Senato, Dossier Servizio Studi: compartecipazione alle province autonome di Trento e Bolzano delle entrate derivanti dalla raccolta dei giochi, onere a carico della finanza pubblica in 26 milioni di euro a decorrere dal 2022

La Commissione Bilancio del Senato ha avviato l’esame, in sede referente, del disegno di Legge di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 sul quale, in seduta congiunta con l’omologa Commissione della Camera, sta svolgendo le audizioni preliminari. Il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle 17 del 29 novembre. Ecco le misure sul gioco contenute nel Dossier del Servizio Studi del Senato.

Articolo 169 (Accordi tra il Governo e le Autonomie Speciali in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi e disposizioni di interpretazione autentica in materia di finanziamento della spesa sanitaria)

Il comma 1, in applicazione dell’accordo tra il Governo e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, ridetermina il contributo alla finanza pubblica della regione Sardegna di cui all’articolo 1, comma 868, della legge 27 dicembre 2019, n. 160130, in 306,400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, ferme restando il contributo alla finanza pubblica richiesto ai sensi dell’articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il comma 2, a decorrere dall’anno 2022, attribuisce alla regione Sardegna l’importo di 100 milioni di euro annui, pari a una quota delle risorse previste dall’articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178131, a titolo di concorso alla compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità. Il comma 3, in applicazione dell’accordo tra il Governo e la regione Siciliana in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, il contributo alla finanza pubblica della Regione di cui all’articolo 1, comma 881, della legge 30 dicembre 2018, n. 145132, è rideterminato in 800,80 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il comma 4, a decorrere dall’anno 2022 attribuisce alla regione Siciliana l’importo di 100 milioni di euro annui, pari a una quota delle risorse previste dall’articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a titolo di concorso alla compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità. Il comma 5 reca una modifica testuale alla norma della legge di bilancio 2019 con il fine di includere gli immobili e le opere di prevenzione idrauliche e idrogeologiche da danni atmosferici tra gli interventi di manutenzione straordinaria cui sono destinate le risorse attribuite dallo Stato alla Regione siciliana, espressamente destinate ai liberi consorzi ed alle città metropolitane siciliane. Il comma 6 specifica che le norme recate ai commi 7, 8 e 9 modificano l’ordinamento finanziario della regione Trentino Alto Adige e delle province autonome di Trento e Bolzano, secondo le procedure concordate previste dall’articolo 104 dello statuto (DPR 670/1972). I commi 7 e 8, in attuazione di quanto concordato, intervengono in due ambiti: · le entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi: il comma 7, lettera a) modifica l’articolo 75 dello statuto, al fine di includere esplicitamente il gettito di tali entrate nella formula residuale che attribuisce alle province i 9 decimi di tutte le altre imposte erariali; · la determinazione del concorso alla finanza pubblica dovuto dalla regione e dalle province autonome per gli anni 2022 e dal 2023 modificando l’articolo 79 dello statuto che ne stabilisce disciplina e quantificazione (comma 8, lettere b) e c)). In particola si riduce da 905,315 a 713,71 il contributo dei predetti enti alla finanza pubblica a decorrere dal 2022 e si stabilisce che a decorrere dal 2028 (e non più dal 2023) il predetto contributo è rideterminato annualmente applicando al predetto importo la variazione percentuale degli oneri del debito delle pubbliche amministrazioni rilevata nell’ultimo anno disponibile rispetto all’anno precedente. Il comma 9, in attuazione dell’accordo in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi tra il Governo, la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e Bolzano, a decorrere dall’anno 2022 attribuisce a ciascuna provincia autonoma l’importo di 20 milioni di euro annui a titolo di restituzione delle riserve all’erario di cui all’articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il comma 10 dispone che l’efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 è subordinata all’effettiva sottoscrizione degli Accordi in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi ivi richiamati. Il comma 11 stabilisce che le disposizioni dei commi 12, 13 e 14 sono approvate in attuazione dell’accordo in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi tra il Ministro dell’economia e delle finanze e il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia. Il comma 12 stabilisce il contributo alla finanza pubblica