai quesiti di cui al comma 1.

Art. 10

Norma finanziaria

1. Gli interventi di cui agli articoli 5 e 7, di competenza della
Regione e delle aziende sanitarie provinciali, sono inclusi nel
«Piano biennale regionale gioco d’azzardo patologico» finanziato
annualmente con le risorse derivanti dal riparto tra le regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano del «Fondo per il gioco
d’azzardo patologico» di cui al comma 946 dell’art. 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208, istituito al fine di garantire le prestazioni
di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette
dal gioco d’azzardo patologico, come definito dall’Organizzazione
mondiale della sanita’.

Art. 11

Norma finale

1. La presente legge sara’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.

cdn/AGIMEG