Senato: il testo del ddl Stucchi (Lega) per l’istituzione di un casinò a San Pellegrino Terme

E’ stato pubblicato il testo del disegno di legge, presentato dal senatore leghista Giacomo Stucchi, intitolato “Istituzione di una casa da gioco a San Pellegrino Terme”. Nella relazione che accompagna il ddl Stucchi sottolinea che “sulla scorta dell’esperienza europea che ha incentivato l’apertura di case da gioco in centri turistici medio-piccoli, ogni singola regione, ove esistano ragioni storiche o condizioni ambientali favorevoli per l’esercizio di una casa da gioco, dovrebbe concedere la relativa autorizzazione che consentirebbe tanto un riequilibro territoriale, quanto maggiori possibilità di controllo dal punto di vista dell’ordine pubblico rispetto ai centri turistici più congestionati. Sarebbe, anzi, auspicabile l’emanazione in tempi brevi di una legge organica che legittimi e stabilisca i limiti e le condizionoi dell’esercizio del gioco d’azzardo”. Di seguito il testo completo del disegno di legge. rov/AGIME

Art. 1.
1. In deroga agli articoli da 718 a 722 del codice penale, è autorizzata l’apertura di una casa da gioco nel comune di San Pellegrino Terme.
2.L’autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del presidente della giunta della regione Lombardia su richiesta del sindaco del comune di San Pellegrino Terme, previa delibera del consiglio comunale. L’autorizzazione è concessa per non più di venti anni ed è rinnovabile.
Art.2.
1. Nella richiesta di cui al comma 2 dell’articolo 1 il sindaco del comun di San Pellegrino Terme deve indicare la struttura da adibire a casa da gioco.
Art.3.
1. Il presidente della giunta della regione Lombardia, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della giunta, emana il regolamento per la disciplina e l’esercizio della casa da gioco.
2. Il regolamento di cui al comma 1 contiene: a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell’ordine pubblico e della moralità pubblica, con particolare riferimento alla disciplina dell’accesso alla casa da gioco, prevedendo l’assoluto divieto di accesso per i minori, nonché per gli impiegati dello Stato,
della regione, degli enti pubblici e per i militari che espletano la loro attività di servizio nell’ambito della regione; b) la specie e i tipi di giochi che possono essere autorizzati; è comunque ammesso il gioco con le slot machines; c)i giorni in cui, per speciali ricorrenze o festività, sia fatto divieto di esercitare il gioco; d) le opportune cautele per assicurare la correttezza della gestione amministrativa, il controllo delle risultanze della gestione da parte degli organi competenti; e) le modalità per la concessione a terzi della gestione della casa da gioco; le garanzie per l’eventuale relativo appalto e le debite cauzioni; le qualità morali e le condizioni economiche che il concessionario e il personale addetto devono offrire; le disposizioni per il regolare versamento delle quote degli incassi lordi di cui all’articolo 6, comma 1, e i relativi controlli; la possibilità di revoca da parte dell’amministrazione comunale della concessione, senza obbligo alcuno di risarcimento dei danni o di indennizzo, quando risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario alle condizion previste dalla concessione; f) tutte le altre prescrizioni e cautele idonee a garantire la regolarità dell’esercizio della casa da gioco e delle attività che vi si svolgono.
Art. 4.

1.Il gestore della casa da gioco ha diritto ad almeno il 50 per cento degli incassi lordi costituiti dalle differenze attive fra le somme introitate per i giochi e quelle pagate ai vincitori.

2. Il gestore deve provvedere alle spese e agli oneri relativi alla gestione; deve osservare gli impegni assunti con il concedente stabiliti nell’atto di concession nel relativo capitolato; provvede alla formazione professionale degli impiegati tecnici di gioco e degli altri lavoratori subordinati.

3. Il gestore è vincolato al segreto professionale, tranne che nei casi in cui esso non può essere opposto ai sensi del codice di procedura penale.
4. Il gestore può svolgere operazioni di cambio di valuta estera, di assegni e di altri titoli di credito, nonché effettuare anticipazioni a giocatori, previa loro identificazione, in deroga alle leggi vigenti in materia. A tali operazioni, che danno origine a obbligazioni civili perfette, non si applica l’articolo 1944, primo
comma, del codice civile.
5.Il gestore deve consentire i controlli effettuati dall’apposito personale secondo i criteri stabiliti dalla concessione. I controllori non possono in alcun caso interferire con scelte operative di natura strettamente tecnica, ma si limitano a fare rapporto ai propri superiori.
Art.5.
1. Il gestore deve investire nell’ambito del territorio comunale o provinciale o regionale una quota non inferiore al 10 per cento degli incassi lordi percepiti ai
sensi dell’articolo 4, comma 1, destinandola ad attività idonee a promuovere lo sviluppo turistico.
Art. 6.

1. Gli incassi lordi, dedotta la percentuale di cui all’articolo 4, comma 1, sono ripartiti nel seguente modo: a) il 20 per cento al comune di San Pellegrino Terme, con l’obbligo di destinare le relative risorse ad attività promozionali e strutture turistiche altamente qualificate; b) il 60 per cento alla provincia di Bergamo,  che destina le relative risorse alla promozione turistica sul proprio territorio; c) il 20 per cento alla regione Lombardia, che destina le relative risorse alla promozione turistica sul proprio territorio

2. Il versamento delle quote di cui alle lettere b) e c) del comma 1 è effettuato dal comune di San Pellegrino Terme ogni anno, entro venti giorni dalla data di approvazione del bilancio da parte delle autorità di controllo.
Art. 7.
1. Il presidente della giunta regionale della Lombardia, in caso di violazione delle disposizioni della presente legge o del regolamento di cui all’articolo 3, ovvero di ritardo nel versamento delle quote di cui all’articolo 6, nonché in caso di turbativa dell’ordine pubblico o del buon costume, può disporre la revoca dell’autorizzazione o l’immediata sospensione dell’esercizio della casa da gioco.
2. Agli effetti della relativa vigilanza da parte degli agenti o funzionari preposti, i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.
3. L’accesso alla casa da gioco è interdetta ai cittadini residenti nel comune di San Pellegrino Terme o in comuni ubicati a meno di venti chilometri dallo stesso.
Art. 8.
1. Alla casa da gioco di cui all’articolo 1 si applica la disposizione di cui all’articolo 6 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni.