Sicilia, Governo impugna legge giochi su distanziometro perché in contrasto con normativa statale: “Contratto con nuovo concessionario non è una nuova installazione”

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, ha esaminato trenta leggi delle Regioni e delle Province Autonome e ha deliberato di impugnare la legge della Regione Siciliana n. 18 del 21/07/2021 “Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24”, in quanto talune disposizioni in materia di pubblica sicurezza, eccedendo dalle competenze attribuite alla Regione Siciliana dallo Statuto speciale di autonomia e ponendosi in contrasto con la normativa statale, violano l’art. 117, secondo comma, lett. h), della Costituzione. La normativa abroga la lettera a) del comma 5 dell’articolo 6 (si considera altresi’ nuova installazione, ai fini di quanto previsto dal comma 1: a) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere) della legge regionale sulla prevenzione e il trattamento del disturbo da gioco d’azzardo e aggiunge il seguente comma: “9-bis. Ai fini di quanto stabilito dal comma 1, la stipulazione di un nuovo contratto da parte dell’originario contraente già autorizzato alla raccolta delle scommesse, anche con un differente concessionario, nel caso di risoluzione, scadenza, voltura della licenza tra parenti in linea retta o rescissione di un contratto in essere, non costituisce nuova installazione. Costituisce nuova installazione la cessione della licenza ad altro soggetto”. cdn/AGIMEG