Scommesse, Stanley su imposta unica e discriminazione fiscale: “Norma al vaglio della Corte di Giustizia UE”

Discriminazione fiscale e imposta unica al vaglio della Corte di Giustizia europea, che dovrà stabilire se la norma sulla tassazione delle agenzie collegate ai bookmaker esteri è in linea con i principi comunitari di parità di trattamento, legittimo affidamento e non discriminazione. La Commissione Tributaria Regionale di Milano, organo di appello nel processo tributario, ha infatti sollevato dubbi interpretativi sulla normativa nazionale che prevede l’assoggettamento all’imposta Unica dei CTD che prestano servizi in favore di Stanley e, accogliendo le richieste della difesa, ha trasmesso gli atti del procedimento alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea. In materia di imposta unica – ricorda Stanley in una nota – negli ultimi anni le Commissioni Tributarie hanno emesso sentenze contrastanti. Ad oggi alcune Commissioni hanno confermato che sussiste l’obbligo impositivo sui centri trasmissione dati (CTD), ma ben 43 sono le sentenze delle Commissioni di primo grado a favore di Stanley e dei CTD che operano per suo conto che concludono nel senso che, considerate le peculiari caratteristiche dei CTD che trasmettono dati a Stanley, l’Imposta Unica non è dovuta. Il contrasto giurisprudenziale in materia di Imposta Unica riguarda, come si evince dal testo dell’ordinanza di trasmissione alla Corte di Giustizia, solo i CTD che operano in favore di Stanleybet e solo le vicende legali che contraddistinguono la loro specifica storia. Il rinvio alla Corte di Giustizia e’ stato disposto ad esito dell’udienza di discussione tenutasi il 29 settembre 2015. Con ordinanza del 14 Ottobre 2015 la Commissione ha così disposto: Sospende il procedimento davanti a sè, in attesa delle determinazioni della CGUE; Trasmette gli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, onde verificare, pregiudizialmente, se gli artt. 56 e 52 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, alla luce anche della Giurisprudenza della Corte di Giustizia stessa, in materia di servizi di gioco e scommessa. Sarà quindi la Corte di Giustizia a verificare la compatibilità dell’Imposta unica italiana, che colpisce anche Stanley quale bookmaker comunitario che già assolve all’imposta caratteristica in un altro Stato Membro, con le libertà di stabilimento e di prestazione di servizi sancite dal Trattato e con i principi di non discriminazione. Infatti, in tal modo, Stanley è trattata in modo meno favorevole dei concessionari nazionali che sono assoggettati unicamente all’Imposta unica con la possibilità di traslarla sugli scommettitori”.

A fronte di ciò, la società, che ha sempre nutrito un grande rispetto nella Giustizia italiana da qualche anno, a causa delle persistenti e continue azioni di sequestro e accertamento fiscale, è stata costretta a reagire nelle sedi giudiziarie competenti.
Lo Stato Italiano ha sistematicamente violato il diritto dell’Unione esercitando pressioni a mezzo di: 1) forze di Polizia, 2) circolari interpretative, di contenuto opinabile e marcatamente a favore degli operatori nazionali, e 3) persistenti iniziative legislative, chiaramente ispirate dai grandi Concessionari Italiani, in assoluto e sistematico  contrasto con il diritto dell’Unione.
La Corte di Giustizia infatti ha già censurato le modalità di accesso al sistema concessorio italiano delle scommesse strutturato su tre gare: due già dichiarate discriminatorie nei confronti di Stanley, l’ultima, la gara Monti, oggi all’attenzione dell’autorità giudiziaria dell’Unione Europea (rinvio della Corte di Cassazione e altre 26 autorità di merito e cautelari) ed ormai avviata a sentenza, dato che sono previste a breve le conclusioni dell’Avvocato Generale.
Tali contrasti hanno determinato azioni giudiziarie per l’accertamento della colpa grave nei confronti dei funzionari di polizia o dei componenti delle autorità amministrative ma hanno causato la forte reazione dei funzionari apicali ADM, concretizzatasi con 2 esposti alla Procura di Roma. Ne è seguita l’apertura di due procedimenti penali contro i manager della società, accusati: nel primo procedimento, di scommesse illegali ed evasione fiscale dell’imposta IRES; nel secondo procedimento di minaccie ed estorsione.
Il primo procedimento ha visto lo scontro con la Procura focalizzarsi, al momento, sull’accusa di evasione fiscale, che pero’ e’ stata esclusa dal Tribunale del Riesame e, dopo il ricorso dei Pubblici Ministeri, anche dalla Suprema Corte di Cassazione che, accogliendo la tesi della difesa Stanleybet, ha rigettato il ricorso dei PM.
E’ stato, infatti, recentemente confermato dalla Suprema Corte di Cassazione Italiana che Stanleybet adempie regolarmente gli obblighi fiscali nel paese UE nel quale è stabilita.
Sull’altro capo di incolpazione (art.4 legge 401) del primo procedimento si attende la decisione della Corte di Giustizia sulla gara Monti ove la Commissione Europea ha presentato osservazioni scritte e si è schierata, durante la recente udienza di fronte alla Corte di Giustizia, a favore della discriminazione Stanley.
Il secondo procedimento – minacce ed estorsione – affidato agli stessi PM del primo procedimento,  è nelle sue fasi iniziali: è ancora in corso la fase cautelare e la Stanley ritiene doveroso limitarsi a queste prime notizie, confermando la sua piena fiducia nel percorso della Giustizia.
Quindi dopo 15 anni di discriminazioni e persecuzioni, siamo ancora al punto di partenza, mentre vede luce una legge di stabilità che, nel settore del gioco, è piena di norme che appaiono chiaramente ispirate dai grandi concessionari e che violano sia la Costituzione Italiana che il diritto dell’Unione.
La Stanley non si stancherà. Chiede e continuerà a chiedere il rispetto dei suoi  diritti e di quelli dei CTD che prestano servizi in suo favore.
E, all’alba del 2016, la società ritiene che il modo migliore di fare questo sia, oltre che una ordinata ed avveduta difesa delle proprie posizioni di fronte alla Magistratura Giudicante, anche l’opposizione ferma e decisa ai residui monopoli illegali presenti nel paese. lp/AGIMEG