Senato, Ddl Finanza Locale: M5S presenta emendamenti per aumentare PREU e reperire dai 70 agli 800 milioni di euro

Quattro emendamenti al ddl “recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche”, presentati da alcuni onorevoli del M5S, invitano “l’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato “ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico, attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito” che, per gli onorevoli Puglia, Vacciano, Molinari e Bottici, dovrà essere non inferiore a 70 milioni di euro a decorrere dal 2014. Mentre per l’onorevole Ciampolillo il maggior gettito non dovrà essere “inferiore a 400 milioni di euro per il 2014 e a 800 milioni di euro a decorrere dal 2015” e infine per l’onorevole Blundo non dovrà essere “inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dal 2014”. Di seguito il testo integrale dell’emendamento Puglia, Vacciano, Molinari e Bottici

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

«1-ter. Non sono in ogni caso dovute maggiorazioni, per applicazione di sanzioni e interessi di mora da parte dei contribuenti che hanno versato il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, TARES, di cui all’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il3l marzo 2014.

1-quater. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1-ter si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1-quinquies.

1-quinquies. Entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell’economia e finanze Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico, attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito non inferiore a 70 milioni di euro a decorrere dal 2014».

 

Emendamento presentato dall’onorevole Ciampolillo

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni in materia di tassa di concessione governativa)

1. L’articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303, del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, concernente la tassa di concessione governativa per l’impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, valutato nel limite massimo di 400 milioni di euro per il 2014 e 800 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. Entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell’economia e finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato – è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico, attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di conseguire un maggior gettito non inferiore a 400 milioni di euro per il 2014 e a 800 milioni di euro a decorrere dal 2015»

 

Emendamento presentato dagli onorevoli Vacciano e Molinari

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 66 milioni di euro i pagamenti effettuati nel corso del 2014 e 2015 a valere sugli investimenti di cui al comma 1.

1-ter. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali, i comuni, le province e le regioni comunicano mediante il sito web https://pattostabilitainterno.tesoro.if della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 30 giugno 2014, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma 1-bis. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine.

1-quater. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1-ter, entro il 15 giugno 2014 sono individuati, prioritariamente, per ciascun ente locale, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.

1-quinquies. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1-bis si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1-sexies.

1-sexies. Entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell’economia e finanze-Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico, attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito per l’anno 2014 non inferiore a 70 milioni di euro e a 100 milioni di euro a decorrere dal 2015».

 

Emendamento presentato dall’onorevole Blundo

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. I fondi destinati alla prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata, nonché quelli assegnati a titolo di indennizzi per i danni subiti nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), f), g), h) ed i) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni, non sono soggetti ad esecuzione forzata. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai predetti fondi sono nulli».

2-ter. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2-bis si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 2-quater.

2-quater. Entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dell’economia e finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico, attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dal 2014». lp/AGIMEG