da parte del sistema integrato degli enti territoriali della regione Friuli Venezia Giulia nell’ammontare di 432,7 milioni di euro per l’anno 2022, 436,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e 432,7 milioni di euro per l’anno 2026. Il comma 13 nell’integrare l’articolo 51 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia) con il comma 6-bis, stabilisce che le assegnazioni di risorse o le misure agevolative disposte dallo Stato in favore della generalità delle province, potenzialmente destinate anche ai territori delle ex province del Friuli Venezia Giulia, sono disposte a favore della Regione. Il comma 14 nel modificare l’articolo 1, commi 850 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n.178, riduce di 4 milioni il contributo alla finanza pubblica delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto lo stesso è posto a carico della Regione Friuli Venezia Giulia. Il comma 15 riduce di 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 Il comma 16 riduce di 86,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, il fondo istituito nello stato di previsione del MEF di cui all’articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il comma 17, in attuazione dell’accordo tra il Governo e la regione Valle d’Aosta in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, stabilisce che, a decorrere dall’anno 2022, il contributo dovuto dalla regione quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico di cui all’articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2018, n. 145133, è rideterminato in 82,246 milioni di euro annui, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il comma 18 detta una interpretazione autentica delle disposizioni riguardanti l’accesso al finanziamento sanitario corrente delle autonomie speciali per il potenziamento dell’assistenza territoriale ed ospedaliera, includendo anche la spesa relativa all’anno 2021. Ne consegue che, per tali spese correnti, le autonomie speciali accedono alle corrispondenti risorse del finanziamento sanitario corrente con oneri a carico dello Stato – e in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione al finanziamento della spesa sanitaria corrente -, limitatamente agli anni 2020 e 2021. La RT, in merito al comma 1, afferma che la norma nel recepire l’accordo sottoscritto tra il Governo e la Regione Sardegna in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, determina il contributo posto a carico della Regione a decorrere dall’anno 2022 nell’ammontare di 306,400 milioni di euro annui, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Rispetto al contributo già scontato nei tendenziali di bilancio, pari a 383 milioni di euro, l’accordo determina una riduzione del concorso a carico della Regione pari a 76,6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. Per la RT il comma 2 non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le risorse attribuite alla Regione risultano già stanziate dall’articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Relativamente al comma 3, la RT evidenzia che la norma nel recepire l’accordo sottoscritto tra il Governo e la regione Siciliana in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, determina il contributo alla finanza pubblica posto a carico della Regione a decorrere dall’anno 2022 nell’ammontare di 800,8 milioni di euro annui, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Rispetto al contributo già scontato nei tendenziali di bilancio, pari a 1.001 milioni di euro, l’accordo determina una riduzione del concorso a carico della Regione pari a 200,20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. La RT ribadisce, come per il comma 2, che il comma 4 non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le risorse attribuite alla Regione risultano già stanziate dall’articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Anche per il comma 5 la RT sottolinea che non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si limita ad ampliare il novero degli interventi cui finalizzare le risorse già riconosciute alla regione Siciliana dal comma 883 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018. In merito al comma 7, lettera a) che modifica a regime, a decorrere dall’anno 2022, l’ordinamento finanziario delle Province autonome di Trento e Bolzano (articolo 75, comma 1, lettera g), dello Statuto) estendendo la compartecipazione delle medesime Province alle entrate derivanti dalla raccolta del gioco con vincita in denaro di natura extra tributaria in quanto costituite da utile erariale, la RT evidenzia che la modifica statutaria interviene nella determinazione della base di riferimento sulla quale operare la compartecipazione alle entrate spettanti a ciascuna provincia specificando, relativamente alle entrate derivanti dalla raccolta del gioco con vincita in denaro, che essa è costituita sia da quelle di natura certamente tributaria sia da quelle di natura, invece, extra tributaria giacché costituite da utile erariale. La RT precisa che sono entrate da gioco costituenti utile erariale quelle, proprie di alcune sole tipologie di gioco con vincite in denaro, determinate dalla differenza fra la raccolta lorda derivante da tali tipologie di gioco e l’ammontare complessivo delle vincite legate alle stesse tipologie, nonché degli aggi che spettano ai concessionari che effettuano la raccolta delle medesime tipologie di gioco. Tale disposizione comporta per la RT oneri pari a complessivi 26 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. La RT evidenzia poi che il comma 7, lettere b) e c), nel recepire il nuovo accordo tra il Governo, la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, ridetermina il contributo posto a carico del sistema territoriale regionale integrato (costituito dalla Regione, dalle Province autonome, dagli enti locali e da tutti gli altri enti dipendenti) a decorrere dall’anno 2022 nell’ammontare di 713,71 milioni di euro annui. Rispetto al contributo già scontato nei tendenziali di bilancio, pari a 905,315 milioni di euro, l’accordo determina una riduzione del concorso a carico dei predetti enti pari a 191,605 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. Relativamente al comma 8, la RT afferma che la norma definisce la metodologia di individuazione delle quote di entrata di spettanza provinciale con riferimento alle entrate derivanti dalla raccolta del gioco di cui al comma 7, lettera a), e dovendosi necessariamente fare riferimento a parametri diversi a seconda del fatto che il gioco venga raccolto in rete fisica ovvero a distanza. Nel primo caso, l’individuazione avverrà mediante contabilizzazione delle giocate raccolte nel territorio di ciascuna provincia. Nel secondo, attraverso la contabilizzazione delle giocate effettuate mediante conti di gioco intestati a giocatori residenti nel territorio di ciascuna provincia. La RT prosegue sottolineando che il secondo periodo del comma 8 specifica a fini di maggior chiarezza quali sono le tipologie di giochi con vincite in denaro che vengono in rilievo ai fini dell’applicazione del comma 7 in rassegna, fatto ovviamente salvo il gettito spettante alla regione ai sensi dell’articolo 69, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972. Infine, la RT in merito al terzo periodo, specifica che la norma, dispone per il caso che, relativamente ad alcune tipologie di giochi con vincita in denaro, non sia possibile la quantificazione della quota del gettito spettante alle province. La disposizione precisa che, in tale caso, la quota di gettito di spettanza provinciale viene determinata in base al rapporto percentuale tra le giocate sul territorio provinciale e le corrispondenti giocate a livello nazionale. La RT conclude affermando che la norma non comporta oneri aggiuntivi. La RT, con riferimento al comma 9 afferma che la norma stabilisce l’erogazione a favore di ciascuna Provincia autonoma di 20 milioni di euro annui, a titolo di restituzione delle riserve all’erario di cui all’articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fino a concorrenza dell’intero importo da restituire. Le riserve da restituire sono quantificate sulla base dei dati disponibili, in attesa del relativo riscontro da parte dell’Agenzia delle Entrate, in circa 669 milioni per la Provincia di Trento e circa 634 milioni per la Provincia di Bolzano. Tenuto conto che nell’anno 2021 sono stati erogati alle Province autonome 60 milioni di euro ciascuna a titolo di restituzione delle riserve in parola, si riporta di seguito il profilo temporale della restituzione. Secondo la RT il comma 10 ha natura ordinamentale di salvaguardia stabilendo che l’efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 è subordinata all’effettiva sottoscrizione degli Accordi in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi ivi richiamati. La RT sottolinea poi che le disposizioni di cui ai comma da 11 a 14, nel recepire l’accordo tra il Governo e la regione Friuli Venezia Giulia in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, definiscono il contributo posto a carico del “sistema integrato degli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia” quantificando lo stesso nell’ammontare complessivo di 432,7 milioni di euro per l’anno 2022, di 436,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e di 432,7 milioni di euro per l’anno 2026, intendendo con tale importo integralmente assolto il concorso di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 154/2019, nonché il concorso di cui all’articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. In particolare, il concorso alla finanza pubblica del sistema integrato degli enti territoriali del Friuli Venezia Giulia è comprensivo di una quota del concorso alla finanza pubblica di cui al comma 850 del citato articolo 1 della legge n.178/2020, pari a 4 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2025 e, conseguentemente, il concorso previsto a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui al comma 850 del citato articolo 1 della legge n.178/2020 è rideterminato al netto della quota di 4 milioni di euro posta a carico della Regione Friuli Venezia Giulia. La RT evidenzia che rispetto al contributo già scontato nei tendenziali di bilancio, pari a 836 milioni di euro annui, l’accordo determina una riduzione del concorso a carico della Regione pari a 403,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, a cui si fa fronte per 100 milioni di euro con le risorse di cui all’articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (comma 15) e per 86,1 milioni di euro con le risorse di cui all’articolo 1, comma 875-septies, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (comma 16). Pertanto, i commi da 11 a 16 comportano un onere di 217,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Per gli anni successivi al 2026 si ipotizza che la base di riferimento per i successivi accordi sarà costituita dall’accordo per gli anni dal 2022 al 2026 in esame e, pertanto, si prevede che il predetto onere annuo di 217,2 milioni di euro sia a regime in attesa della definizione dei nuovi accordi. La RT specifica che le disposizioni di cui al comma 17, nel recepire l’accordo tra il Governo e la regione Valle d’Aosta in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, definiscono il contributo posto a carico della Regione a decorrere dall’anno 2022, quantificando lo stesso nell’ammontare complessivo di 82,246 milioni di euro annui, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Rispetto al contributo già scontato nei tendenziali di bilancio, pari a 102,807 milioni di euro, l’Accordo determina una riduzione del concorso a carico della Regione pari a 20,561 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. Infine, per la RT il comma 18 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, in relazione ai commi 2, 4 e 15, posto che si ripartisce in parti uguali tra le regioni Sardegna, Sicilia e Friuli-Venezia Giulia lo stanziamento di 300 milioni previsto dal comma 806 della legge di bilancio 2021 (l.n.178/2020), andrebbe assicurato che non vi siano pretese da parte delle altre Autonomie speciali. In merito al comma 7, lettera a) che estende la compartecipazione alle province autonome di Trento e Bolzano delle entrate derivanti dalla raccolta di tutti i giochi con vincita in denaro, sia di natura tributaria, sia di natura non tributaria, in quanto costituite da utile erariale, si rileva che la RT determina l’onere a carico della finanza pubblica in 26 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, senza però fornire i dati e gli elementi utili alla sua verifica. Relativamente alla riduzione recata al comma 7, lettere b) e c) del contributo posto a carico del sistema territoriale regionale integrato si osserva che l’articolo 79, comma 4-septies fa salva la facoltà da parte dello Stato di modificare, per un periodo di tempo definito, i contributi in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto posti a carico della regione e delle province, previsti a decorrere dall’anno 2018, per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica, nella misura massima del 10 per cento dei predetti contributi. Sul punto si rileva che la riduzione del contributo in esame riduce gli ambiti di manovra nel caso di richiesta di un concorso al risanamento della finanza pubblica a carico dei predetti enti. Si prende atto di quanto affermato dalla RT in merito al comma 9 circa le riserve da restituire quantificate sulla base dei dati disponibili, in attesa del relativo riscontro da parte dell’Agenzia delle Entrate, in circa 669 milioni per la Provincia di Trento e circa 634 milioni per la Provincia di Bolzano. Di conseguenza, si osserva che la suddetta quantificazione risulta ancora provvisoria e che la rappresentazione del piano di restituzione delle riserve, riportata in RT, è suscettibile di subire variazioni che potranno incidere sull’anno terminale di restituzione delle riserve medesime. Si osserva inoltre che la norma prevede l’onere a decorrere dall’anno 2022 nella misura di 20 milioni per ciascuna provincia e non reca la previsione di limitarlo fino alla concorrenza dell’intero importo da restituire. Con riferimento ai commi da 11 a 16, si prende altresì atto che il contributo alla finanza pubblica della regione Friuli Venezia Giulia previsto dall’articolo 1, comma 875, della legge n. 145 del 2018 e riferito al triennio 2019-2021 risulta scontato nei tendenziali di spesa per gli anni successivi e che allo stesso modo, il maggior onere di 217,2 milioni di euro previsto per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 in conseguenza dell’accordo tra il Governo e la regione Friuli Venezia Giulia in materia di finanza pubblica, sarà considerato a regime in attesa della definizione dei nuovi accordi. Con riferimento ai restanti commi, non si formulano osservazioni, attesa la corretta rappresentazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 41 (Anno europeo dei giovani e Fondo per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni)

Il comma 1 prevede una autorizzazione di spesa per la celebrazione dell’Anno europeo dei giovani, pari a 5 milioni di euro per il 2022, per la realizzazione di iniziative di valenza nazionale ispirate ai principi guida della strategia dell’Unione europea per la gioventù e volte a favorire l’attivazione e la più ampia partecipazione dei giovani. È previsto che con decreto del Ministro per le politiche giovanili sono stabiliti gli indirizzi e i criteri nonché le modalità di utilizzo delle risorse del fondo. Il comma 2 istituisce il “Fondo di intervento per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni” con dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, finalizzato alla realizzazione di progetti a valenza ed impatto nazionale in materia di prevenzione e contrasto delle dipendenze comportamentali e da sostanze nelle giovani generazioni il cui stanziamento è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, allo scopo di finanziare politiche volte a supportare l’attività di promozione, indirizzo e coordinamento delle finalità. È stabilito che all’attuazione dei progetti possono concorrere i servizi pubblici, gli enti di ricerca pubblici e privati, le università e gli enti del privato sociale. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche giovanili sono stabiliti i criteri e le modalità per l’utilizzazione delle risorse del fondo. La RT dopo aver descritto le norme, evidenzia, in relazione al comma 2, che le nuove generazioni sono state profondamente colpite dalle conseguenze della pandemia e i numeri, già preoccupanti prima dell’emergenza, sono decisamente peggiorati. L’isolamento prolungato, il mancato confronto con i coetanei, la didattica a distanza, anche in contesti familiari problematici, sono fattori che hanno inciso negativamente, provocando l’aumento di disturbi comportamentali e di forme di dipendenza patologica. Si reputa quindi necessario intervenire dando un impulso immediato, finanziando, attraverso il Fondo, la realizzazione di progetti a valenza ed impatto nazionale per prevenire e contrastare le dipendenze da sostanze e comportamentali. Secondo gli ultimi dati contenuti nella Relazione al Parlamento 2020 sul fenomeno delle Tossicodipendenze in Italia e quelli relativi all’indagine ESPAD Italia elaborata dal CNR, infatti, la popolazione under 25 resta in assoluto la più esposta all’adozione di comportamenti a rischio di dipendenza. Rileva che negli ultimi anni, tra i giovani si è diffuso il consumo delle cosiddette NPS-Nuove Sostanze Psicoattive, droghe sintetiche, create in laboratorio e difficili da identificare anche per le loro caratteristiche velocemente modificabili. Il 9,5% degli studenti riporta di averle utilizzate almeno una volta nella vita e, la maggior parte, sotto forma di pasticche (42%) e in forma liquida (30%), ma anche di polveri (23%), di miscele di erbe (22%) o di cristalli da fumare (15%), riferendo anche della facilità di reperimento, sia attraverso i luoghi tradizionali del mercato illegale sia online. Ugualmente allarmanti risultano i dati relativi alle dipendenze comportamentali legate al gioco d’azzardo favorito dalla costante connessione a internet: il 10,4% degli studenti tra i 15 e i 19 anni ha puntato soldi reali nel mondo virtuale accedendo attraverso lo smartphone, senza esclusione per i minorenni i quali riescono a superare le restrizioni imposte dalla legge. Al gioco d’azzardo risultano dati altrettanto allarmanti anche sulle cosiddette dipendenze digitali, come quella dei videogiochi e di Internet (l’11% degli studenti risulta essere a rischio). Al fine di porre in essere ogni azione utile a contrastare e prevenire tali dipendenze comportamentali e da sostanze, che mettono a rischio la salute psico-fisica dei giovani ed il loro futuro, alla realizzazione dei progetti finanziati dal Fondo potranno concorrere i servizi pubblici, gli enti di ricerca pubblici e privati, le università e gli enti del privato sociale. Al riguardo, per i profili di quantificazione, va premesso le autorizzazioni di spesa riportate ai commi 1 e 2 sono chiaramente predisposte nella forma di limite massimo di spesa. A tale proposito, posto che gli oneri ivi rispettivamente previsti appaiono rimodulabili e pertanto compatibili con un meccanismo di tetto massimo di spesa, andrebbero comunque richiesti ulteriori elementi informativi che siano idonei a comprovare la congruità delle risorse stanziate dalle norme, a fronte dei relativi fabbisogni di spesa previsti in relazione alle iniziativi indicate per il 2022 e il 2023. cdn/AGIMEG